Cassazione Civile, Ordinanza n. 11976/2024 del 03/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un dirigente veterinario, assunto a tempo indeterminato dal 1 gennaio 2007, volta a ottenere il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata in precedenza alle dipendenze del Servizio Sanitario Nazionale sulla base di contratti a tempo determinato, con conseguente diritto alla maggiorazione dell'indennità di esclusività e alla corresponsione delle relative differenze economiche. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello di Napoli aveva respinto l'appello dell'Azienda sanitaria, ritenendo infondate le eccezioni di nullità del ricorso introduttivo, di violazione dell'art. 112 c.p.c., di prescrizione e di insussistenza del diritto al computo dell'anzianità da lavoro a termine, oltre che l'eccezione basata sul cosiddetto blocco stipendiale ex art. 9 d.l. 78/2010. In cassazione l'Azienda ha proposto quattro motivi: 1) nullità del ricorso di primo grado per difetto di procura ad litem e per asserita sottoscrizione da parte di difensore privo di mandato; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per pretesa domanda formulata solo in via alternativa; 3) prescrizione dei crediti, sostenendo che gli atti di messa in mora non avessero efficacia interruttiva espressa; 4) illegittimità del riconoscimento dell'anzianità maturata con contratti a termine e del conseguente incremento stipendiale, deducendo l'irrilevanza della direttiva 1999/70/CE e del d.lgs. 368/2001 e l'applicabilità del blocco previsto dal d.l. 78/2010.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Azienda sanitaria in tutte le sue articolazioni. Ha rilevato, in sintesi, che i motivi erano formulati in modo generico e non riconducibile con precisione alle categorie dell'art. 360 c.p.c.; che, per i primi due motivi, mancavano anche le specifiche indicazioni e trascrizioni necessarie ai sensi degli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c.; che il terzo motivo, sulla prescrizione, sollecitava una rivalutazione di fatto delle missive interruttive non consentita in sede di legittimità; e che il quarto motivo non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sia sulla valorizzazione dell'anzianità maturata a termine secondo il principio di non discriminazione, sia sulla circostanza che il passaggio alla fascia superiore era comunque maturato nel 2008, prima del blocco stipendiale. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato nel primo motivo per contestare la validità della procura ad litem; la Corte ribadisce che la censura era comunque generica e priva degli oneri di specificità richiesti dal ricorso per cassazione.
Richiamato nel primo motivo; la Corte non entra nel merito perché la doglianza è inammissibile per difetto di specificità e di autosufficienza.
Invocato per denunciare ultra/extra petizione; la Corte d'appello aveva correttamente ritenuto che la domanda accolta rientrasse in quella proposta, e in cassazione la censura è stata ritenuta generica e non specifica.
Richiamato nel primo motivo in relazione alla sottoscrizione dell'atto; la Corte di cassazione non esamina il merito della questione per difetto di ammissibilità del ricorso.
Il ricorso per cassazione deve indicare in modo tassativo e specifico il vizio denunciato, entro le categorie previste dalla norma; la critica generica non è ammissibile.
Il ricorso deve contenere l'esposizione specifica dei motivi: la mancanza di un chiaro inquadramento del vizio comporta inammissibilità.
È necessario indicare e trascrivere gli atti e i documenti rilevanti, anche quando si denunciano errores in procedendo.
Impone il deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, con specifica indicazione nel ricorso.
Invocato dall'Azienda per sostenere il blocco stipendiale; la censura è stata ritenuta inammissibile anche perché non investiva tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata.
direttiva 1999/70/CE
Richiamata per affermare la parità di trattamento tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato; la Corte valorizza il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità e recepito dal giudice di merito.
Richiamato quale base normativa del rapporto a termine; la censura dell'Azienda è stata reputata apodittica e non confrontata con il principio eurounitario di non discriminazione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza delle condizioni processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
Impone al datore di lavoro, pubblico o privato, di assicurare parità di trattamento nelle condizioni di impiego tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve essere specifico, tassativo e riferibile a uno dei vizi tipizzati dall'art. 360 c.p.c.; censure generiche, meramente assertive o non inquadrate in un vizio dedotto sono inammissibili.
- Anche quando si denunciano errores in procedendo, il ricorrente deve rispettare gli oneri di specifica indicazione e trascrizione degli atti rilevanti, non essendo sufficiente un generico rinvio al fascicolo o alla sentenza impugnata.
- La censura che richiede una nuova valutazione del contenuto di atti o documenti per stabilire un fatto processuale o sostanziale eccede i limiti del giudizio di legittimità ed è inammissibile.
- Se la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea a sorreggere il decisum, il ricorso deve colpirle tutte specificamente; l'omessa o inidonea censura anche di una sola ratio rende il ricorso inammissibile o comunque irrilevante.
- In materia di rapporti di lavoro a termine nel settore pubblico, la disciplina va interpretata in conformità al principio eurounitario di non discriminazione nelle condizioni di impiego rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato, con conseguente rilevanza dell'anzianità maturata anche mediante contratti successivi a termine, ove il giudice di merito accerti la continuità giuridicamente apprezzabile del rapporto.
- La data di maturazione del diritto alla progressione economica o alla maggiorazione retributiva è decisiva anche per verificare l'eventuale operatività di blocchi stipendiali sopravvenuti: se il presupposto del beneficio si è perfezionato prima, la disciplina successiva non può incidere retroattivamente.
- rami
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