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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13527/2026 del 10/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La lite riguarda un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2009, emesso dopo verifiche della Guardia di Finanza e basato sull’assunto che il contribuente avesse omesso di dichiarare componenti positive di reddito d’impresa, costituite da un premio contrattuale/incentivo alla raccolta percepito da una banca in esecuzione di una lettera di intenti precedente al contratto di agenzia. Il contribuente ha contestato l’atto davanti ai giudici tributari, deducendo: 1) la nullità dell’avviso per violazione dell’art. 12, comma 7, L. 212/2000, perché l’Ufficio si sarebbe discostato dalle conclusioni del PVC sul momento di imputazione temporale del premio senza riaprire il contraddittorio; 2) la violazione dell’art. 109 t.u.i.r., poiché la CTR avrebbe ritenuto corretta l’imputazione del ricavo ma l’avviso lo avrebbe ripartito tra 2008 e 2009, anziché collocarlo integralmente nel periodo di competenza; 3) sempre la violazione dell’art. 109 t.u.i.r., perché nel 2009 il premio non sarebbe stato ancora definitivamente certo e acquisito, essendo prevista una possibile restituzione in caso di esito negativo della verifica finale e avendo la banca poi chiesto la restituzione e operato compensazione a seguito della cessazione del rapporto.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso limitatamente al secondo motivo e ha rigettato il primo e il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità. Sul primo motivo ha affermato che, una volta rispettato il contraddittorio endoprocedimentale previsto dall’art. 12, comma 7, L. 212/2000, l’Amministrazione non è tenuta a instaurare un ulteriore confronto solo perché intenda discostarsi dalle conclusioni del PVC nella qualificazione della fattispecie impositiva. Sul terzo motivo ha ritenuto corretta l’individuazione dell’esercizio di competenza nel momento in cui matura il diritto al premio e ne diviene determinabile l’ammontare, restando irrilevanti le vicende successive del rapporto. Sul secondo motivo, invece, ha ritenuto che, una volta accertato che certezza e determinabilità della posta si erano concretizzate nel 2009, l’avviso non poteva frazionare il reddito tra 2008 e 2009, integrandosi così la violazione dell’art. 109 t.u.i.r.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, L. 212/2000

    "In tema di garanzie del contribuente sottoposto a verifica fiscale, l’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, una volta assicurato il contraddittorio endoprocedimentale con l’osservanza del termine dilatorio di sessanta giorni dalla consegna del verbale di chiusura delle operazioni ai fini dell’acquisizione delle eventuali osservazioni critiche del contribuente prima dell’emissione dell’atto impositivo, non impone all’amministrazione finanziaria ulteriori forme di interlocuzione preventiva qualora intenda discostarsi dalle conclusioni del processo verbale di constatazione nella qualificazione della fattispecie impositiva o nella formulazione della pretesa tributaria."

    La disposizione tutela il contraddittorio preventivo mediante il termine dilatorio di sessanta giorni e la possibilità per il contribuente di presentare osservazioni; non vincola però l’Ufficio alle conclusioni del PVC né impone una nuova interlocuzione se l’Amministrazione si discosta da quelle conclusioni.

  • art. 109 t.u.i.r.

    "i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi [...] concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza"; "tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni"

    Il criterio di competenza individua, in via generale, l’esercizio in cui matura il titolo giuridico della posta reddituale; lo slittamento ad altro esercizio è consentito solo quando, in quell’esercizio, manchino ancora certezza dell’esistenza o obiettiva determinabilità dell’ammontare. Per le componenti positive, l’onere di provare tali requisiti incombe all’Amministrazione finanziaria.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    È richiamato solo per la memoria illustrativa depositata dal ricorrente.

Massime di principio

  • Una volta che il contribuente abbia ricevuto il verbale di chiusura delle operazioni ed abbia potuto presentare osservazioni nel termine dilatorio di legge, l’Amministrazione può legittimamente discostarsi dalle conclusioni del PVC senza dover attivare un ulteriore contraddittorio specifico sulla diversa qualificazione giuridico-fiscale della fattispecie.
  • Nel sistema dell’art. 109 t.u.i.r. la regola è l’imputazione per competenza al momento di maturazione del titolo giuridico del ricavo; il differimento è eccezionale e richiede la mancata certezza dell’esistenza o la non obiettiva determinabilità dell’ammontare.
  • Per le componenti positive di reddito, in caso di contestazione, spetta all’Amministrazione finanziaria dimostrare che, nell’esercizio individuato, erano già presenti i presupposti di certezza e determinabilità dell’importo.
  • Le vicende successive del rapporto, come risoluzione, recesso, richiesta di restituzione o compensazione, non incidono di regola sull’esercizio di competenza di un ricavo già maturato e quantificabile.
  • Se l’organo accertatore o il giudice di merito accertano che certezza e determinabilità si sono realizzate in un determinato esercizio, l’imputazione del reddito non può essere frazionata su più esercizi in assenza di un diverso fondamento normativo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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