Cassazione Penale, Sentenza n. 2133/2025 del 17/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato il decreto della Corte d'appello di Salerno che aveva revocato la confisca di prevenzione disposta dal Tribunale e ordinato il dissequestro delle quote sociali e altri beni di Ferrara. Il ricorso articolava due motivi: (1) violazione di legge per presunto difetto di valutazione della sussistenza della pericolosità generica ai sensi dell'art. 1 lett. b) del d.lgs. n. 159/2011, in quanto il Tribunale aveva fatto riferimento a precedenti condanne (contrabbando), a una misura cautelare per abusivismo finanziario, a un procedimento per stupefacenti e alla frequentazione abituale di pregiudicati (anche di clan camorristici); (2) violazione di legge per aver escluso la pericolosità qualificata ai sensi dell'art. 4 lett. b) d.lgs. n. 159/2011, posto che Ferrara era indagato per plurimi reati di cui all'art. 512-bis c.p. e tali indizi (compendiati nell'informativa DIA del 15/06/2022 e nella misura cautelare applicata) non sarebbero stati valutati in modo autonomo e adeguato dalla Corte territoriale. La difesa del proposto ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso, sostenendo che la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato e che in alcuni episodi era esclusa la fittizia intestazione del bene.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il Collegio ha ritenuto che il sindacato in sede di legittimità sulle misure di prevenzione sia limitato alla verifica della correttezza formale e della rispondenza agli elementi e parametri di legge, non alla riconsiderazione della motivazione valutativa (art. 606 c.p.p. lett. e). Ha ricordato il principio secondo cui il giudice della prevenzione esercita un autonomo potere di valutazione degli elementi indizianti, diverso dal procedimento penale; la Corte d'appello aveva adeguatamente argomentato l'insussistenza della pericolosità (in particolare della pericolosità generica) al momento dell'acquisto dei beni. Le censure del Procuratore Generale sono state così ritenute, in sostanza, meri vizi di motivazione, non deducibili in cassazione in materia di misure di prevenzione, per cui il provvedimento impugnato è stato sostanzialmente confermato e il ricorso respinto come inammissibile.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 1 lett. b)
La norma definisce la pericolosità sociale generica come parametro per l'applicazione delle misure di prevenzione. La Corte ha ritenuto che la Corte d'appello abbia valutato adeguatamente l'assenza di pericolosità generica al momento rilevante, e che la contestazione del Procuratore Generale riguardasse una rivalutazione motivazionale non sindacabile in cassazione.
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 4 lett. b)
La disposizione riguarda la pericolosità qualificata (es. attinenza a specifiche categorie criminologiche). Il ricorrente sosteneva che l'iscrizione di Ferrara in procedimenti per reati rilevanti dovesse portare a qualificare la sua pericolosità; la Corte ha richiamato il principio dell'autonomia valutativa del giudice della prevenzione e ha ritenuto che la Corte territoriale abbia comunque svolto l'analisi richiesta.
Articolo citato come riferimento al reato per il quale il proposto era indagato; la Corte ha osservato che l'esistenza di indizi processuali in un procedimento penale può essere presa in considerazione dal giudice della prevenzione, ma la valutazione degli stessi è rimessa all'autonomia del giudice della prevenzione e non legittima automaticamente la confisca se la motivazione non risulta sufficiente.
codice di procedura penale, art. 606 comma 1 lett. e)
La norma limita il sindacato in Cassazione su misure di prevenzione: il ricorso per cassazione non consente la deduzione di vizi di motivazione. La Corte ha applicato questo principio per dichiarare inammissibile il ricorso che lamentava difetti valutativi nella motivazione della Corte d'appello.
Massime di principio
- In materia di misure di prevenzione la Corte di Cassazione sindaca principalmente la legittimità (conformità ai parametri di legge) del provvedimento, non la correttezza o la completezza della motivazione svolta dal giudice del merito; quindi i ricorsi che si fondano su una mera critica della valutazione degli elementi sono spesso inammissibili.
- Il giudice della prevenzione possiede un autonomo potere di valutazione degli indizi mutuati dal procedimento penale: l'esistenza di indagini o di misure cautelari penali non determina automaticamente la pericolosità ai fini patrimoniali, occorre che il giudice di prevenzione ritenga quegli elementi sufficienti e lo motivi adeguatamente.
- Per sostenere con successo un gravame in cassazione è necessario individuare violazioni normative o vizi formali specifici e non limitarsi a contestare la valutazione probatoria del giudice del merito.
- La pericolosità ai fini della confisca di prevenzione si valuta rispetto al momento rilevante indicato dalla norma (effetto "temporale"): va dimostrata la pericolosità al tempo dell'acquisizione dei beni, non solo la presenza di vicende processuali successive o anteriori prive di un chiaro nesso temporale e causale.
- Quando si adducono indizi tratti da indagini pendenti, è strategico descrivere in modo concreto quali elementi oggettivi e specifici costituiscono indicatori di pericolosità e come questi rientrino nelle categorie criminologiche previste dalla legge, evitando censure generiche sulla mera esistenza di procedimenti penali.
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