Cassazione Civile, Sentenza n. 20576/2025 del 22/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 818/2019 che aveva condannato i ricorrenti (eredi e costruttori) al ripristino dello stato dei luoghi e alla demolizione delle porzioni dell'edificio realizzate in violazione delle distanze legali (meno di 5 m dal confine e meno di 10 m tra pareti finestrate), nonché questioni relative all'applicabilità delle norme sulle distanze (D.M. 1444/1968 e regolamenti comunali), alla presunta natura di "chiostrina" non accessibile e alla sopravvenuta perdita della titolarità dell'immobile a seguito di ordinanza amministrativa di demolizione e presunto acquisto ope legis dal Comune ai sensi dell'art. 31 d.P.R. n. 380/2001. I ricorrenti hanno dedotto violazione di norme civili e urbanistiche, carenze istruttorie e la necessità di ulteriori accertamenti peritali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo (violazione norme sulle distanze e interpretazione della giurisprudenza di legittimità) e inammissibile il secondo (censure istruttorie e richieste di integrazione di prova oltre i limiti del giudizio di rinvio). Ha confermato che il D.M. n. 1444/1968 ha efficacia di legge e che la distanza in sè rileva anche se le costruzioni non sono fronteggianti; ha dichiarato inammissibili le nuove produzioni documentali depositate in Cassazione relative alla sopravvenuta perdita di titolarità, perché non ammesse fuori dagli atti dei precedenti gradi salvo eccezioni non ricorrenti nel caso; ha richiamato i limiti del giudice di rinvio in relazione al principio di diritto enunciato dalla precedente sentenza di cassazione. Condanna i ricorrenti alle spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 872 cod. civ.
Norma sulle distanze tra costruzioni richiamata come riferimento; la Corte ha confermato l'applicazione delle norme sulle distanze nella valutazione del caso.
art. 873 cod. civ.
Integrativa delle norme sulle distanze; richiamata nei motivi del ricorso ma la Corte ha ritenuto infondate le censure correlate.
D.M. n. 1444 del 1968
Il D.M. 1444/1968, emanato su delega ex art. 41-quinquies legge n.1150/1942 come modificata dalla legge n.765/1967, ha efficacia di legge e le sue disposizioni sui limiti inderogabili di distanza prevalgono sui regolamenti locali contrastanti; la distanza minima (es. 10 m tra pareti finestrate) conta in sé anche se le costruzioni non si fronteggiano.
D.P.R. n. 380 del 2001
Richiamato dai ricorrenti per la dedotta acquisizione ope legis dell'immobile da parte del Comune in relazione a ordinanza demolitoria; la Corte ha ritenuto la questione non ammissibile in Cassazione perché nuovi documenti e fatti sopravvenuti non erano stati prodotti o ammessi nei precedenti gradi e potevano essere valutati in sede esecutiva o amministrativa.
art. 2653 cod. civ.
Norma sulla trascrizione degli atti processuali; la Corte ha ricordato che la mancata trascrizione può influire sulla opponibilità ai terzi, ma richiamando la precedente giurisprudenza ha chiarito i limiti della protezione dell'acquirente convenuto nel processo.
art. 360 cod. proc. civ.
Fondamento formale delle censure in cassazione; la Corte ha esaminato le censure per vizio di diritto ai sensi di tale disposizione e ha dichiarato inammissibili o infondate alcune doglianze.
art. 384 cod. proc. civ.
Richiamato in relazione ai limiti del giudice di rinvio: il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può modificare fatti pacificamente accertati salvo i casi in cui la sentenza di annullamento abbia disposto diversamente.
artt. 175 e 127 cod. proc. civ.
Richiamati in tema di ragionevole durata del processo: la Corte ha sottolineato che non devono essere disposte formalità o integrazioni processuali inutili quando il ricorso appare manifestamente infondato, per evitare ritardi non giustificati.
art. 41-quinquies legge n. 1150/1942 e legge n. 765/1967 (art. 17)
Fonte normativa che ha conferito efficacia di legge al D.M. 1444/1968; la Corte l'ha richiamata per spiegare la prevalenza del D.M. sulle norme regolamentari locali contrastanti.
Massime di principio
- Il D.M. 1444/1968 ha efficacia di legge e le disposizioni sui limiti inderogabili di distanza devono essere applicate anche nei rapporti tra privati, prevalendo su regolamenti comunali contrastanti; la distanza rileva in sé anche se le costruzioni non sono frontalmente opposte.
- La sentenza di Cassazione che enuncia un principio di diritto vincola il giudice di rinvio: questi deve uniformarsi al principio senza riesaminare i fatti già accertati se la cassazione ha rigettato per violazione di diritto (potere limitato a quanto indicato nella sentenza di annullamento).
- In Cassazione non sono ammissibili documenti nuovi relativi alla fondatezza del merito che non siano stati prodotti nei precedenti gradi, salvo che riguardino l'ammissibilità del ricorso o la cessazione della materia del contendere e siano riconosciuti da tutte le parti; questioni su fatti sopravvenuti vanno sollevate in sede esecutiva o amministrativa.
- La mancata trascrizione dell'azione giudiziale può incidere sull'opponibilità ai terzi acquirenti, ma la posizione del terzo parte/processo va valutata alla luce delle regole di legittimazione e della sua qualità di parte nel processo originario.
- Il principio del rispetto della ragionevole durata del processo può giustificare il rifiuto di ordini di integrazione procedurale inutili quando il ricorso appare manifestamente infondato.
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