Cassazione Civile, Sentenza n. 20561/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Contenzioso relativo a un muro di contenimento costruito sul confine tra i fondi: Menara (proprietaria del fondo rustico contiguo) aveva chiesto il ripristino dello stato dei luoghi e la demolizione/arretramento del muro asseritamente realizzato in violazione delle distanze legali e che aveva modificato l'andamento planimetrico del piano di campagna. I confinanti Rocca e Aicardi si costituirono proponendo domanda riconvenzionale subordinata per la costituzione di servitù coattiva di passaggio sul fondo Menara. In primo grado domanda attorea rigettata; in appello Menara vittoriosa e la Corte d'appello di Genova ha condannato gli appellati a demolire o arretrare l'opera a distanza regolamentare di 6 metri, ritenendo il muro assimilabile a una costruzione (anche per la funzione di sostegno del terrapieno) e applicabile il parametro DC del P.R.G.; la Corte ha inoltre dichiarato inammissibile la domanda di servitù coattiva sia perché volta a consolidare una situazione illegittima sia perché mancherebbe l'interclusione del fondo (aree inserite in piano di miglioramento fondiario e accessibili da strade pubbliche o vicinali). Rocca e Aicardi hanno proposto ricorso per cassazione censurando l'applicazione delle norme del P.R.G. e la declaratoria di inammissibilità della servitù; Menara ha resistito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di Massimo Rocca e Enrica Aicardi, confermando la sentenza della Corte d'appello di Genova che aveva ordinato la demolizione/arretramento dell'opera a distanza di 6 metri dal confine. La Suprema Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione secondo cui le prescrizioni di distanza del P.R.G. si applicano a qualsiasi costruzione non completamente interrata dotata di solidità/stabilità (quindi anche a muri di sostegno che alterano l'altimetria), ha confermato l'inammissibilità e/o il rigetto della domanda di servitù coattiva per mancanza del presupposto dell'interclusione e ha dichiarato inammissibili i motivi diretti a rimettere in discussione la valutazione delle prove fatta dai giudici di merito. I ricorrenti sono condannati a rifondere le spese di cassazione a favore della Menara: compensi euro 4.000, spese forfettarie 15%, esborsi euro 200, accessori di legge. La Corte ha altresì fatto rilevare i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
art. 10 P.R.G. del Comune di Tovo San Giacomo
"Per distanza dai confini si intende la lunghezza del segmento minimo congiungente la proiezione orizzontale dell'edificio, con l'esclusione di gronde e di strutture a sbalzo, e il confine"
Il parametro DC del P.R.G. definisce la distanza di rispetto dal confine con riferimento alla proiezione orizzontale dell'"edificio", ma la Corte interpreta tale parametro estendendolo a qualsiasi costruzione non completamente interrata avente caratteristiche di stabilità e solidità
art. 22.2 P.R.G. del Comune di Tovo San Giacomo
"Il parametro DC per la sottozona ET (Agricoltura tradizionale) viene stabilito in ml 6.00"
La distanza di 6 metri è imposta per la sottozona agricola e, secondo la Corte, va rispettata anche da manufatti assimilabili a costruzioni (es. muri di sostegno)
"Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore."
La norma generale sulle distanze tra costruzioni autorizza regolamenti locali a fissare distanze maggiori; la Corte ricorda che la nozione di costruzione è più ampia di quella di edificio e comprende manufatti stabili e solidi
"Sono beni immobili il suolo, le sorgenti ed i corsi d’acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo"
La definizione codicistica collega 'edifici' e 'altre costruzioni' tra i beni immobili, a sostegno dell'estensione del regime delle distanze alle opere stabili non solo abitative
Norma richiamata dalla difesa relativa alla servitù coattiva; la Corte ha esaminato e ritenuto infondata/inaammissibile la domanda riconvenzionale alla luce dell'assenza dei presupposti (interclusione) e del divieto di consolidare situazioni illegittime
Richiamato rispetto alla valutazione e al travisamento della prova: la Cassazione ricorda i limiti per censurare la valutazione delle prove in sede di legittimità (solo errori sul 'demonstratum' sono sindacabili)
Articoli invocati dai ricorrenti per vizio di diritto e travisamento della prova; la Corte ha dichiarato i motivi infondati o inammissibili nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità
Previsione procedurale riferita alle memorie depositate in prossimità dell'udienza; citata nel procedimento ma non decisiva ai fini del ricorso
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.115/2002
Norma richiamata in relazione al contributo unificato: la Corte attesta la sussistenza dei presupposti processuali per l'eventuale raddoppio del versamento del contributo, se dovuto
Massime di principio
- I regolamenti urbanistici che fissano la distanza dai confini (parametro DC) si applicano non solo agli "edifici" destinati ad uso abitativo ma a qualsiasi costruzione non completamente interrata dotata di stabilità e solidità (es. muri di contenimento che sostengono terrapieni).
- Un muro di sostegno che altera l'altimetria e svolge funzioni di contenimento può essere qualificato come costruzione e quindi soggetto alle distanze legali previste dal P.R.G. e dal codice civile.
- La costituzione di una servitù coattiva non può essere utilizzata per legalizzare un'opera realizzata in violazione delle norme sulle distanze: è necessario che sussistano i presupposti legali (in particolare l'interclusione del fondo e l'assenza di alternative meno gravose).
- Le norme locali non possono restringere il concetto generale di "costruzione" definito dal codice civile; possono solo aumentare le distanze previste dal codice, non limitarne l'ambito di applicazione.
- In sede di Corte di cassazione non sono ammesse critiche dirette alla valutazione del merito e delle prove compiuta dai giudici di merito, salvo che non si dimostri un travisamento logico-oggettivo della prova (errori sul 'demonstratum').
- Chi intende ottenere una servitù coattiva deve provare l'effettiva interclusione e l'assenza di accessi alternativi praticabili; la mera esistenza di un manufatto non legittimo non impone automaticamente la costituzione della servitù.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 22 lug 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 20557/2025 del 22/07/2025
- Sentenza civile · 22 lug 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 20576/2025 del 22/07/2025
- Sentenza civile · 22 lug 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 20601/2025 del 22/07/2025
- Sentenza civile · 22 lug 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 20650/2025 del 22/07/2025
- Sentenza civile · 22 lug 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 20698/2025 del 22/07/2025
- Sentenza civile · 22 lug 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 20702/2025 del 22/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →