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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03743/2024 del 09/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

Un soggetto aveva promosso azione risarcitoria contro due avvocati deducendo che, nell'ambito di un giudizio di lavoro volto al recupero di spettanze, essi avessero omesso di coltivare con diligenza la causa: mancata comparizione a più udienze, perdita della prova testimoniale ammessa, cancellazione della causa dal ruolo ed estinzione per mancata riassunzione, oltre a mancata o tardiva informazione al cliente sull'andamento del processo. Il tribunale aveva accolto la domanda solo in parte, condannando i professionisti in solido al risarcimento e respingendo la manleva verso l'assicurazione; la corte d'appello aveva confermato. In cassazione l'avvocato ricorrente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria sull'accertamento dell'inadempimento professionale; 2) violazione delle regole di interpretazione contrattuale e dell'art. 1892 c.c. per avere escluso l'operatività della polizza di responsabilità professionale, ritenendo rilevante l'omessa comunicazione alla compagnia di circostanze già note all'assicurato e potenzialmente idonee a generare una richiesta risarcitoria; 3) violazione delle norme sulle spese processuali per la compensazione parziale disposta in appello in un giudizio con impugnazioni riunite.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi. Ha affermato che la corte territoriale aveva motivato in modo ampio e logicamente coerente sia sull'esistenza di una grave negligenza professionale, valutata complessivamente, sia sull'esclusione della copertura assicurativa, basata sull'accertamento di fatto che l'assicurato conosceva già i presupposti della futura richiesta risarcitoria e avrebbe dovuto comunicarli alla compagnia. Ha inoltre ritenuto corretta la liquidazione unitaria delle spese in appello, trattandosi di giudizio unitario per impugnazioni avverso la stessa sentenza ai sensi dell'art. 335 c.p.c., con legittima compensazione parziale in ragione della reciproca soccombenza. Il ricorso è stato rigettato con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    avvocato costituito personalmente

    consente all'avvocato di stare in giudizio personalmente.

  • artt. 181 e 309 c.p.c.

    sono richiamati per contestare la regolarità della cancellazione della causa dal ruolo e della successiva estinzione per mancata riassunzione.

  • art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.

    la censura di nullità per motivazione apparente viene respinta perché la sentenza impugnata contiene una motivazione ampia e adeguata.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    invocato come parametro del vizio processuale relativo alla motivazione apparente o mancante.

  • art. 1366 c.c.

    richiamato dal ricorrente ai fini dell'interpretazione secondo buona fede della clausola assicurativa.

  • art. 1367 c.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno del principio di conservazione del contratto.

  • art. 1369 c.c.

    richiamato dal ricorrente per la corretta qualificazione della clausola in relazione alla natura del contratto.

  • art. 1370 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di interpretazione contra stipulatorem delle condizioni predisposte.

  • art. 1892 c.c.

    l'assicurato dichiara — e tale dichiarazione si considera essenziale per l'efficacia del contratto — di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di circostanze e situazioni che possono determinare richieste di risarcimento indennizzabili con la presente polizza

    la Corte ritiene legittimo valorizzare, come accertamento di fatto, che l'omessa comunicazione di circostanze già note all'assicurato e potenzialmente fonte di richiesta risarcitoria impedisse alla compagnia di valutare se contrarre o meno e a quali condizioni.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    parametro delle censure per violazione di legge, tutte ritenute infondate alla luce degli accertamenti di fatto compiuti.

  • art. 91 c.p.c.

    non risulta violato dalla liquidazione delle spese in appello, effettuata in modo unitario nel giudizio riunito.

  • art. 92 c.p.c.

    consente la compensazione parziale delle spese in presenza di reciproca soccombenza, come nel caso deciso.

  • art. 335 c.p.c.

    impone l'unitarietà del giudizio di appello in presenza di impugnazioni separate avverso la stessa sentenza.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, la negligenza va valutata complessivamente, tenendo conto della condotta processuale nel suo insieme; la mancata comparizione a udienze, la perdita di mezzi di prova, la mancata riassunzione del giudizio e l'omessa informazione al cliente possono integrare grave inadempimento se impediscono la decisione nel merito della pretesa assistita.
  • La censura di motivazione apparente è infondata quando la sentenza di merito espone una motivazione ampia, coerente e logicamente comprensibile; in cassazione non è consentito sostituire alla valutazione di fatto del giudice di merito una diversa ricostruzione degli eventi processuali.
  • Nell'assicurazione della responsabilità professionale, una clausola che richieda all'assicurato di dichiarare l'assenza di circostanze idonee a generare richieste risarcitorie può operare anche rispetto a fatti già noti all'assicurato ma non ancora sfociati in una formale domanda, se tali fatti erano oggettivamente rilevanti per la decisione della compagnia di contrarre o per la determinazione del premio.
  • La valutazione sulla consapevolezza dell'assicurato circa il rilievo dell'informazione omessa e sulla natura determinante della dichiarazione inesatta o reticente è un accertamento di fatto insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata.
  • Nel giudizio di appello, quando vi siano impugnazioni separate contro la stessa sentenza, il procedimento è unitario ex art. 335 c.p.c.; la liquidazione delle spese deve quindi essere complessiva e può riflettere la reciproca soccombenza, anche mediante compensazione parziale.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioniRisarcimento e indennizzo
RamiResponsabilità civileProcesso civileAssicurazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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