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Sentenza

Sentenza del 14/05/2024 n. 13287 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I contribuenti hanno impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva rigettato il loro appello sulle spese e accolto l’appello incidentale tardivo dell’Agenzia, rideterminando in autotutela il valore dell’immobile ceduto in Euro 86.450,00 anziché Euro 118.400,00. La Commissione tributaria provinciale di Rieti aveva accolto il ricorso contro l’avviso di rettifica e liquidazione e compensato le spese. In cassazione i contribuenti hanno formulato cinque motivi: inammissibilità dell’appello incidentale tardivo perché l’appello principale riguardava soltanto le spese; omessa pronuncia sulla contestata motivazione dell’avviso e sulla mancata allegazione degli atti comparativi; omesso esame di un fatto decisivo; violazione delle norme sulla superficie catastale e sulla determinazione del valore del bene, sostenendo che il valore di mercato fosse Euro 70.000,00; violazione delle regole sulle spese per effetto della riforma parziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti e cinque i motivi. Ha ritenuto ammissibile l’impugnazione incidentale tardiva anche se riferita a un capo autonomo e diverso da quello impugnato in via principale. Ha escluso l’omessa pronuncia, poiché la decisione sulla residua pretesa tributaria comportava la reiezione della censura; inoltre, l’avviso riportava gli elementi necessari a individuare gli atti comparativi e non era necessario allegarli integralmente. Ha rilevato che il valore unitario di Euro 650,00 al metro quadrato era concorde tra le parti e che la superficie catastale di 133 mq era stata usata per determinare la consistenza dell’immobile, non il criterio di valutazione; la diversa stima di Euro 70.000,00 non ha quindi dimostrato la dedotta violazione di legge. Ha infine ritenuto corretta la compensazione delle spese dei gradi di merito alla luce della riforma parziale e non ha riconosciuto spese di cassazione in favore dell’Agenzia, che non aveva svolto attività processuale effettiva. I ricorrenti devono versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto, pari a quello previsto per il ricorso.

Norme richiamate

  • Art. 334 c.p.c.

    L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, dovendosi consentire alla parte che avrebbe di per sé accettato la decisione di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con il principio della cd. parità delle armi tra le parti ed al fine di evitare una proliferazione dei processi di impugnazione.

    L’impugnazione incidentale tardiva può riguardare anche un capo autonomo e diverso da quello contestato con l’impugnazione principale: la parte che inizialmente non aveva interesse a impugnare può reagire all’iniziativa avversaria che rimette in discussione l’assetto stabilito dalla sentenza.

  • Artt. 18 e 19 del D.Lgs. 546/1992 e art. 112 c.p.c.

    Non ricorre il vizio di omessa pronuncia di una sentenza di appello quando, pur non essendovi un'espressa statuizione da parte del giudice in ordine ad un motivo di impugnazione, tuttavia la decisione adottata comporti necessariamente la reiezione di tale motivo, dovendosi ritenere che tale vizio sussista solo nel caso in cui sia stata completamente omessa una decisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzione del caso concreto.

    Non sussiste omessa pronuncia quando la statuizione adottata risolve necessariamente anche il motivo non esaminato espressamente. Il vizio ricorre solo se manca del tutto una decisione su una questione indispensabile per definire la controversia.

  • Art. 3 del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138

    La superficie catastale non è stata utilizzata per determinare il valore del bene, ma solo per individuare la consistenza dell'immobile.

    Nel caso concreto la superficie catastale è stata impiegata per stabilire la consistenza dell’immobile, pari a 133 mq anziché 148 mq, e non come autonomo criterio di stima del valore.

  • Art. 43 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Il valore è stato considerato in Euro 650,00 a mq (somma utilizzata dai contribuenti per il loro calcolo del valore del bene). Conseguentemente non sussiste violazione di legge.

    La determinazione del valore non è stata fondata sulla superficie catastale come criterio di mercato: è stato applicato il valore unitario di Euro 650,00 al metro quadrato, coincidente con quello utilizzato dai contribuenti. La censura di violazione della norma è stata quindi respinta.

  • Art. 15 del D.Lgs. 546/1992

    La parziale riforma della decisione impugnata, da parte della sentenza d'appello, può dar luogo alla modifica del capo relativo alle spese del primo grado di giudizio solo all'esito del rigoroso riscontro di un rapporto di dipendenza tra i due capi, inteso in senso costituzionalmente rispettoso del diritto all'impugnazione, tale cioè da non trasformare la proposizione dell'impugnazione in una reformatio in pejus per chi abbia impugnato.

    La riforma parziale della decisione non comporta automaticamente la modifica delle spese del primo grado: occorre verificare un rapporto di dipendenza tra la statuizione di merito riformata e quella sulle spese, evitando che l’impugnazione peggiori la posizione di chi l’ha proposta.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto integrale del ricorso per cassazione, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • L’impugnazione incidentale tardiva può essere proposta anche su un capo autonomo e diverso da quello oggetto dell’impugnazione principale, purché sia una reazione all’iniziativa della controparte che rimette in discussione la decisione.
  • L’omessa pronuncia non si configura se la decisione adottata implica necessariamente il rigetto della questione non trattata espressamente; occorre invece che sia rimasto senza decisione un punto indispensabile alla soluzione.
  • Per motivare una rettifica tributaria basata su atti comparativi non è sempre necessario allegare integralmente tali atti: può bastare che l’avviso ne riproduca il contenuto essenziale e fornisca elementi sufficienti a identificarli.
  • La superficie catastale può servire a determinare la consistenza dell’immobile senza costituire, di per sé, il criterio di stima del suo valore; va distinto il dato quantitativo della superficie dal valore unitario applicato.
  • La riforma parziale della decisione non determina automaticamente una nuova statuizione sulle spese del primo grado: la modifica richiede un rapporto di dipendenza tra il capo riformato e quello sulle spese.
  • La mera costituzione tardiva della parte vittoriosa, senza attività processuale effettiva, non basta a giustificare la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese di quel grado.

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