Cassazione Civile, Ordinanza n. 00035/2026 del 01/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente della riscossione)
La controversia
La controversia nasce da cartelle di pagamento relative a IRPEF e IRAP 2008, IVA e altro 2012, inserite dall'agente della riscossione in una procedura esecutiva immobiliare promossa da una banca nei confronti della società. La società aveva chiesto alla CTP il discarico dei ruoli sostenendo che non fosse stata provata la notifica delle cartelle sottese; la CTP le aveva dato ragione. In appello, l'agente della riscossione aveva eccepito la tardività del ricorso introduttivo, sostenendo che il termine di 60 giorni decorresse dal proprio intervento nell'esecuzione immobiliare; la CTR aveva accolto l'appello e dichiarato inammissibile il ricorso originario. La società aveva poi proposto revocazione deducendo, tra l'altro, l'omessa decisione sull'eccezione di difetto di procura dell'avvocato dell'ente, ma la CTR aveva dichiarato inammissibile la revocazione ritenendo che la questione fosse stata comunque trattata. In cassazione la società ricorrente impugnava tale decisione, ma la Corte ha rilevato preliminarmente l'inammissibilità del ricorso perché la procura speciale in calce al ricorso non era sottoscritta dalla parte o dal legale rappresentante e risultava sottoscritta dal solo difensore per autentica; ha inoltre escluso la sanatoria ex art. 182 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per difetto di valida procura speciale: la procura allegata al ricorso non era sottoscritta dalla parte né dal suo legale rappresentante, e la sola sottoscrizione digitale del difensore per autentica non era idonea a conferire lo ius postulandi. La Corte ha inoltre escluso che il vizio potesse essere sanato mediante il meccanismo dell'art. 182 c.p.c. Ha quindi condannato il difensore ricorrente, personalmente, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Per il ricorso per cassazione è necessaria una valida procura speciale quale requisito di ammissibilità.
La procura speciale deve essere congiunta al ricorso; il requisito di specialità non richiede contestualità materiale con la redazione dell'atto, ma richiede un valido conferimento successivo alla pubblicazione del provvedimento e anteriore/notificato al ricorso secondo i limiti richiamati dalla Corte.
Il principio di conservazione degli atti giuridici è richiamato come criterio interpretativo utile anche nella valutazione della procura processuale.
Il principio di conservazione degli atti giuridici opera anche in materia processuale.
La Corte esclude la possibilità di sanare, nel giudizio di legittimità, il difetto di valida procura speciale con il meccanismo di regolarizzazione previsto da tale norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Sussistendone i presupposti, va dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la procura speciale è requisito di ammissibilità del ricorso: la sua mancanza o invalidità determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Ai fini della validità della procura speciale rileva in modo decisivo la sua incorporazione o congiunzione materiale al ricorso, che consente di presumere la riferibilità della procura al giudizio cui l'atto accede.
- La specialità della procura per il ricorso per cassazione non esige la contestualità cronologica con la redazione del ricorso, ma richiede che il conferimento sia successivo alla pubblicazione del provvedimento impugnato e non successivo alla notificazione del ricorso, oltre alla sua valida sottoscrizione da parte del conferente.
- La sola sottoscrizione del difensore per autentica non supplisce alla mancata sottoscrizione della parte o del suo rappresentante legale, e non rende idonea la procura a conferire lo ius postulandi.
- Nel giudizio di legittimità il difetto di valida procura speciale non è sanabile mediante il meccanismo di regolarizzazione dell'art. 182 c.p.c.
- Quando il ricorso per cassazione è proposto dal difensore senza valida procura della parte, l'attività processuale resta imputabile al solo legale, con conseguente sua condanna alle spese del giudizio.
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