Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25383/2022 del 26/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il dipendente aveva chiesto al Tribunale di Bologna la condanna del Ministero al pagamento di euro 3.677,35 per lavoro straordinario asseritamente prestato e non retribuito. Il Tribunale ha accolto l'eccezione di incompetenza territoriale proposta dal Ministero e ha dichiarato competente il Tribunale di Ravenna, quale giudice del luogo in cui il lavoratore presta effettivo servizio. Con regolamento necessario di competenza il lavoratore ha censurato tale decisione deducendo violazione dell'art. 413, comma 5, c.p.c., sostenendo che il Museo Nazionale di Ravenna e gli altri monumenti dipendano dalla Direzione generale Musei dell'Emilia-Romagna con sede in Bologna e che, essendo il museo privo di struttura operativa autonoma, dovesse radicarsi la competenza a Bologna; ha inoltre richiamato precedenti del Tribunale di Bologna favorevoli alla competenza del foro bolognese.

La decisione

La Corte ha rigettato il regolamento di competenza. Ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale di Bologna che aveva dichiarato competente il Tribunale di Ravenna, perché nelle controversie di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione la competenza territoriale si determina, in coerenza con l'art. 413 c.p.c., con riferimento al luogo di effettivo svolgimento della prestazione, purché l'articolazione abbia un minimo di struttura sufficiente alla propria operatività. La Corte ha osservato che il richiamo alla gestione amministrativa del rapporto presso altra sede non sposta il foro, e ha ritenuto incontestato che il ricorrente fosse assegnato al polo museale di Ravenna. Ha inoltre escluso la necessità di rinnovare la notifica del ricorso, perché il ricorso era manifestamente infondato. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'Amministrazione; è stato dato atto del presupposto per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 413, comma 5, c.p.c.

    La competenza territoriale nelle controversie di lavoro pubblico va individuata in relazione al luogo in cui il lavoratore presta effettivo servizio, non a quello della sola gestione amministrativa del rapporto, purché l'articolazione abbia una struttura sufficiente alla propria operatività.

  • art. 42 c.p.c.

    È il rimedio utilizzato per proporre regolamento necessario di competenza avverso la sentenza che declina la competenza.

  • art. 380 ter c.p.c.

    Il Pubblico Ministero ha reso conclusioni scritte nel procedimento camerale sul regolamento di competenza.

  • artt. 175 e 127 c.p.c.

    Invocati per affermare che il giudice deve evitare attività processuali superflue e inutili dilazioni, specie quando il ricorso è inammissibile o prima facie infondato.

  • art. 6 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato come parametro organizzativo per intendere il requisito di un minimo di struttura idonea all'operatività dell'articolazione amministrativa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamata come norma modificativa dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nelle controversie di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, il foro territoriale si radica nel luogo di effettivo svolgimento della prestazione, poiché tale criterio è funzionale alla vicinanza del processo ai luoghi e alle fonti di prova.
  • La sede dell'ufficio che gestisce amministrativamente il rapporto di lavoro non è, di regola, decisiva ai fini della competenza territoriale quando il lavoratore presta servizio presso un'articolazione territoriale dotata di un minimo di struttura operativa.
  • Ai fini del foro del lavoro pubblico, un'articolazione della pubblica amministrazione non può considerarsi priva di struttura operativa se è stabilmente dotata di personale, anche quando la gestione amministrativa dei rapporti sia accentrata altrove.
  • Quando il ricorso per cassazione è manifestamente infondato, la Corte può evitare la rinnovazione di notifiche nulle o inesistenti, se l'adempimento comporterebbe solo un inutile aggravio di attività e una dilazione dei tempi senza utilità difensive.
  • La mancata costituzione dell'intimato esonera dal provvedere sulle spese del regolamento di competenza; ove ricorrano le condizioni di legge, può essere dato atto del presupposto per il raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineCompetenzaRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.