Cassazione Civile, Ordinanza n. 19409/2021 del 08/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'avvenuto perfezionamento della definizione agevolata della controversia e ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre disposto che le spese dell'intero giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, come previsto dall'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018. Ha escluso altresì l'applicazione del c.d. doppio contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasceva dall'impugnazione di un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione aveva recuperato maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale su un atto di compravendita di un terreno di mq 52.940, elevando il valore dichiarato da euro 211.747,00 a euro 546.825,00 in ragione della potenzialità edificatoria del bene. La CTP aveva respinto il ricorso e la CTR del Lazio aveva confermato, ritenendo adeguata la motivazione dell'atto e congruo il valore attribuito. I contribuenti proponevano ricorso per cassazione con quattro motivi, ma nel testo disponibile i singoli motivi non sono specificati. Successivamente l'Agenzia comunicava che i ricorrenti avevano presentato istanza di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6, comma 10, del d.l. n. 119/2018 e che la procedura si era perfezionata per il pagamento dovuto, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio. Nessuna parte aveva chiesto la trattazione entro il termine previsto dal comma 13 e non risultava alcun diniego della definizione.
Norme richiamate
art. 6, comma 10, d.l. 23 ottobre 2018 n. 119
è richiamato quale base della definizione agevolata della lite tributaria, la cui avvenuta istanza e il perfezionamento determinano la cessazione della controversia
art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018 n. 119
il mancato deposito dell'istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 comporta l'estinzione del processo; le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate
resta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza nei casi previsti dalla norma
la Corte esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato nel caso esaminato
Massime di principio
- La definizione agevolata della lite tributaria, una volta perfezionata con il pagamento dovuto e in assenza di diniego impugnato, determina l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
- Nel procedimento di definizione delle controversie tributarie previsto dal d.l. n. 119/2018, se nessuna parte chiede la trattazione entro il termine stabilito, il processo si estingue automaticamente per effetto della disciplina speciale.
- Quando il giudizio si estingue per sopravvenuta definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate secondo la previsione legislativa speciale.
- La sopravvenuta estinzione del processo per definizione della lite esclude, nel caso esaminato, l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
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