Cassazione Penale, Sentenza n. 32609/2026 del 01/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato per detenzione di sostanze stupefacenti, tra cui crack, cocaina e marijuana, con contestazione dell'aggravante prevista dall'art. 80 d.P.R. n. 309/1990 e con confisca di euro 1.320,00. La Corte di appello di Roma aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, riqualificando la detenzione di crack e cocaina ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, rideterminando la pena e revocando l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ma confermando nel resto la decisione. Il difensore ha proposto tre motivi. Con il primo ha denunciato contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla confisca del denaro, sostenendo che non fosse stata provata la pertinenza della somma all'attività di spaccio. Con il secondo ha contestato la conferma dell'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309/1990, sostenendo che il taser non potesse essere qualificato come arma comune da sparo senza una verifica del suo effettivo funzionamento. Con il terzo ha denunciato contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla pena, rilevando che l'aumento per continuazione era stato giustificato dalla natura e quantità della droga, sebbene per crack e cocaina fosse stata riconosciuta la lieve entità di cui all'art. 73, comma 5. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi infondati.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Quanto alla confisca, ha rilevato che la misura era stata disposta ai sensi dell'art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990, che richiama la confisca allargata prevista dall'art. 240-bis c.p. e non richiede un rapporto di diretta derivazione o strumentalità tra il denaro e lo specifico reato. Sono invece necessari la disponibilità del bene in capo al condannato, la sproporzione rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata e la mancata giustificazione della provenienza. Tali presupposti erano stati motivatamente ravvisati nella mancata prova dell'origine lecita del denaro, nell'assenza di fonti certe di reddito e nell'ammissione dell'imputato circa l'attività di spaccio quale fonte di reddito. Quanto all'aggravante, la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione del taser come arma comune da sparo, in conformità all'orientamento consolidato, osservando che la censura non indicava elementi idonei a escluderne la funzionalità ed era comunque generica e diretta a contestare un accertamento di fatto. La mancata dimostrazione del funzionamento non era stata inoltre dedotta con l'atto di appello. Infine, la Corte ha distinto la valutazione della lieve entità della detenzione di crack e cocaina dalla determinazione dell'aumento per continuazione, ritenendo quest'ultimo adeguatamente motivato in relazione alla natura e quantità della sostanza, al rilevante quantitativo di marijuana, alla pluralità delle sostanze e alla stabile attività di spaccio.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
La disposizione è stata applicata per riqualificare come di lieve entità la detenzione di crack e cocaina; tale valutazione è stata distinta dalla successiva determinazione dell'aumento per continuazione.
La circostanza aggravante è stata confermata in relazione alla disponibilità di un taser qualificato come arma comune da sparo.
art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990
La norma, come modificata, include il delitto di cui all'art. 73, comma 5, tra i reati presupposto della confisca per sproporzione mediante il richiamo all'art. 240-bis c.p.
La confisca allargata non richiede la prova della diretta derivazione o strumentalità del bene rispetto allo specifico reato, ma la disponibilità del bene, la sproporzione rispetto al reddito o all'attività economica e la mancata giustificazione della provenienza.
L'aumento per il reato satellite può essere motivato considerando la natura e quantità delle sostanze, la pluralità delle droghe e il complessivo contesto dell'attività di spaccio, anche quando per una distinta condotta sia stata riconosciuta la lieve entità.
motivi di ricorso per cassazione
Le censure di manifesta illogicità o contraddittorietà devono confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata e non possono risolversi nella generica contestazione di accertamenti di fatto.
Massime di principio
- La confisca disposta ai sensi dell'art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990, mediante il richiamo all'art. 240-bis c.p., ha natura di confisca allargata e non richiede la prova che il bene confiscato derivi direttamente dal reato o sia stato strumentale alla sua commissione.
- Per la confisca allargata occorre verificare la disponibilità del bene in capo al condannato, la sproporzione del suo valore rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata e la mancata giustificazione della provenienza; tali elementi possono essere desunti anche dall'assenza di fonti lecite di reddito e dal contesto dell'attività delittuosa.
- La qualificazione di un taser come arma comune da sparo è conforme all'orientamento consolidato della Corte di cassazione; una censura fondata sulla mancata verifica del funzionamento è generica se non indica elementi concreti idonei a escludere la funzionalità dello strumento ed è stata proposta per la prima volta in cassazione.
- La valutazione della lieve entità di una specifica condotta di detenzione di stupefacenti non impedisce di determinare l'aumento per continuazione considerando il complessivo contesto criminoso, la pluralità delle sostanze, la loro natura e quantità e la stabilità dell'attività di spaccio.
- È inammissibile o infondato il motivo di ricorso per cassazione che non si confronti specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e si limiti a sollecitare una diversa valutazione di elementi fattuali.
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