Cassazione Civile, Ordinanza n. 30626/2021 del 28/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino nigeriano aveva chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine della protezione sussidiaria e, infine, del permesso di soggiorno per motivi umanitari, assumendo che nella notte tra l'11 e il 12 febbraio 2015 il fratello e il padre fossero stati uccisi da appartenenti a un partito politico avverso a quello della sua famiglia e che egli temesse ulteriori vendette. Il Tribunale aveva confermato il diniego della Commissione territoriale; la Corte d'appello di Bologna aveva rigettato l'impugnazione, escludendo per la zona di provenienza la sussistenza di una violenza indiscriminata tale da integrare la protezione sussidiaria e ritenendo inammissibile, per genericità, la censura relativa alla protezione umanitaria. Nel ricorso per cassazione il richiedente denunciava violazione di varie norme del d.lgs. n. 251 del 2007, della direttiva 2004/83/CE e del d.lgs. n. 25 del 2008, oltre agli artt. 112, 132 e 156 c.p.c. e all'art. 111, comma 6, Cost., deducendo altresì l'omesso esame di un fatto decisivo; sosteneva che la Corte d'appello non avesse considerato le circostanze poste a base della domanda e il contesto socio-culturale nigeriano, incluse le sette richiamate come pericolose in varie decisioni italiane.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza impugnata aveva riportato le ragioni della non credibilità del racconto, ma che tali profili non erano stati oggetto di specifica censura nei motivi di appello; la Corte territoriale si era quindi correttamente concentrata sulle questioni ancora controverse, ossia l'assenza, per l'Edo State, di una situazione di violenza indiscriminata rilevante ai fini dell'art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251 del 2007, e la genericità della domanda di protezione umanitaria. Il motivo di ricorso, costruito sul presupposto che la decisione di merito fosse fondata solo sulla non credibilità del richiedente, non si confrontava con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata ed è stato pertanto dichiarato inammissibile. Nessuna statuizione sulle spese per mancata regolare costituzione dell'intimato; disposto l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
richiamato in relazione ai presupposti della protezione internazionale e, in particolare, della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c)
Direttiva 2004/83/CE
richiamata quale fonte sovranazionale in materia di qualificazione e contenuto della protezione internazionale
richiamato per il procedimento e l'esame delle domande di protezione internazionale
richiamato come parametro di denuncia di violazione, ma il motivo è stato ritenuto non confrontato con la motivazione impugnata
richiamato come parametro di denuncia di violazione
richiamato come parametro di denuncia di violazione
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato come parametro di denuncia di violazione motivazionale
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indicato come norma di veicolazione della denuncia di violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
indicato come norma di veicolazione della censura per omesso esame di un fatto decisivo
art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251 del 2007
la Corte d'appello ha escluso la ricorrenza dei presupposti per assenza di violenza indiscriminata nell'area di provenienza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e assume, come presupposto, una motivazione diversa da quella effettivamente adottata dal giudice di merito.
- In materia di protezione internazionale, la censura deve investire specificamente le statuizioni effettivamente poste a fondamento del diniego; se il giudice di merito ha escluso la protezione sussidiaria per mancanza di violenza indiscriminata nell'area di provenienza, non è sufficiente contestare solo la credibilità del racconto se tale profilo non è stato decisivo nella decisione impugnata.
- La domanda di protezione umanitaria può essere dichiarata inammissibile quando la censura sia formulata in termini generici e non alleghi in modo specifico fattori di vulnerabilità individuale.
- La denuncia di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile quando non individua un fatto realmente decisivo trascurato dal giudice di merito, ma si limita a sollecitare una diversa valutazione del contesto fattuale o probatorio.
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