Cassazione Penale, Sentenza n. 11920/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Gargiulo impugna la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna del Tribunale di Lodi per la contravvenzione agli artt. 2 e 76, comma 3, d.lgs. 159/2011 (fatto del 6/6/2018) e, inoltre, aveva revocato la sospensione condizionale della pena. Il ricorso per cassazione deduce: 1) violazione del divieto di "reformatio in peius" (art.597, comma 3, c.p.p.), perché la revoca del beneficio è avvenuta con impugnazione proposta solo dall'imputato; 2) vizio di motivazione e manifesta illogicità in relazione al diniego dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto) e alla mancata riduzione della pena.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo sul primo motivo: ha annullato senza rinvio la parte della sentenza che aveva revocato la sospensione condizionale della pena, rilevando che la Corte d'appello non ha dimostrato di aver verificato se le cause ostative fossero documentalmente note al giudice di primo grado (verifica necessaria per poter revocare "ex officio"). Sul resto il ricorso è stato respinto: la Corte ha ritenuto corretta e non illogica la motivazione circa il rigetto dell'applicazione dell'art. 131-bis e la mancata riduzione della pena, avendo la sentenza territoriale richiamato i numerosi precedenti dell'imputato. La revoca della sospensione potrà comunque essere eventualmente disposta in sede esecutiva se ricorrono le condizioni di legge.
Norme richiamate
d.lgs. 159/2011 (art. 2 e art. 76, comma 3)
Norme della fattispecie contestata; con riferimento al reato per il quale il ricorrente è stato condannato.
art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
quando appellante è il solo imputato, il giudice non può [...] revocare benefici [...]
Divieto di aggravamento della posizione dell'imputato in appello (reformatio in peius) quando è l'unico appellante; principio invocato dal ricorrente per contestare la revoca della sospensione condizionale.
art. 164, quarto comma, cod. pen.
Individua cause ostative alla concessione della sospensione condizionale della pena (es. divieto di concederla più di una volta salvo deroga), rilevanti per valutare la legittimità del beneficio.
art. 168, terzo comma, cod. pen.
"la sospensione condizionale della pena è altresì revocata quando è stata concessa in violazione dell'art. 164, quarto comma, in presenza di cause ostative"
Stabilisce che la sospensione condizionale va revocata quando è stata concessa in violazione delle cause ostative previste dall'art.164; norma richiamata nel quadro del potere di revoca.
art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen.
"il giudice dell'esecuzione provvede altresì alla revoca della sospensione condizionale della pena quando rileva l'esistenza delle condizioni di cui al terzo comma dell'art. 168 del codice penale"
Attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di revocare la sospensione condizionale quando emergono cause ostative; la Corte ricorda che questo è il rimedio ordinario e che il giudice dell'esecuzione ha l'onere di acquisire il fascicolo per la verifica.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Cassazione conferma che l'assenza dei presupposti può essere rilevata anche implicitamente dal giudice di merito, purché la motivazione consenta di ricavare la valutazione complessiva.
art. 133, primo comma, cod. pen.
Indici per la determinazione della pena (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo) utilizzati dal giudice per valutare l'applicabilità dell'art.131-bis e la proporzionalità della pena.
artt. 157, 159, 161 cod. pen. e art. 544 cod. proc. pen.
Norme richiamate in ordine alla prescrizione: la Corte sottolinea l'applicabilità delle disposizioni intermedie (art.159 nel periodo 3/8/2017-31/12/2019) che sospendono il corso della prescrizione in determinate fasi processuali, incidendo sul termine prescrizionale del reato in questione.
Massime di principio
- Il divieto di reformatio in peius (art.597 c.p.p.) limita l'operatività di decisioni peggiorative in appello quando il solo appellante è l'imputato: l'appello non può comportare la revoca di benefici salvo che il giudice d'appello dimostri di aver effettuato la doverosa verifica circa la conoscenza documentalmente acquisita delle cause ostative da parte del giudice di primo grado.
- Il giudice dell'esecuzione (art.674, comma 1-bis c.p.p.) rappresenta il rimedio ordinario per la revoca della sospensione condizionale concessa irregolarmente: può provvedere quando rileva cause ostative, acquisendo il fascicolo del giudizio per verificare se le cause fossero note al giudice di primo grado.
- La revoca "ex officio" in sede di impugnazione è ammessa solo se le cause ostative non erano documentalmente note al giudice che ha concesso il beneficio e l'appello non viola il principio della non aggravabilità dell'appellato; la Corte di appello ha l'onere di motivare e dimostrare la verifica effettuata.
- L'assenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.131-bis (particolare tenuità) può essere dedotta anche con motivazione implicita, purché il giudice indichi elementi che permettono di comprendere la valutazione complessiva (es. precedenti, modalità della condotta, gravità). Una mera diversa valutazione non costituisce vizio di motivazione se la decisione è logicamente argomentata.
- In casi di incertezza sulla legittimità della revoca della sospensione in sede di appello, l'eventuale rettifica può essere rimessa alla fase esecutiva: la decisione penale di merito può essere annullata limitatamente alla revoca e lasciata alla competenza del giudice dell'esecuzione per ulteriori accertamenti.
- Occorre considerare con attenzione le norme transitorie sulla prescrizione: cambiamenti legislativi (es. art.159 c.p. nel periodo 2017-2019) possono estendere la durata e sospendere il corso della prescrizione in relazione a determinati atti processuali, influenzando i termini applicabili ai reati commessi in periodi intermedi.
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