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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20698/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti avevano impugnato in Cassazione la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 138/2021 relativa a una pretesa indennitaria per l'affondamento dell'imbarcazione assicurata in coassicurazione. In corso di causa era stata disposta l'integrazione del contraddittorio e la rinnovazione della notificazione nei confronti di più società estere; i ricorrenti erano tenuti a rinnovare la notifica entro il termine disposto e a depositare in Cassazione l'atto notificato entro il termine previsto dall'art. 371-bis c.p.c. I ricorrenti hanno eseguito notifiche e depositi in data successiva ai termini stabiliti e non hanno prospettato rimessione in termini.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile per tardività del deposito successivo alla rinnovazione della notificazione: il deposito effettuato il 24/2/2025 non conteneva il ricorso effettivamente pervenuto alle controparti e le notifiche sostanzialmente si sono perfezionate tra il 27/3/2025 e il 2/4/2025, oltre il termine iniziale; il deposito richiesto entro il termine esteso (art. 371-bis c.p.c.) non è stato effettuato entro il 14/4/2025 e non è stata chiesta né motivata la rimessione in termini. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato improcedibile e le ricorrenti sono state condannate in solido a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità (liquidate in Euro 12.000,00 per compensi e Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori), con l'annotazione dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, del versamento di un ulteriore contributo unificato nella misura prevista.

Norme richiamate

  • art. 291 c.p.c.

    Rinnovazione della notificazione all'estero o a litisconsorti pretermessi: la Corte ha disposto la rinnovazione ex art. 291 c.p.c. e ha ritenuto che l'adempimento dovesse avvenire nei termini indicati; il mancato rispetto di tale rinnovazione, con conseguente tardivo deposito, determina l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 371-bis c.p.c.

    Termine per il deposito in Cassazione dell'atto notificato: la Corte, richiamando giurisprudenza consolidata, ha ritenuto applicabile per interpretazione estensiva il termine dell'art. 371-bis anche al caso di rinnovazione della notificazione disposta ex art. 291; il deposito tardivo determina l'improcedibilità.

  • art. 155, comma 4, c.p.c.

    Regola di proroga del termine processuale quando la scadenza cade di domenica: la Corte ha calcolato i termini processuali tenendo conto della proroga automatica al giorno lavorativo successivo.

  • art. 330, ultimo comma, c.p.c.

    Obbligo di notifica personale delle comunicazioni di cui alla norma: la Corte ha rilevato che notifiche e provvedimenti erano stati inviati al difensore costituito in appello invece che alle parti personalmente, richiedendo integrazione del contraddittorio e rinnovazione delle notifiche.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Obbligo di versamento del contributo unificato: la Corte ha disposto che, verificati i presupposti, le ricorrenti devono versare al competente ufficio un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

Massime di principio

  • Se il giudice ordina la rinnovazione della notificazione (art. 291 c.p.c.), il ricorrente deve non solo eseguire materialmente le notifiche entro i termini disposti, ma anche depositare in Cassazione l'atto effettivamente notificato entro il termine di legge (art. 371-bis c.p.c. per interpretazione estensiva); il mancato deposito tempestivo comporta improcedibilità.
  • Il deposito di una copia dell'atto o la semplice trasmissione telematica non sostituiscono il deposito dell'atto 'pervenuto' alle controparti: è necessario depositare l'atto effettivamente notificato corredato delle certificazioni che dimostrino la consegna nei termini.
  • Le notifiche rivolte a soggetti esteri o a più litisconsorti richiedono particolare attenzione ai termini e alle modalità previste (art. 330 c.p.c. per la notifica personale); eventuali ritardi devono essere giustificati e accompagnati da istanza di rimessione in termini se si vuole evitare la sanzione dell'improcedibilità.
  • La mancata opposizione o difesa delle parti intimati in Cassazione non evita l'obbligo procedurale di corretta integrazione del contraddittorio e di rispetto dei termini di notifica e deposito.
  • La declaratoria di improcedibilità comporta di regola la condanna alle spese in favore del resistente e può comportare in capo al ricorrente l'onere di ulteriori versamenti (contributo unificato) se previsti dalla normativa.

Testo integrale

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