Sentenza del 14/05/2024 n. 13174 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di rettifica dell’accertamento prot. n. 44862/RU del 3 ottobre 2018, relativo alla dichiarazione d’importazione IM4 n. 167/W del 25 gennaio 2018, con cui erano richiesti 61.408,05 euro. La dichiarazione, presentata dal CAD per merce inizialmente indicata come destinata alla ditta C.C., riportava un valore ritenuto inattendibile; dagli accertamenti risultò che l’effettivo importatore era D.D. di B.B. La CTR aveva escluso la responsabilità del CAD, pur qualificandolo rappresentante indiretto, ritenendo che non avesse elementi per dubitare dei dati dichiarati. L’Agenzia ha contestato in Cassazione la valutazione della buona fede e della diligenza professionale del CAD, nonché la ripartizione dell’onere della prova. In via incidentale condizionata, il CAD ha sostenuto, tra l’altro, di aver agito quale rappresentante diretto e ha contestato l’inammissibilità dei motivi integrativi depositati il 20 novembre 2018, entro il termine per impugnare.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso principale dell’Agenzia: la CTR non aveva applicato correttamente il criterio della diligenza professionale qualificata, perché non aveva verificato se il CAD, anche acquisendo le informazioni necessarie e non limitandosi al controllo formale dei documenti ricevuti, fosse o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza dell’inesattezza dei dati. La responsabilità del rappresentante indiretto non è oggettiva, ma la buona fede e l’adempimento dei doveri professionali devono essere provati secondo tale criterio. È stato inoltre accolto il secondo motivo incidentale: un contribuente che abbia già presentato ricorso può proporre ulteriori motivi, con un atto avente i requisiti del ricorso, finché non scade il termine d’impugnazione; l’art. 24 del D.Lgs. 546/1992 non impedisce tale integrazione tempestiva. Il primo motivo incidentale, sulla rappresentanza diretta, è stato dichiarato inammissibile perché sollecitava una nuova valutazione dei fatti senza indicare un vizio di legittimità; gli altri due motivi incidentali sono stati assorbiti. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania per nuovo esame e per la regolazione delle spese, comprese quelle di Cassazione. Non è stata quindi definitivamente accertata la responsabilità del CAD né confermato il pagamento richiesto.
Norme richiamate
Articoli 18, paragrafo 1, 77, paragrafi 3 e 84 del Codice doganale dell’Unione (Regolamento UE n. 952/2013)
lo spedizioniere rappresentante indiretto, che, in ragione degli artt. 18, par. 1, 77, par. 3, e 84 CDC, risponde delle obbligazioni doganali in solido con l'importatore per il fatto di aver reso la dichiarazione in proprio, ancorché per conto di quest'ultimo, non soggiace ad una forma di responsabilità oggettiva
Il rappresentante indiretto è, in linea di principio, obbligato in solido con l’importatore per la dichiarazione resa in proprio, ma non risponde in modo oggettivo: può dimostrare di avere agito in buona fede e di avere osservato la diligenza professionale richiesta.
Articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del Codice doganale comunitario (CDC), applicabile ratione temporis
è abilitato ad esimersi, in tutto o in parte, dalle obbligazioni fornendo la prova di aver agito in buona fede, alle condizioni previste dall'art. 220, par. 2, lett. b, CDC ("ratione temporis" applicabile), nella scrupolosa osservanza dei doveri, segnatamente d'informazione, derivantigli dalla diligenza qualificata
Il rappresentante indiretto può essere esonerato, totalmente o parzialmente, se prova la buona fede e la scrupolosa osservanza dei doveri professionali, inclusi quelli informativi.
Articolo 1176, comma 2, del codice civile
la diligenza "qualificata" ex art. 1176, comma 2, cod. civ. dal medesimo esigibile, quale autore in proprio della dichiarazione, non è limitata al controllo dei dati risultanti dalla documentazione consegnatagli dall'importatore per l'espletamento del mandato, ma deve necessariamente estendersi, oltreché al riscontro dell'autenticità e della correttezza formale della documentazione stessa, altresì -eventualmente mediante ricerca ed acquisizione delle informazioni necessarie - all'effettiva esattezza dei dati dichiarati
Al professionista doganale è richiesta una diligenza commisurata alla natura dell’attività: oltre a controllare autenticità e regolarità formale dei documenti, deve verificare l’esattezza sostanziale dei dati e acquisire le informazioni necessarie, in particolare sul valore della merce.
Articolo 24 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il contribuente che abbia proposto valido ricorso non consuma il potere di impugnazione dell'atto dell'Amministrazione finanziaria e non perde, quindi, la possibilità di proporre, finché non sia scaduto il termine per impugnare, nuovi motivi con un ulteriore atto che abbia i requisiti previsti dall'art. 18 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il divieto di motivi aggiunti previsto dall’art. 24 per le ipotesi diverse dalla produzione di documenti non conosciuti riguarda l’integrazione successiva alla scadenza del termine; prima della scadenza, il contribuente può presentare un ulteriore atto di impugnazione con nuovi motivi, purché rispetti i requisiti di legge.
Massime di principio
- Il rappresentante doganale diretto agisce in nome e per conto dell’importatore; quello indiretto agisce in nome proprio e, in linea di principio, risponde solidalmente dell’obbligazione doganale. La forma della rappresentanza va verificata sulla base del mandato effettivamente conferito al soggetto che ha presentato la dichiarazione e al momento della presentazione: un incarico successivo non dimostra automaticamente una rappresentanza diretta preesistente né ratifica necessariamente l’attività già svolta.
- La responsabilità del rappresentante indiretto non è automatica in senso oggettivo, ma la sua qualifica professionale comporta doveri di controllo sostanziale e di informazione. Non basta dimostrare che la dichiarazione corrispondeva ai documenti consegnati dal cliente: occorre valutare se fossero necessari ulteriori riscontri e se anomalie o incongruenze avrebbero dovuto essere rilevate.
- Per escludere o ridurre la responsabilità, il rappresentante indiretto deve provare la buona fede e l’osservanza della diligenza qualificata, documentando i controlli effettuati e le informazioni acquisite; il giudice deve valutare concretamente tale condotta, non limitarsi ad affermare che il professionista non conosceva le anomalie.
- Nel processo tributario, dopo un ricorso valido, è possibile introdurre nuovi motivi con un ulteriore atto notificato nel termine ordinario d’impugnazione, in possesso dei requisiti del ricorso. La disciplina dei motivi aggiunti non consuma anticipatamente il potere di impugnazione prima della scadenza del termine.
- La cassazione con rinvio non definisce necessariamente la pretesa tributaria: il giudice di rinvio deve riesaminare i profili accolti applicando i principi indicati dalla Cassazione e decidere anche le questioni rimaste assorbite, oltre a regolare le spese.
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