Cassazione Civile, Ordinanza n. 14698/2025 del 31/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La vicenda nasce dall'azione proposta dalla Regione per ottenere l'accertamento dell'inadempimento del concessionario della riscossione e della società che aveva emesso una polizza fideiussoria a garanzia, con condanna al pagamento in solido delle somme non riversate relative alle imposte automobilistiche riscosse nel periodo 2009-2011. Il tribunale ha condannato la sola garante assicurativa dopo la separazione della causa nei confronti del concessionario; la corte d'appello ha confermato. Nel ricorso per cassazione la società assicuratrice ha dedotto la violazione e falsa interpretazione del contratto di assicurazione e delle sue appendici, sostenendo che il massimale andasse individuato con riferimento all'anno 2011, momento dell'escussione, e che le appendici avessero solo prorogato l'efficacia della cauzione senza moltiplicare il massimale, rimasto unico per i tre anni. Ha inoltre denunciato la violazione dei criteri ermeneutici degli artt. 1362-1371 c.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l'unico motivo di ricorso e, per conseguenza, l'intero ricorso. Ha ritenuto che le censure si risolvessero in affermazioni apodittiche, prive di una vera confutazione delle rationes decidendi della sentenza impugnata, e in una non consentita richiesta di rivalutazione del merito sull'interpretazione del contratto. Ha anche rilevato la violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., perché la ricorrente non aveva riportato in ricorso il contenuto della polizza e delle appendici né indicato adeguatamente la loro localizzazione negli atti. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato per la separazione delle cause nei confronti del concessionario la cui società risultava inesistente.
richiamato per la trattazione del ricorso in adunanza camerale.
invocato dalla ricorrente come criterio di interpretazione del contratto, ma non correttamente sviluppato in modo idoneo a censurare la sentenza impugnata.
invocato dalla ricorrente come criterio di interpretazione del contratto, ma non correttamente sviluppato in modo idoneo a censurare la sentenza impugnata.
invocato dalla ricorrente come criterio di interpretazione del contratto, ma non correttamente sviluppato in modo idoneo a censurare la sentenza impugnata.
invocato dalla ricorrente come criterio di interpretazione del contratto, ma non correttamente sviluppato in modo idoneo a censurare la sentenza impugnata.
invocato dalla ricorrente come criterio di interpretazione del contratto, ma non correttamente sviluppato in modo idoneo a censurare la sentenza impugnata.
invocato dalla ricorrente come criterio di interpretazione del contratto, ma non correttamente sviluppato in modo idoneo a censurare la sentenza impugnata.
invocato dalla ricorrente come criterio di interpretazione del contratto, ma non correttamente sviluppato in modo idoneo a censurare la sentenza impugnata.
invocato dalla ricorrente come criterio di interpretazione del contratto, ma non correttamente sviluppato in modo idoneo a censurare la sentenza impugnata.
invocato dalla ricorrente come criterio di interpretazione del contratto, ma non correttamente sviluppato in modo idoneo a censurare la sentenza impugnata.
invocato dalla ricorrente come criterio di interpretazione del contratto, ma non correttamente sviluppato in modo idoneo a censurare la sentenza impugnata.
norma di legittimità richiamata per denunciare violazione di legge, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il ricorso è stato ritenuto carente di specificità perché non riportava il contenuto dei documenti richiamati né la loro localizzazione processuale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per la statuizione sull'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione le censure sull'interpretazione del contratto non possono limitarsi a richiamare in modo astratto i canoni ermeneutici, ma devono confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata e indicare specificamente l'errore interpretativo denunciato.
- È inammissibile il motivo che, sotto la veste della violazione di legge, mira in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e una diversa ricostruzione dei fatti o del significato delle clausole contrattuali.
- Per rispettare l'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., il ricorrente deve riportare nel ricorso il contenuto essenziale dei documenti su cui fonda la censura e indicarne con precisione la localizzazione negli atti di causa.
- La specificità del ricorso per cassazione impone che la Corte possa comprendere compiutamente il fatto sostanziale e il fatto processuale senza dover ricercare autonomamente gli atti del fascicolo.
- La mancata specificità e autosufficienza del ricorso comporta l'inammissibilità dell'intero gravame e la condanna della parte soccombente alle spese.
- Non è sufficiente invocare la violazione dei criteri legali di interpretazione contrattuale se la doglianza non dimostra, in concreto, quale regola ermeneutica sia stata disattesa e perché la lettura della corte di merito sia giuridicamente errata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 31 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14612/2025 del 31/05/2025
- ordinanza_civile · 31 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14615/2025 del 31/05/2025
- ordinanza_civile · 31 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14616/2025 del 31/05/2025
- ordinanza_civile · 31 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14617/2025 del 31/05/2025
- ordinanza_civile · 31 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14618/2025 del 31/05/2025
- ordinanza_civile · 31 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14619/2025 del 31/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →