Cassazione Penale, Sentenza n. 35941/2022 del 23/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che lo ha condannato per rapina (art. 628 c.p.), articolando tre motivi: 1) inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese presso la propria abitazione circa due ore dopo la rapina e rese in assenza del difensore, per violazione degli artt. 63, comma 2 e 350, comma 7 c.p.p.; 2) carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine al riconoscimento del ricorrente da parte della persona offesa, alle discrepanze temporali sull'orario della rapina e alla mancata ricomparsa della refurtiva o di altri oggetti riconducibili al reato; contestazione della valutazione dei tabulati telefonici e della targa abbinata al veicolo; 3) asserita contraddittorietà nella mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva contestata e nella determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ritiene lecita e utilizzabile la dichiarazione spontanea ai sensi dell'art. 350, comma 7 c.p.p., non essendo emerso elemento di coercizione o sollecitazione. Sul secondo motivo rigetta le censure come mera riedizione di questioni di fatto già risolte dalla Corte territoriale, che aveva fornito motivazione logica e congrua valorizzando riconoscimento della persona offesa, corrispondenza della targa, e tabulati telefonici; la Corte di Cassazione conferma che non spetta a essa rivedere la valutazione di merito. Sul terzo motivo dichiara l'inosservanza di specificità e rigetta la critica alla comparazione attenuanti/recidiva, ritenendo la motivazione di merito sufficiente. Di conseguenza resta ferma la condanna di primo e secondo grado (pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 600,00 di multa per art. 628 c.p.; estinzione per prescrizione del reato ex art. 4 L.110/1975) e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento in favore della cassa delle ammende di euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 628, commi 1 e 3 cod. pen.
Norma materialmente contestata: la Corte territoriale e la Cassazione confermano la condanna per il reato di rapina sulla base del compendio probatorio (riconoscimento, targa, tabulati).
La Corte d'appello ha dichiarato estinto per prescrizione il reato previsto da tale norma; la Cassazione non ha censurato tale statuizione.
art. 350, comma 7 cod. proc. pen.
Interpretato nel senso che la polizia giudiziaria può ricevere dichiarazioni spontanee anche in assenza del difensore e senza i previsti avvisi, e tali dichiarazioni sono utilizzabili se emerge chiaramente la loro spontaneità e libertà dalla coercizione; nel caso specifico la Corte ha ritenuto le dichiarazioni pienamente utilizzabili.
Richiamata come norma che prescrive avvisi all'indagato; la Corte ha spiegato che l'art. 350, comma 7 consente comunque la ricezione delle dichiarazioni spontanee senza la preventiva somministrazione degli avvisi, purché volontarie.
art. 63, comma 2 cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente in relazione alla presenza del difensore durante atti quali perquisizioni; la Corte non ha ritenuto dimostrata alcuna violazione che renda inutilizzabili le dichiarazioni o che abbia pregiudicato il diritto di difesa.
Massime di principio
- Le dichiarazioni spontanee raccolte dalla polizia giudiziaria senza avviso e senza difensore possono essere utilizzate se risulta chiara la loro spontaneità e l'assenza di coercizione; l'assenza del difensore di per sé non determina automaticamente inutilizzabilità.
- La Corte di Cassazione non riedita la valutazione della prova: i motivi che si limitano a riprodurre censure di merito senza specifica critica argomentata sono inammissibili.
- Elementi di prova negativi (es. mancato rinvenimento della refurtiva) hanno limitata efficacia se posti a contrasto con un compendio probatorio positivo e coerente; il giudice di merito può ritenere credibili elementi indiziari sovrabbondanti quali riconoscimento, tabulati e riscontri materiali.
- Contestazioni generiche sulla motivazione della comparazione tra attenuanti e recidiva sono insufficienti: il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella ponderazione delle circostanze, revocabile in sede di legittimità solo per illogicità o carenza motivazionale grave.
- Per incidere in Cassazione è necessario indicare in modo puntuale e motivato le ragioni di diritto e i concreti elementi di fatto che si ritengono erroneamente valutati; mere ipotesi alternative o congetture non bastano.
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