Sentenza del 14/05/2024 n. 13298 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle entrate ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione, denunciando la violazione degli artt. 11, 21 e 27 del d.P.R. 131/1986 e dell’art. 60 del d.lgs. 346/1990. Contestava la decisione di merito che aveva escluso l’imposta fissa di registro sull’atto con cui il donante trasferiva alle figlie la nuda proprietà degli immobili, riservando a sé l’usufrutto e, dopo la propria morte, alla coniuge. Secondo l’Agenzia, la disposizione a favore della coniuge costituiva una distinta donazione di usufrutto, accettata nell’atto e sottoposta alla condizione sospensiva della premorienza del donante, autonomamente soggetta a imposizione. A.A. aveva chiesto il rigetto, sostenendo che si trattasse di una mera aspettativa destinata a concretizzarsi solo alla morte e richiamando l’alternatività tra imposta di registro e imposta sulle successioni e donazioni, la franchigia e prassi di altri uffici.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo della contribuente. Ha ritenuto che l’atto contenesse due distinti negozi di donazione: il trasferimento della nuda proprietà alle figlie e la donazione dell’usufrutto alla coniuge, accettata nell’atto e sottoposta alla condizione sospensiva della premorienza del donante; quest’ultima disposizione è soggetta all’imposta fissa di registro. A.A. è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 900 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; le spese dei giudizi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 796 cod. civ.
Mentre la donazione con riserva di usufrutto in favore del donante configura un negozio unitario, avente ad oggetto il trasferimento immediato della nuda proprietà ed, a termine, il trasferimento dei diritti corrispondenti all'usufrutto, mantenuti temporaneamente dal donante, la donazione con riserva di usufrutto in favore di un terzo dà luogo a due distinti negozi: un trasferimento della nuda proprietà in favore del donatario, ed un'offerta di donazione dell'usufrutto in favore del terzo, improduttiva di effetti fino a che non intervenga l'accettazione del terzo medesimo, prima della morte del costituente, nella prescritta forma dell'atto pubblico.
La riserva di usufrutto a favore di un terzo non è parte di un unico negozio come la riserva a favore del donante: configura una donazione distinta dell’usufrutto. Per produrre effetti, l’offerta deve essere accettata dal terzo prima della morte del donante e nella forma prescritta.
Artt. 55 e 56, secondo comma, d.lgs. 346/1990, e artt. 20 e 21 d.P.R. 131/1986
In tema di imposta sulle donazioni, in presenza di donazione con riserva (accettata) di usufrutto a favore di un terzo, deve essere ravvisata la sussistenza di due distinti atti di liberalità, suscettibili di essere separatamente ed autonomamente sottoposti ad imposizione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 55 e 56, secondo comma, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n.346, e, in virtù del rinvio operato dall'art. 55, primo comma, D.Lgs. cit., degli artt.20 e 21 d.P.R. 26 aprile 1986, n.131.
Quando la donazione dell’usufrutto a favore del terzo è accettata, la disposizione costituisce un atto di liberalità distinto dal trasferimento della nuda proprietà e può essere assoggettata autonomamente a imposizione; nel caso deciso, è dovuta la tassa fissa di registro.
Art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.
La sentenza impugnata deve cassarsi, con la decisione nel merito da parte di questa Corte di legittimità, non essendo necessari accertamenti di fatto (art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.).
La Cassazione può decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Se il donante trasferisce la nuda proprietà e riserva l’usufrutto a sé, la donazione è unitaria; se invece prevede l’usufrutto, dopo di sé, a favore di un terzo, si configurano due disposizioni di liberalità distinte.
- La donazione dell’usufrutto a favore del terzo deve essere accettata, nella forma richiesta, prima della morte del donante per perfezionarsi; nel caso esaminato, l’accettazione era avvenuta nell’atto.
- La distinta donazione dell’usufrutto accettata dal terzo è autonomamente imponibile e, secondo la decisione, è soggetta all’imposta fissa di registro.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 14 mag 2024Sentenza del 14/05/2024 n. 13174 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 14 mag 2024Sentenza del 14/05/2024 n. 13187 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 14 mag 2024Sentenza del 14/05/2024 n. 13208 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 14 mag 2024Sentenza del 14/05/2024 n. 13216 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 14 mag 2024Sentenza del 14/05/2024 n. 13287 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 14 mag 2024Sentenza del 14/05/2024 n. 13294 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →