Cassazione Civile, Ordinanza n. 31866/2023 del 15/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di risarcimento danni proposta da una società commerciale per i pregiudizi asseritamente subiti in conseguenza delle forti piogge verificatesi in una città in una determinata data. Il tribunale aveva accolto la domanda, ma la corte d'appello ha riformato la decisione, rigettando la pretesa risarcitoria per difetto di adeguato supporto probatorio e ritenendo che la contestazione del convenuto fosse stata sin dall'inizio specifica e radicale, anche quanto al nesso causale tra evento naturale e danno. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi: 1) violazione dell'art. 115 c.p.c. per mancata applicazione del principio di non contestazione; 2) nullità del procedimento per asserito errore di percezione nella ricognizione del contenuto di un atto; 3) violazione degli artt. 2056 e 1226 c.c. per mancata liquidazione equitativa del danno. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi, esaminati congiuntamente, inammissibili perché aspecifici e non confrontati con la ratio della sentenza impugnata: la ricorrente non aveva riprodotto le parti decisive degli atti di primo grado da cui desumere l'asserita mancata contestazione, non aveva indicato norme effettivamente violate nel secondo motivo e non si era misurata con il rilievo della corte territoriale circa l'insufficienza della documentazione prodotta, composta da mere previsioni di spesa e preventivi provenienti dalla stessa parte, inidonei a dimostrare un effettivo esborso e persino l'ontologica esistenza del pregiudizio risarcibile. Anche la censura sulla liquidazione equitativa è stata giudicata inammissibile per mancanza di base fattuale e per il principio secondo cui l'equità presuppone comunque la prova del danno e l'impossibilità oggettiva di una stima precisa.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la riforma della sentenza di primo grado operata dalla corte d'appello e quindi il rigetto della domanda risarcitoria. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del comune controricorrente e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Nulla è stato disposto quanto alle spese nei confronti della società intimata rimasta contumace in cassazione.
Norme richiamate
È richiamato in relazione al principio di non contestazione, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non adeguatamente confrontata con la motivazione della sentenza impugnata e con il contenuto degli atti di causa.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È indicato come parametro per dedurre violazione di legge; tuttavia il ricorso è stato reputato aspecifico e non idoneo a superare il vaglio di ammissibilità.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È evocato per una pretesa nullità del procedimento fondata su errore di percezione, ma la censura è stata considerata inadeguata perché non accompagnata dall'indicazione di una specifica violazione normativa.
È richiamato in tema di risarcimento del danno; la Corte ribadisce che la liquidazione, anche equitativa, presuppone la prova dell'esistenza del danno e dei suoi elementi fattuali.
È richiamato per la liquidazione equitativa del danno; la Corte precisa che essa è possibile solo se il danno esiste già in concreto e se la quantificazione esatta sia impossibile o estremamente difficile per ragioni oggettive.
È menzionato per il deposito della motivazione in sede camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la doglianza che non attacca il nucleo argomentativo della decisione è inammissibile.
- La deduzione della violazione del principio di non contestazione richiede che il ricorrente indichi in modo preciso le allegazioni e i passaggi processuali da cui risulti l'effettiva mancata contestazione del fatto decisivo.
- La liquidazione equitativa del danno non può supplire alla mancata prova dell'esistenza del pregiudizio: prima va accertato in concreto il danno risarcibile, poi, solo se la stima puntuale sia oggettivamente difficile, può farsi ricorso all'equità.
- Non è sufficiente produrre preventivi, stime interne o documenti provenienti dalla stessa parte per dimostrare l'effettivo esborso o l'entità del danno; occorre un adeguato supporto probatorio del pregiudizio subito.
- La censura in cassazione che denunci un errore percettivo deve essere articolata in modo coerente con una specifica violazione processuale o sostanziale, non potendo risolversi in una formula generica.
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