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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14436/2023 del 24/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una serie di operazioni societarie ravvicinate: costituzione di una società con conferimento di ramo d'azienda, successiva cessione della partecipazione della società così costituita, e ulteriore aumento di capitale della capogruppo mediante conferimento delle quote. L'Ufficio ha riqualificato tali atti, ai fini dell'imposta di registro, come cessione di azienda dalla società originaria alla società acquirente tramite la società interposta, liquidando la relativa imposta. La società ha impugnato l'avviso sostenendo, da un lato, di essere estranea alla pretesa cessione d'azienda e quindi di non essere soggetto passivo dell'imposta per quell'atto; dall'altro, che la reale causa concreta dell'operazione non era una cessione d'azienda ma l'ingresso della società nel gruppo della capogruppo. In cassazione sono stati dedotti: omessa pronuncia sulla domanda di estromissione o sulla nullità dell'avviso nei propri confronti; omesso esame di fatti decisivi relativi al complesso piano riorganizzativo; omessa motivazione sul travisamento dei fatti; violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere il giudice valorizzato fatti asseritamente non contestati o trascurando la diversa finalità economica allegata dalla contribuente.

La decisione

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, ritenendo che la sentenza di merito non abbia esaminato la censura autonoma relativa alla nullità dell'avviso nei confronti della società, estranea all'atto riqualificato. Esclusa la possibilità di ritenere tale questione implicitamente decisa dal rigetto della riqualificazione dell'operazione, la Cassazione cassa la sentenza impugnata. Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto e lo ius superveniens sull'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 ha portata retroattiva, la causa viene decisa nel merito con accoglimento dell'originario ricorso della contribuente e annullamento della pretesa fiscale. Le spese dell'intero giudizio sono compensate in ragione dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale intervenuta sulla materia.

Norme richiamate

  • art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986

    "l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente"; poi: "sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extra-testuali e dagli atti ad esso collegati"

    La norma, nel testo vigente e con efficacia retroattiva come interpretazione autentica, impone di qualificare l'atto ai fini dell'imposta di registro solo sulla base degli elementi desumibili dall'atto stesso, senza considerare atti collegati o elementi extratestuali; il collegamento negoziale rileva, se del caso, solo nei limiti dell'art. 10-bis dello Statuto del contribuente.

  • art. 37-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    È richiamato solo per escluderne l'applicabilità alla fattispecie dell'imposta di registro, essendo la disciplina rilevante quella dell'art. 20 T.U.R.

  • art. 115 c.p.c.

    È invocato dalla ricorrente per censurare la decisione di merito che avrebbe prescisso da quanto allegato e non contestato; la Corte non affronta il motivo perché assorbito, ma ne dà conto tra le censure proposte.

  • art. 10-bis L. n. 212 del 2000

    Il collegamento negoziale e gli elementi extratestuali possono assumere rilievo solo come possibile abuso del diritto/elusione fiscale, con le relative garanzie procedurali e previa dimostrazione dei presupposti applicativi.

  • art. 53 Cost.

    È menzionato nel quadro delle questioni di legittimità costituzionale poi escluse dalla Corte costituzionale.

  • art. 3 Cost.

    È menzionato nel quadro delle questioni di legittimità costituzionale poi escluse dalla Corte costituzionale.

  • art. 53 Cost. e art. 3 Cost.

    La Corte costituzionale ha escluso che la disciplina dell'art. 20 T.U.R. vigente violi capacità contributiva, ragionevolezza ed eguaglianza tributaria.

Massime di principio

  • In tema di imposta di registro, dopo la modifica dell'art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986, la tassazione va commisurata alla intrinseca natura e agli effetti giuridici del singolo atto presentato a registrazione, senza poter ricostruire la causa concreta dell'intera operazione mediante atti collegati o elementi extratestuali.
  • La riqualificazione dell'atto ai fini dell'imposta di registro non comporta automaticamente l'individuazione dei soggetti passivi del tributo: la questione della soggettività passiva può essere autonoma rispetto a quella della corretta qualificazione dell'atto.
  • La presenza di un collegamento negoziale tra più atti non consente, di per sé, di tassare l'operazione complessiva come se fosse un unico negozio diverso da quello formalmente registrato; tale collegamento può rilevare solo nell'ambito delle norme antiabuso, con le relative garanzie procedimentali.
  • Il giudice di merito deve esaminare espressamente le censure autonome sollevate dalla parte, non potendo ritenersi implicitamente decisa una questione distinta solo perché sia stata affrontata la diversa questione della qualificazione giuridica dell'atto.
  • Lo ius superveniens che abbia natura di interpretazione autentica dell'art. 20 T.U.R. opera retroattivamente anche nei giudizi pendenti, imponendo l'applicazione del testo vigente come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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