Cassazione Civile, Sentenza n. 20733/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della comunicazione di presa in carico n. 06877201400015291 notificata da Equitalia Nord, con cui veniva comunicato l'incarico di procedere all'esecuzione forzata in relazione all'avviso di accertamento esecutivo n. T9D013A06248/2013. Il ricorrente denunciava: 1) carenza dei presupposti per l'esecuzione forzata per discordanza tra la somma indicata nell'atto presupposto e quella indicata nella comunicazione di presa in carico; 2) difetto di motivazione della comunicazione; 3) violazione dell'art. 10 dello Statuto del contribuente (buona amministrazione, correttezza, tutela dell'affidamento); 4) deduceva altresì l'impugnabilità autonoma dell'avviso di presa in carico.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio secondo cui la comunicazione di presa in carico, essendo atto meramente informativo e privo di efficacia provvedimentale e coercitiva, non è normalmente autonomamente impugnabile e non genera interesse attuale all'impugnazione quando l'atto presupposto (avviso di accertamento esecutivo) sia stato annullato o non consenta più l'esecuzione. La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i diversi motivi di cassazione (anche per difetto di autosufficienza), ha richiamato la figura della soccombenza virtuale ai fini della regolazione delle spese e ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione e dell'Agenzia delle Entrate, nonché l'eventuale versamento aggiuntivo del contributo unificato ai sensi dell'art.13 DPR 115/2002.
Norme richiamate
L'elencazione degli atti impugnabili va letta in termini di categorie rispetto agli effetti giuridici prodotti; la Corte interpreta che la comunicazione di presa in carico non rientra tra atti autonomamente impugnabili quando è priva di valenza provvedimentale e non modifica la posizione giuridica del destinatario.
L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 7
Principio di motivazione degli atti amministrativi. Nel caso, la Corte ritiene che la comunicazione di presa in carico sia atto informativo privo di forza impositiva e pertanto la questione motivazionale va valutata nel contesto dell'atto presupposto, non della mera comunicazione di presa in carico.
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10
Principi di buona amministrazione, correttezza e tutela dell'affidamento. La Corte osserva che la lamentata violazione è irrilevante se riferita a un atto meramente informativo privo di effetti modificativi della posizione giuridica del contribuente.
codice di procedura civile, art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5
Fondamento dei motivi di cassazione per violazione di norme di diritto e per vizio di motivazione o omesso esame di fatto decisivo. La Corte ha valutato la natura dei motivi alla luce dei requisiti di ammissibilità e autosufficienza e ha rigettato quelli infondati o non autosufficienti.
codice di procedura civile, art. 112
Norma sulla necessaria pronuncia del giudice sulle questioni proposte. La Corte distingue tra omessa pronuncia totale e vizio di motivazione: ha ritenuto che non sussistesse una omessa pronuncia integrale ma piuttosto un esame che non ha dato luogo alle conclusioni richieste dal ricorrente.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Prevede l'eventuale obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della norma nei confronti del ricorrente.
Massime di principio
- La comunicazione di presa in carico da parte del concessionario, quando si limita a informare del trasferimento della gestione del credito già definitivamente accertato, è atto meramente informativo e, di regola, non è autonomamente impugnabile.
- Per avere interesse all'impugnazione è necessario un interesse attuale e concreto: se l'atto presupposto viene annullato o resa impossibile l'esecuzione, l'impugnazione dell'atto informativo può essere priva di efficacia pratica e dichiarata priva di interesse.
- Se si intende contestare importi, calcoli o motivazione, la contestazione deve essere rivolta e specificamente motivata con riferimento all'atto presupposto (avviso di accertamento o ruolo); nella fase di giudizio di legittimità i motivi devono essere autosufficienti e indicare i fatti storici rilevanti.
- In sede civile o tributaria, la Corte può utilizzare il criterio della soccombenza virtuale per regolare le spese quando la situazione di fatto muta per effetto di provvedimenti successivi (es. annullamento dell'atto presupposto).
- Nel proporre ricorso per cassazione evitare motivi vaghi o non autosufficienti: l'omesso esame di fatto decisivo deve indicare con precisione il fatto storico non considerato e dimostrare che la sua considerazione avrebbe determinato decisione diversa.
- Il subentro del nuovo concessionario (Agenzia delle Entrate Riscossione) non interrompe i giudizi in corso e non annulla la validità delle costituzioni difensive già depositate dalla società predecessora.
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