Cassazione Civile, Sentenza n. 30472/2023 del 02/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di avviso di liquidazione di imposta di registro e bollo relativo a un "Aggiuntivo a contratto di mutuo fondiario" (atto di rinegoziazione/modifica delle modalità e termini di restituzione di un finanziamento già erogato). Il ricorrente deduce la violazione dell'art. 15 d.P.R. n. 601/1973 e chiede che anche i contratti modificativi di finanziamenti a medio-lungo termine siano agevolati dall'esenzione prevista, contestando la decisione della CTR che aveva escluso l'agevolazione salvo che vi sia creazione di nuova provvista finanziaria.
La decisione
L'Agenzia delle Entrate ha annullato in autotutela l'avviso di liquidazione, determinando la cessazione della materia del contendere. La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il procedimento per cessazione della materia del contendere e ha compensato le spese giudiziali. La Corte ha inoltre precisato che il raddoppio del contributo unificato (art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 11/2002) non è dovuto in caso di estinzione per cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
d.P.R. n. 601 del 1973, art. 15
"Le operazioni a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione, ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, effettuate da aziende e istituti credito e da loro sezioni o gestioni che esercitano, in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine, e quelle effettuate ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera b), del decreto legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, legge 24 novembre 2003, n.326, per le quali è stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 17, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative."
La norma prevede esenzioni per le operazioni a medio e lungo termine e per gli atti ad esse inerenti, inclusi atti di modifica ed estinzione; la portata è di stretta interpretazione ma può comprendere contratti modificativi quando la rinegoziazione sia funzionale all'esecuzione del finanziamento originario e non si traduca in mera riparazione di debiti senza nuova provvista.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 46
Disciplina l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; la declaratoria di estinzione va resa con sentenza che opera alla stregua di cassazione senza rinvio qualora l'atto impugnato sia annullato in autotutela.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 1
Consente al giudice tributario, valutata complessivamente la lite, di disporre la compensazione delle spese giudiziali; utilizzata dalla Corte per compensare le spese dato l'assenza di precedenti giurisprudenziali specifici.
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 11, art. 13, comma 1-quater
Prevede il raddoppio del contributo unificato in caso di esito del procedimento di cassazione con integrale conferma della statuizione impugnata o con ordinaria inammissibilità; la Corte ha escluso l'applicabilità del raddoppio nell'ipotesi di estinzione per cessazione della materia del contendere.
codice di procedura civile, art. 360, n. 3
Viene richiamato quale motivo di cassazione per violazione di norme di diritto; indicato dal ricorrente per dedurre errata interpretazione della normativa agevolativa da parte della CTR.
Preleggi, art. 12
Invocato dal ricorrente come principio interpretativo delle norme (interpretazione secondo la ratio legis); la Corte ha richiamato la necessità di corretta interpretazione della norma agevolativa.
Massime di principio
- Se la modifica contrattuale riguarda un finanziamento già erogato e la rinegoziazione riguarda tempi e modalità di rimborso per consentire la realizzazione dello scopo originario del finanziamento, tale atto può rientrare nell'agevolazione di cui all'art. 15 DPR 601/1973 come atto "inerente" al finanziamento e non solo le operazioni che creano nuova provvista.
- Se l'atto modifica i termini senza comportare nuova erogazione di risorse ma è finalizzato a garantire la concreta realizzazione dell'operazione finanziaria (es. ristrutturazione del debito per proseguire l'investimento), è possibile sostenere l'applicabilità dell'esenzione; la materia resta comunque di stretta interpretazione e dipende da valutazione fattuale.
- Non rientrano nell'agevolazione gli atti il cui scopo sia il ripianamento di debiti pregressi non riconducibili alla finalità del finanziamento originario (es. scoperto di conto corrente), ossia operazioni che non comportano un proseguimento dell'utilizzo della provvista originaria.
- In caso di annullamento in autotutela dell'atto impositivo, il giudice dichiara l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere con sentenza che opera alla stregua di cassazione senza rinvio; in tali casi è usuale la compensazione delle spese se la questione è controversa e priva di specifici precedenti.
- Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto quando il procedimento si estingue per cessazione della materia del contendere; è applicabile solo se la Cassazione conferma integralmente la statuizione impugnata o dichiara il ricorso inammissibile con decisione sostanziale.
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