Cassazione Civile, Sentenza n. 20650/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso in Cassazione mirava a impugnare l'ordinanza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato, in gran parte, la decisione della Commissione amministrativa regionale di disciplina: al notaio Ferone erano contestate la mancata registrazione e la mancata conservazione in raccolta di 18 procure che, per la Commissione e per la Corte territoriale, risultavano essere procure generali/generiche (conferivano "ogni e qualsiasi operazione bancaria e/o postale") e non procure speciali attinenti a un unico affare. Ferone deduceva principalmente: 1) intempestività dell'avvio dell'azione disciplinare (l'azione sarebbe potuta iniziare già nel gennaio 2019); 2) errata qualificazione delle procure come soggette a registrazione e a raccolta (invocando l'art. 70 l. notarile e l'art. 6, parte II, tariffa DPR 131/1986); 3) inesistenza della colpa per buona fede e errore sul diritto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e ha confermato la decisione della Corte d'appello. In particolare: - ha ritenuto infondata l'eccezione di intempestività, richiamando il principio secondo cui i termini nella fase amministrativa del procedimento disciplinare sono ordinatori e non perentorî, e condividendo la valutazione di merito della Corte d'appello circa la necessità e la durata delle indagini (anche influenzate dalla pandemia COVID-19); - ha ritenuto corretta la qualificazione delle procure come non riferibili a un unico affare, dato il potere ampio e indeterminato conferito ("ogni e qualsiasi operazione bancaria/postale"), e ha ritenuto inidonea la clausola "da esaurirsi in unico contesto" come escamotage; - ha escluso l'esimente per buona fede, osservando che non sussistevano elementi positivi esterni (es. parere vincolante di autorità) che potessero giustificare un errore incolpevole. La Corte ha quindi respinto il ricorso, confermando la sanzione e condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite (liquidate in €1.800, oltre oneri).
Norme richiamate
Legge 16 febbraio 1913 n. 89 (legge notarile), art. 70
«Oltre i casi determinati da altre leggi, il notaro può rilasciare in originale alle parti soltanto gli atti che contengono procure alle liti, o procure o consensi od autorizzazioni riguardanti gli atti necessari alla esecuzione di un solo affare, o delegazioni per l'esercizio del diritto di elettorato, nei casi determinati dalle leggi politiche od amministrative.»
La Corte ha interpretato l'art. 70 nel senso che soltanto le procure riguardanti gli atti necessari alla esecuzione di un unico affare possono essere rilasciate in originale alle parti senza obbligo di registrazione/archiviazione; procure che conferiscono poteri ampi e indeterminati (es. "ogni e qualsiasi operazione bancaria/postale") non rientrano in tale categoria.
D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, parte II, tariffa, art. 6
menzionata nel testo: "esente da registrazione ... è soggetta a registrazione esclusivamente in caso d'uso" (riferito a procure speciali)
La tariffa distingue procure speciali (registrabili solo in caso d'uso) da procure generali/generiche; la Corte ha ritenuto che le procure in contestazione, per la loro ampiezza, siano assimilabili alle procure generiche soggette a registrazione e conservazione.
Legge notarile, art. 147 comma 1 lettere a), b) e c)
Articoli richiamati come parte delle violazioni contestate (contrasto con doveri disciplinari del notaio): la Corte ha confermato la responsabilità per omissione di registrazione e conservazione allorché ricorrano procure di natura generica.
Legge notarile, art. 153 comma 3 (e comma 2 richiamato)
citata nella motivazione: la norma "fa coincidere il momento a partire dal quale il procedimento disciplinare deve essere promosso senza indugio non con quello in cui è stato commesso il fatto..., ma con quello in cui sono stati acquisiti tutti gli elementi per ritenere sussistente il fatto disciplinarmente rilevante"
La Corte territoriale e la Cassazione hanno ritenuto che il termine per procedere è collegato all'acquisizione degli elementi utili per promuovere l'azione; comunque i termini amministrativi sono ordinatori e la tempestività va valutata con criterio di ragionevolezza.
Legge 24 novembre 1981 n. 689, art. 3
Riferimento al principio generale che negli ordinamenti sanzionatori l'illecito deve essere ascrivibile almeno a titolo di colpa e che l'errore sul diritto può essere scriminante solo se incolpevole e supportato da elementi positivi esterni; la Corte ha ritenuto tali elementi mancanti.
Codice penale, art. 42 (ultimo comma) - principio citato
Usato come richiamo del principio generale: l'errore sul diritto può escludere la colpevolezza se incolpevole e basato su elementi che giustificano l'affidamento; qui la Corte ha ritenuto che non sussistessero tali elementi per il notaio.
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13 comma 1-quater
Norma richiamata in relazione all'obbligo del versamento di un contributo unificato aggiuntivo a carico del ricorrente, fatto rilevato dalla Corte nella liquidazione delle spese.
Massime di principio
- Procure che conferiscono poteri ampi e indeterminati (es. "ogni e qualsiasi operazione bancaria" o "postale") vanno considerate procure generali/generative e sono soggette a registrazione e, se redatte per atto pubblico, alla conservazione nella raccolta degli atti del notaio; clausole formali come "da esaurirsi in unico contesto" non prevalgono sulla sostanza del potere conferito.
- I termini per l'avvio del procedimento disciplinare verso i notai sono, in mancanza di espressa perentorietà legislativa, termini ordinatori: l'intempestività non determina automaticamente l'estinzione dell'azione disciplinare, salvo valutazione specifica che dimostri grave ed ingiustificato ritardo o violazione del principio di ragionevole celerità.
- L'esimente della buona fede o dell'errore di diritto è applicabile solo se l'errore è incolpevole e desumibile da elementi positivi esterni (es. un parere vincolante o un provvedimento dell'autorità competente); la mera ignoranza o interpretazione soggettiva non è sufficiente.
- Nei procedimenti disciplinari l'analisi sostanziale della fattispecie prevale sulle formule o sulle dichiarazioni nelle singole clausole dell'atto: è rilevante la natura effettiva dei poteri conferiti più che la loro etichettatura.
- I ritardi nelle indagini disciplinari possono essere giustificati dalla necessità di acquisire documentazione complessa e da circostanze eccezionali (es. pandemia), ma la giustificazione deve risultare motivata e proporzionata.
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