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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20561/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Contenzioso relativo a un muro di contenimento costruito sul confine tra i fondi: Menara (proprietaria del fondo rustico contiguo) aveva chiesto il ripristino dello stato dei luoghi e la demolizione/arretramento del muro asseritamente realizzato in violazione delle distanze legali e che aveva modificato l'andamento planimetrico del piano di campagna. I confinanti Rocca e Aicardi si costituirono proponendo domanda riconvenzionale subordinata per la costituzione di servitù coattiva di passaggio sul fondo Menara. In primo grado domanda attorea rigettata; in appello Menara vittoriosa e la Corte d'appello di Genova ha condannato gli appellati a demolire o arretrare l'opera a distanza regolamentare di 6 metri, ritenendo il muro assimilabile a una costruzione (anche per la funzione di sostegno del terrapieno) e applicabile il parametro DC del P.R.G.; la Corte ha inoltre dichiarato inammissibile la domanda di servitù coattiva sia perché volta a consolidare una situazione illegittima sia perché mancherebbe l'interclusione del fondo (aree inserite in piano di miglioramento fondiario e accessibili da strade pubbliche o vicinali). Rocca e Aicardi hanno proposto ricorso per cassazione censurando l'applicazione delle norme del P.R.G. e la declaratoria di inammissibilità della servitù; Menara ha resistito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di Massimo Rocca e Enrica Aicardi, confermando la sentenza della Corte d'appello di Genova che aveva ordinato la demolizione/arretramento dell'opera a distanza di 6 metri dal confine. La Suprema Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione secondo cui le prescrizioni di distanza del P.R.G. si applicano a qualsiasi costruzione non completamente interrata dotata di solidità/stabilità (quindi anche a muri di sostegno che alterano l'altimetria), ha confermato l'inammissibilità e/o il rigetto della domanda di servitù coattiva per mancanza del presupposto dell'interclusione e ha dichiarato inammissibili i motivi diretti a rimettere in discussione la valutazione delle prove fatta dai giudici di merito. I ricorrenti sono condannati a rifondere le spese di cassazione a favore della Menara: compensi euro 4.000, spese forfettarie 15%, esborsi euro 200, accessori di legge. La Corte ha altresì fatto rilevare i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 10 P.R.G. del Comune di Tovo San Giacomo

    "Per distanza dai confini si intende la lunghezza del segmento minimo congiungente la proiezione orizzontale dell'edificio, con l'esclusione di gronde e di strutture a sbalzo, e il confine"

    Il parametro DC del P.R.G. definisce la distanza di rispetto dal confine con riferimento alla proiezione orizzontale dell'"edificio", ma la Corte interpreta tale parametro estendendolo a qualsiasi costruzione non completamente interrata avente caratteristiche di stabilità e solidità

  • art. 22.2 P.R.G. del Comune di Tovo San Giacomo

    "Il parametro DC per la sottozona ET (Agricoltura tradizionale) viene stabilito in ml 6.00"

    La distanza di 6 metri è imposta per la sottozona agricola e, secondo la Corte, va rispettata anche da manufatti assimilabili a costruzioni (es. muri di sostegno)

  • art. 873 c.c.

    "Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore."

    La norma generale sulle distanze tra costruzioni autorizza regolamenti locali a fissare distanze maggiori; la Corte ricorda che la nozione di costruzione è più ampia di quella di edificio e comprende manufatti stabili e solidi

  • art. 812 c.c.

    "Sono beni immobili il suolo, le sorgenti ed i corsi d’acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo"

    La definizione codicistica collega 'edifici' e 'altre costruzioni' tra i beni immobili, a sostegno dell'estensione del regime delle distanze alle opere stabili non solo abitative

  • art. 1051 c.c.

    Norma richiamata dalla difesa relativa alla servitù coattiva; la Corte ha esaminato e ritenuto infondata/inaammissibile la domanda riconvenzionale alla luce dell'assenza dei presupposti (interclusione) e del divieto di consolidare situazioni illegittime

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato rispetto alla valutazione e al travisamento della prova: la Cassazione ricorda i limiti per censurare la valutazione delle prove in sede di legittimità (solo errori sul 'demonstratum' sono sindacabili)

  • art. 360 c.p.c. (n. 3 e n. 4)

    Articoli invocati dai ricorrenti per vizio di diritto e travisamento della prova; la Corte ha dichiarato i motivi infondati o inammissibili nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità

  • art. 378 c.p.c.

    Previsione procedurale riferita alle memorie depositate in prossimità dell'udienza; citata nel procedimento ma non decisiva ai fini del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.115/2002

    Norma richiamata in relazione al contributo unificato: la Corte attesta la sussistenza dei presupposti processuali per l'eventuale raddoppio del versamento del contributo, se dovuto

Massime di principio

  • I regolamenti urbanistici che fissano la distanza dai confini (parametro DC) si applicano non solo agli "edifici" destinati ad uso abitativo ma a qualsiasi costruzione non completamente interrata dotata di stabilità e solidità (es. muri di contenimento che sostengono terrapieni).
  • Un muro di sostegno che altera l'altimetria e svolge funzioni di contenimento può essere qualificato come costruzione e quindi soggetto alle distanze legali previste dal P.R.G. e dal codice civile.
  • La costituzione di una servitù coattiva non può essere utilizzata per legalizzare un'opera realizzata in violazione delle norme sulle distanze: è necessario che sussistano i presupposti legali (in particolare l'interclusione del fondo e l'assenza di alternative meno gravose).
  • Le norme locali non possono restringere il concetto generale di "costruzione" definito dal codice civile; possono solo aumentare le distanze previste dal codice, non limitarne l'ambito di applicazione.
  • In sede di Corte di cassazione non sono ammesse critiche dirette alla valutazione del merito e delle prove compiuta dai giudici di merito, salvo che non si dimostri un travisamento logico-oggettivo della prova (errori sul 'demonstratum').
  • Chi intende ottenere una servitù coattiva deve provare l'effettiva interclusione e l'assenza di accessi alternativi praticabili; la mera esistenza di un manufatto non legittimo non impone automaticamente la costituzione della servitù.

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