Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 10461/2023 del 19/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Tre medici che avevano frequentato corsi di specializzazione universitaria senza percepire l'indennizzo previsto da direttive comunitarie rimaste inattuate o tardivamente attuate hanno chiesto il risarcimento dello Stato per equivalente dell'indennità non corrisposta. Nei gradi di merito la domanda di due ricorrenti è stata ritenuta prescritta, con decorrenza del termine decennale dal 27 ottobre 1999; la domanda della terza ricorrente è stata invece rigettata perché la specializzazione in oncologia non sarebbe stata riconosciuta, in forma equipollente, in almeno due Stati membri nel periodo di frequenza. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con due motivi, la violazione delle direttive comunitarie e dell'art. 2935 c.c., contestando il dies a quo della prescrizione e, per la sola ricorrente soccombente sul merito, la valutazione sull'equipollenza della specializzazione. La Presidenza del Consiglio ha resistito chiedendo il rigetto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato che la censura mirava a rimettere in discussione un principio di diritto ormai consolidato secondo cui il diritto al risarcimento da tardiva/incompleta trasposizione delle direttive si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999, senza addurre elementi nuovi idonei a mutare orientamento. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto non adeguatamente censurata la ratio decidendi della sentenza impugnata: la ricorrente non aveva contestato che l'equipollenza della specializzazione dovesse risultare nel periodo in cui la specializzazione era stata frequentata, né aveva assolto l'onere di allegare e provare tale requisito costitutivo con riferimento a quel momento temporale. Sono state poste le spese di lite a carico dei ricorrenti e, per due di essi, anche una condanna ex art. 96 c.p.c.; inoltre è stato disposto il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    Il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso concreto la Corte ribadisce il dies a quo fissato dalla giurisprudenza al 27 ottobre 1999 per l'azione risarcitoria da tardiva attuazione delle direttive sui medici specializzandi.

  • direttiva 75/362/CEE

    Richiamata come direttiva comunitaria in materia di compenso ai medici specializzandi, la cui attuazione è stata tardiva o incompleta.

  • direttiva 82/76/CEE

    Richiamata come direttiva comunitaria in materia di compenso ai medici specializzandi, la cui attuazione è stata tardiva o incompleta.

  • d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    Indicato come atto di trasposizione interna delle direttive sul compenso ai medici ammessi ai corsi di specializzazione.

  • L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11

    Richiamato quale norma che ha riconosciuto il diritto a borsa di studio soltanto a chi risultava beneficiario di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo; usato come riferimento per il dies a quo della prescrizione.

  • art. 96 c.p.c.

    Applicato per la condanna al pagamento di una somma in favore di due ricorrenti, a titolo di responsabilità processuale aggravata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Richiamato in relazione all'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel contenzioso per risarcimento da tardiva o incompleta trasposizione di direttive comunitarie, il dies a quo della prescrizione va individuato secondo l'orientamento consolidato della Corte, e la mera riproposizione di una diversa tesi sulla decorrenza non è sufficiente a superare il filtro di ammissibilità in cassazione.
  • Quando il diritto azionato presuppone un requisito costitutivo specifico, la relativa allegazione e prova incombono sull'attore; in cassazione non è sufficiente contestare in astratto la decisione di merito se non si aggredisce la ratio decidendi effettivamente posta a base del rigetto.
  • La rilevanza di una specializzazione medica ai fini dell'indennizzo deve essere verificata con riferimento al periodo in cui essa è stata effettivamente frequentata, non essendo decisivo un riconoscimento sopravvenuto in un momento successivo.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure non colpiscono la ratio decidendi della sentenza impugnata ma si limitano a prospettare argomentazioni diverse e non decisive rispetto al fondamento effettivo della decisione.
  • L'onere di allegare e provare gli elementi costitutivi della domanda risarcitoria o indennitaria resta a carico del ricorrente, specialmente quando si invochi l'equipollenza di una specializzazione o di un titolo in ambito comunitario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.