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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09410/2026 del 14/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento IMU relativo all'anno d'imposta 2015, per un importo indicato in euro 294,00, impugnato dalla contribuente e definito in primo e secondo grado con esito sfavorevole. In sede di legittimità, il precedente ricorso era stato dichiarato improcedibile con ordinanza della Cassazione perché non depositato digitalmente, in assenza dei presupposti derogatori previsti dalla disciplina transitoria sul deposito telematico degli atti davanti alla Corte. Contro tale ordinanza la parte soccombente ha proposto ricorso per revocazione, deducendo: che dagli atti risultava un deposito del ricorso prima in via digitale e poi anche cartacea, con conseguente raggiungimento dello scopo; che la Corte avrebbe erroneamente percepito gli atti introduttivi e l'opposizione alla proposta di definizione anticipata, dai quali emergerebbe che il tributo era già stato integralmente pagato da un terzo; che era stata illegittimamente disposta la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, in assenza di mala fede o abuso del processo. La ricorrente chiedeva anche la sospensione dell'efficacia dell'ordinanza impugnata e la revoca di ogni sanzione processuale e conseguenza economica, compreso il raddoppio del contributo unificato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile. Ha escluso che le censure articolate integrassero un errore revocatorio ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., osservando che le doglianze vertevano, in realtà, su questioni di diritto e su una diversa valutazione degli atti processuali, e quindi su errori di giudizio non deducibili con revocazione. Ha inoltre ritenuto inammissibile la domanda di sospensione dell'efficacia dell'ordinanza, poiché il provvedimento revocando aveva definito il ricorso in rito e non era suscettibile di esecuzione. È stata confermata la condanna della ricorrente al pagamento della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende, quale conseguenza della decisione conforme alla proposta di definizione anticipata, nonché l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto. Non essendosi costituito il Comune, non è stata pronunciata condanna alle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    se la sentenza, l’ordinanza o il decreto… pronunciati dalla Corte di cassazione sono affetti [...] da errore di fatto ai sensi dell'articolo 395, numero 4)

    La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è ammessa solo per errore di fatto nei limiti rigorosi previsti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., non per errori di diritto o di giudizio.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    La sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa

    L'errore revocatorio presuppone una supposizione o negazione di un fatto la cui verità sia incontrovertibilmente esclusa o accertata dagli atti, e il fatto non deve essere stato oggetto di controversia.

  • art. 196-quater disp. att. c.p.c.

    il deposito degli atti processuali e dei documenti ... ha luogo esclusivamente con modalità telematiche

    Per i procedimenti civili pendenti in Cassazione dal 1 gennaio 2023 il deposito è telematico in via esclusiva, salvo i casi eccezionali previsti dal comma 4.

  • art. 35, comma 2, d.lgs. n. 149 del 2022

    La disciplina del deposito telematico si applica ai procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di cassazione a decorrere dall'1 gennaio 2023.

  • art. 369 c.p.c.

    Il ricorso è improcedibile se, fuori dai casi consentiti, non è depositato con le modalità previste dalla legge.

  • art. 401 c.p.c.

    La sospensione dell'esecutività non è applicabile a un provvedimento di rigetto/improcedibilità che non abbia contenuto esecutivo, ma solo alle pronunce di merito previste dalla norma.

  • art. 380-bis c.p.c.

    In caso di decisione conforme alla proposta di definizione anticipata, si applicano le conseguenze sanzionatorie previste dalla norma, incluso il richiamo all'art. 96, comma 4, c.p.c.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    La condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende ha funzione deterrente e sanzionatoria per atti processuali defatigatori; è applicabile anche se la parte intimata non si è difesa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La declaratoria di inammissibilità comporta l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è un rimedio eccezionale e tassativo: è esperibile solo per errori di fatto, intesi come svista percettiva su fatti storici incontestati, e non per errori di diritto, di interpretazione o di valutazione degli atti.
  • Non integra errore revocatorio la critica alla soluzione giuridica adottata dalla Corte, neppure quando la parte sostenga che il giudice abbia male interpretato documenti o atti processuali: in tal caso si deduce un errore di giudizio, non una svista percettiva.
  • L'errore di fatto revocatorio richiede che il fatto erroneamente percepito sia decisivo, oggettivamente verificabile dagli atti e non controverso tra le parti; se sul punto vi è stato dibattito o una valutazione del contrasto, il rimedio non è ammissibile.
  • La sospensione dell'efficacia di un provvedimento della Cassazione che dichiara improcedibile o inammissibile un ricorso non è configurabile quando il provvedimento non ha contenuto esecutivo.
  • Nel procedimento accelerato ex art. 380-bis c.p.c., la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende opera come conseguenza legale della decisione conforme alla proposta, anche in assenza di difese della parte intimata.
  • L'obbligo di deposito telematico degli atti in Cassazione, per i procedimenti soggetti alla disciplina introdotta dal d.lgs. n. 149 del 2022, è regola generale e il deposito non telematico determina improcedibilità salvo i casi derogatori espressamente previsti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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