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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20576/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 818/2019 che aveva condannato i ricorrenti (eredi e costruttori) al ripristino dello stato dei luoghi e alla demolizione delle porzioni dell'edificio realizzate in violazione delle distanze legali (meno di 5 m dal confine e meno di 10 m tra pareti finestrate), nonché questioni relative all'applicabilità delle norme sulle distanze (D.M. 1444/1968 e regolamenti comunali), alla presunta natura di "chiostrina" non accessibile e alla sopravvenuta perdita della titolarità dell'immobile a seguito di ordinanza amministrativa di demolizione e presunto acquisto ope legis dal Comune ai sensi dell'art. 31 d.P.R. n. 380/2001. I ricorrenti hanno dedotto violazione di norme civili e urbanistiche, carenze istruttorie e la necessità di ulteriori accertamenti peritali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo (violazione norme sulle distanze e interpretazione della giurisprudenza di legittimità) e inammissibile il secondo (censure istruttorie e richieste di integrazione di prova oltre i limiti del giudizio di rinvio). Ha confermato che il D.M. n. 1444/1968 ha efficacia di legge e che la distanza in sè rileva anche se le costruzioni non sono fronteggianti; ha dichiarato inammissibili le nuove produzioni documentali depositate in Cassazione relative alla sopravvenuta perdita di titolarità, perché non ammesse fuori dagli atti dei precedenti gradi salvo eccezioni non ricorrenti nel caso; ha richiamato i limiti del giudice di rinvio in relazione al principio di diritto enunciato dalla precedente sentenza di cassazione. Condanna i ricorrenti alle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 872 cod. civ.

    Norma sulle distanze tra costruzioni richiamata come riferimento; la Corte ha confermato l'applicazione delle norme sulle distanze nella valutazione del caso.

  • art. 873 cod. civ.

    Integrativa delle norme sulle distanze; richiamata nei motivi del ricorso ma la Corte ha ritenuto infondate le censure correlate.

  • D.M. n. 1444 del 1968

    Il D.M. 1444/1968, emanato su delega ex art. 41-quinquies legge n.1150/1942 come modificata dalla legge n.765/1967, ha efficacia di legge e le sue disposizioni sui limiti inderogabili di distanza prevalgono sui regolamenti locali contrastanti; la distanza minima (es. 10 m tra pareti finestrate) conta in sé anche se le costruzioni non si fronteggiano.

  • D.P.R. n. 380 del 2001

    Richiamato dai ricorrenti per la dedotta acquisizione ope legis dell'immobile da parte del Comune in relazione a ordinanza demolitoria; la Corte ha ritenuto la questione non ammissibile in Cassazione perché nuovi documenti e fatti sopravvenuti non erano stati prodotti o ammessi nei precedenti gradi e potevano essere valutati in sede esecutiva o amministrativa.

  • art. 2653 cod. civ.

    Norma sulla trascrizione degli atti processuali; la Corte ha ricordato che la mancata trascrizione può influire sulla opponibilità ai terzi, ma richiamando la precedente giurisprudenza ha chiarito i limiti della protezione dell'acquirente convenuto nel processo.

  • art. 360 cod. proc. civ.

    Fondamento formale delle censure in cassazione; la Corte ha esaminato le censure per vizio di diritto ai sensi di tale disposizione e ha dichiarato inammissibili o infondate alcune doglianze.

  • art. 384 cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione ai limiti del giudice di rinvio: il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può modificare fatti pacificamente accertati salvo i casi in cui la sentenza di annullamento abbia disposto diversamente.

  • artt. 175 e 127 cod. proc. civ.

    Richiamati in tema di ragionevole durata del processo: la Corte ha sottolineato che non devono essere disposte formalità o integrazioni processuali inutili quando il ricorso appare manifestamente infondato, per evitare ritardi non giustificati.

  • art. 41-quinquies legge n. 1150/1942 e legge n. 765/1967 (art. 17)

    Fonte normativa che ha conferito efficacia di legge al D.M. 1444/1968; la Corte l'ha richiamata per spiegare la prevalenza del D.M. sulle norme regolamentari locali contrastanti.

Massime di principio

  • Il D.M. 1444/1968 ha efficacia di legge e le disposizioni sui limiti inderogabili di distanza devono essere applicate anche nei rapporti tra privati, prevalendo su regolamenti comunali contrastanti; la distanza rileva in sé anche se le costruzioni non sono frontalmente opposte.
  • La sentenza di Cassazione che enuncia un principio di diritto vincola il giudice di rinvio: questi deve uniformarsi al principio senza riesaminare i fatti già accertati se la cassazione ha rigettato per violazione di diritto (potere limitato a quanto indicato nella sentenza di annullamento).
  • In Cassazione non sono ammissibili documenti nuovi relativi alla fondatezza del merito che non siano stati prodotti nei precedenti gradi, salvo che riguardino l'ammissibilità del ricorso o la cessazione della materia del contendere e siano riconosciuti da tutte le parti; questioni su fatti sopravvenuti vanno sollevate in sede esecutiva o amministrativa.
  • La mancata trascrizione dell'azione giudiziale può incidere sull'opponibilità ai terzi acquirenti, ma la posizione del terzo parte/processo va valutata alla luce delle regole di legittimazione e della sua qualità di parte nel processo originario.
  • Il principio del rispetto della ragionevole durata del processo può giustificare il rifiuto di ordini di integrazione procedurale inutili quando il ricorso appare manifestamente infondato.

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