Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 04394/2026 del 03/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato in appello per più reati unificati dalla continuazione, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Napoli. La vicenda concreta riguarda la detenzione e l'uso di un ordigno esplosivo collocato all'ingresso di un'abitazione, che aveva provocato danni al muro, alla recinzione e a un'autovettura, con dispersione di detriti a distanza e con una capacità esplosiva ritenuta idonea a causare lesioni gravissime o la morte di persone nelle vicinanze. I reati contestati erano il concorso nel delitto di detenzione illegale di esplosivi, danneggiamento e minacce. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata riqualificazione del fatto di cui al capo A nella contravvenzione di detenzione abusiva di materie esplodenti ex art. 678 c.p., sostenendo che il materiale non avesse carattere micidiale. Con il secondo motivo ha censurato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti e, comunque, la dosimetria della pena, lamentando che il giudice di merito avrebbe valorizzato solo i precedenti penali e la gravità del fatto senza considerare ammissione, modalità della condotta, condizioni personali e comportamento processuale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla qualificazione giuridica del fatto, osservando che la sentenza impugnata aveva motivato in modo adeguato sulla natura micidiale dell'ordigno e sulla sua concreta capacità distruttiva, sicché la condotta integrava il delitto di cui all'art. 4 della legge n. 895/1967 e non la contravvenzione invocata dalla difesa. Ha poi ritenuto manifestamente infondato il motivo sulle attenuanti generiche e generico quello sulla pena, evidenziando che il giudice di merito aveva legittimamente valorizzato l'atteggiamento dell'imputato, l'assenza di elementi positivi e i precedenti penali. In conseguenza dell'inammissibilità, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato quale titolo del concorso di persone nel reato contestato al capo A.

  • art. 2 legge 2 ottobre 1967, n. 895

    richiamato nella contestazione del capo A, in tema di armi e materie esplodenti.

  • art. 4 legge 2 ottobre 1967, n. 895

    ritenuto norma effettivamente applicabile al fatto, poiché la condotta riguardava un ordigno esplosivo con carattere micidiale e capacità distruttiva rilevante.

  • art. 635, secondo comma, c.p.

    richiamato per il delitto di danneggiamento contestato al capo B.

  • art. 612, secondo e terzo comma, c.p.

    richiamato per il delitto di minaccia contestato al capo C.

  • art. 678 c.p.

    invocato dalla difesa come fattispecie contravvenzionale di detenzione abusiva di materie esplodenti; la Corte ha escluso la sua applicabilità perché il materiale aveva carattere micidiale.

  • art. 133 c.p.

    richiamato per il giudizio sulle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena, potendo il giudice valorizzare anche un solo elemento tra quelli indicati.

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato implicitamente nel dispositivo quanto alla condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di armi e materie esplodenti, la contravvenzione di cui all'art. 678 c.p. opera solo per sostanze prive di potenzialità micidiale; quando il materiale, per struttura, quantità, confezionamento o condizioni concrete d'uso, assume capacità detonante o distruttiva rilevante, si applica la disciplina più grave sugli esplosivi.
  • La qualificazione del fatto come detenzione illegale di esplosivi richiede una valutazione concreta della micidialità dell'ordigno o del materiale detenuto, potendo la pericolosità desumersi anche dagli effetti dell'esplosione e dalle caratteristiche del contesto in cui l'ordigno è collocato.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare in censura di merito una critica alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di appello quando la motivazione sia logica, specifica e ancorata alle risultanze processuali.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito valorizzi elementi ritenuti prevalenti, anche uno solo tra quelli dell'art. 133 c.p., come i precedenti penali, l'atteggiamento dell'imputato o l'assenza di elementi positivi.
  • La censura sulla dosimetria della pena è inammissibile se formulata in modo generico e se la sentenza di merito dà conto del giudizio di disvalore del fatto e della personalità dell'autore.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoDanneggiamentoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaDelitti contro il patrimonioProcesso penale
SottomaterieFalsità ideologica
IstitutiContinuazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.