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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34706/2022 del 24/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente fiscale)

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva accertato nei confronti di un contribuente, per l'anno d'imposta 2010, maggiori redditi derivanti sia da presunti proventi illeciti collegati a un'appropriazione indebita sia da compensi non contabilizzati emersi da movimentazioni bancarie non giustificate, con recupero a tassazione ai fini IRPEF, addizionali, IRAP e IVA. In primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte; in appello la CTR aveva accolto l'impugnazione del contribuente e respinto l'appello dell'Ufficio. L'Agenzia ha poi proposto ricorso per cassazione deducendo, quanto alla parte residua della controversia, motivazione apparente della sentenza regionale nella valutazione delle prove relative ai versamenti bancari. Nel frattempo il contribuente ha chiesto la definizione agevolata della lite pendente ex art. 6 d.l. n. 119/2018, indicando un valore della controversia calcolato solo sulla parte ancora effettivamente sub iudice, dopo l'acquiescenza dell'Ufficio sulla componente relativa ai proventi illeciti e il conseguente giudicato interno. L'Agenzia ha negato la definizione sostenendo che il valore fosse maggiore e che fosse stato indicato il codice errato, ritenendo inefficace la domanda per insufficiente versamento. Il contribuente ha allora impugnato il diniego, sostenendo che il valore andasse commisurato solo alla lite residua sulle movimentazioni bancarie e che, per tale ipotesi, fosse corretto il codice 6 e il versamento effettuato. La Corte ha esaminato preliminarmente il ricorso sul diniego, ritenendolo ammissibile davanti alla Cassazione e fondato: la parte di controversia coperta da acquiescenza e giudicato interno non è più pendente e va esclusa dal calcolo del valore della lite; conseguentemente era corretto il codice dichiarato dal contribuente e non risultavano altre ragioni ostative alla definizione, anche perché era stata prodotta la quietanza del pagamento della prima rata. Per tale ragione il ricorso contro il diniego è stato accolto, con dichiarazione di estinzione del giudizio principale di legittimità ai sensi dell'art. 6, comma 6, d.l. n. 119/2018.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata della lite pendente e lo ha accolto. Ha stabilito che, ai fini del calcolo del valore della controversia e della scelta del codice di definizione, rileva solo la parte di lite ancora effettivamente pendente, con esclusione delle componenti già coperte da acquiescenza e giudicato interno. Poiché il contribuente aveva correttamente calcolato l'importo dovuto sulla sola lite residua e aveva prodotto prova del versamento della prima rata, il diniego è stato ritenuto illegittimo. Per effetto della definizione agevolata, la Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità relativo all'originario ricorso dell'Agenzia. Le spese del giudizio di legittimità sono state lasciate a carico di chi le aveva anticipate, mentre quelle relative all'impugnazione del diniego sono state compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Ai fini della definizione agevolata delle liti fiscali pendenti, il valore della controversia deve essere determinato avendo riguardo esclusivamente alla parte di rapporto che risulta ancora effettivamente sub iudice, con esclusione delle componenti già definite per acquiescenza, autotutela parziale, conciliazione o giudicato interno.
  • Il giudicato interno sfavorevole all'Amministrazione o la sua acquiescenza comportano che la porzione di lite definita non sia più "pendente" e non vada computata nel valore della controversia ai fini del condono.
  • Nel procedimento di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018, il codice da indicare nella domanda deve corrispondere alla concreta situazione processuale della lite residua; l'erroneità del codice non sussiste se la controversia, limitatamente alla parte ancora pendente, rientra nella fattispecie prevista dal codice prescelto.
  • Il ricorso contro il diniego di definizione agevolata è ammissibile davanti alla Corte di cassazione quando la lite pende in legittimità, e la Corte può decidere con pienezza di cognizione anche sulle questioni relative al merito della domanda di definizione.
  • Il perfezionamento della definizione agevolata, una volta accertato il corretto versamento dovuto, comporta l'estinzione del giudizio principale pendente.
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Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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