Cassazione Civile, Ordinanza n. 28480/2022 del 30/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla ricorrente in prossimità dell'udienza e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Ha inoltre condannato la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente e ha escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un avvocato per il pagamento del saldo di compensi professionali relativi all'assistenza e difesa prestata in più giudizi di espropriazione forzata immobiliare nei quali era intervenuta una camera di commercio. L'ente propose opposizione al decreto e ottenne inizialmente ragione in primo grado, con revoca dell'ingiunzione. In appello, però, la decisione fu riformata: la Corte d'appello ritenne valido il contratto di patrocinio, nonostante la procura generale ad lites conferita dall'ente pubblico e la successiva sottoscrizione di un atto difensivo non fossero contestuali; ritenne inoltre sufficiente la specificità della procura per individuare le controversie interessate, esclusa la nullità per violazione di buona fede o per illiceità della causa, insussistente la prova di un accordo fraudolento con un funzionario, sanato il difetto di rappresentanza mediante ratifica dell'operato del segretario generale, non ravvisabile un abuso nel frazionamento del credito e invalida la clausola derogatoria dei minimi tariffari solo nei limiti della normativa allora applicabile. Avverso tale sentenza la camera di commercio propose ricorso per cassazione con un solo motivo, ma prima della decisione depositò atto di rinuncia al ricorso, dichiarando di non avere più interesse alla controversia.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio a seguito della rinuncia del ricorrente.
La nullità per illiceità della causa richiede la prova degli elementi costitutivi della fattispecie dedotta; nel caso concreto tale prova è stata ritenuta mancante dalla Corte d'appello.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
La Corte ha escluso, nel caso concreto, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte non ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando ritualmente proposta prima della decisione, comporta l'estinzione del giudizio senza esame del merito delle censure.
- In presenza di rinuncia al ricorso, il giudice di legittimità provvede comunque sulle spese del giudizio, ponendole a carico della parte rinunciante salvo diverse ragioni processuali.
- La contestazione della validità di un contratto di patrocinio con la pubblica amministrazione richiede di confrontarsi con la forma scritta richiesta ad substantiam e con gli elementi idonei a identificare con sufficiente certezza l'oggetto dell'incarico.
- La nullità del contratto per violazione di buona fede o per illiceità della causa non può essere affermata in mancanza di prova specifica degli elementi costitutivi della dedotta condotta fraudolenta o dell'accordo illecito.
- Il difetto originario di rappresentanza nella conclusione di un incarico professionale può essere superato dalla successiva ratifica dell'ente, quando questa risulti da comportamenti incompatibili con la volontà di contestare l'operato del preteso rappresentante.
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