Cassazione Civile, Ordinanza n. 34706/2022 del 24/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente fiscale)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva accertato nei confronti di un contribuente, per l'anno d'imposta 2010, maggiori redditi derivanti sia da presunti proventi illeciti collegati a un'appropriazione indebita sia da compensi non contabilizzati emersi da movimentazioni bancarie non giustificate, con recupero a tassazione ai fini IRPEF, addizionali, IRAP e IVA. In primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte; in appello la CTR aveva accolto l'impugnazione del contribuente e respinto l'appello dell'Ufficio. L'Agenzia ha poi proposto ricorso per cassazione deducendo, quanto alla parte residua della controversia, motivazione apparente della sentenza regionale nella valutazione delle prove relative ai versamenti bancari. Nel frattempo il contribuente ha chiesto la definizione agevolata della lite pendente ex art. 6 d.l. n. 119/2018, indicando un valore della controversia calcolato solo sulla parte ancora effettivamente sub iudice, dopo l'acquiescenza dell'Ufficio sulla componente relativa ai proventi illeciti e il conseguente giudicato interno. L'Agenzia ha negato la definizione sostenendo che il valore fosse maggiore e che fosse stato indicato il codice errato, ritenendo inefficace la domanda per insufficiente versamento. Il contribuente ha allora impugnato il diniego, sostenendo che il valore andasse commisurato solo alla lite residua sulle movimentazioni bancarie e che, per tale ipotesi, fosse corretto il codice 6 e il versamento effettuato. La Corte ha esaminato preliminarmente il ricorso sul diniego, ritenendolo ammissibile davanti alla Cassazione e fondato: la parte di controversia coperta da acquiescenza e giudicato interno non è più pendente e va esclusa dal calcolo del valore della lite; conseguentemente era corretto il codice dichiarato dal contribuente e non risultavano altre ragioni ostative alla definizione, anche perché era stata prodotta la quietanza del pagamento della prima rata. Per tale ragione il ricorso contro il diniego è stato accolto, con dichiarazione di estinzione del giudizio principale di legittimità ai sensi dell'art. 6, comma 6, d.l. n. 119/2018.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata della lite pendente e lo ha accolto. Ha stabilito che, ai fini del calcolo del valore della controversia e della scelta del codice di definizione, rileva solo la parte di lite ancora effettivamente pendente, con esclusione delle componenti già coperte da acquiescenza e giudicato interno. Poiché il contribuente aveva correttamente calcolato l'importo dovuto sulla sola lite residua e aveva prodotto prova del versamento della prima rata, il diniego è stato ritenuto illegittimo. Per effetto della definizione agevolata, la Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità relativo all'originario ricorso dell'Agenzia. Le spese del giudizio di legittimità sono state lasciate a carico di chi le aveva anticipate, mentre quelle relative all'impugnazione del diniego sono state compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in L. 17 dicembre 2018, n. 136
comma 1; comma 2-ter; comma 6; comma 12; comma 13
La definizione agevolata della lite pendente va calcolata sul solo rapporto ancora pendente; il diniego è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia; in caso di perfezionamento della definizione il giudizio si estingue.
Richiamato nel motivo del ricorso dell'Agenzia per denunciare motivazione apparente della sentenza impugnata.
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
Richiamato nel motivo del ricorso dell'Agenzia per denunciare motivazione apparente della sentenza impugnata.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato nel motivo del ricorso dell'Agenzia a sostegno del vizio di motivazione apparente.
Richiamato quale vizio processuale dedotto dall'Agenzia per la cassazione della sentenza d'appello.
art. 6, comma 2-ter, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Per le liti pendenti in cassazione con soccombenza dell'Agenzia in tutti i gradi di merito l'importo dovuto è pari al 5% del valore della controversia.
art. 6, comma 6, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Il perfezionamento della definizione determina l'estinzione del giudizio.
art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato in tema di regolazione delle spese in presenza di definizione agevolata.
Massime di principio
- Ai fini della definizione agevolata delle liti fiscali pendenti, il valore della controversia deve essere determinato avendo riguardo esclusivamente alla parte di rapporto che risulta ancora effettivamente sub iudice, con esclusione delle componenti già definite per acquiescenza, autotutela parziale, conciliazione o giudicato interno.
- Il giudicato interno sfavorevole all'Amministrazione o la sua acquiescenza comportano che la porzione di lite definita non sia più "pendente" e non vada computata nel valore della controversia ai fini del condono.
- Nel procedimento di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018, il codice da indicare nella domanda deve corrispondere alla concreta situazione processuale della lite residua; l'erroneità del codice non sussiste se la controversia, limitatamente alla parte ancora pendente, rientra nella fattispecie prevista dal codice prescelto.
- Il ricorso contro il diniego di definizione agevolata è ammissibile davanti alla Corte di cassazione quando la lite pende in legittimità, e la Corte può decidere con pienezza di cognizione anche sulle questioni relative al merito della domanda di definizione.
- Il perfezionamento della definizione agevolata, una volta accertato il corretto versamento dovuto, comporta l'estinzione del giudizio principale pendente.
- rami
- :[
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34577/2022 del 24/11/2022
- ordinanza_civile · 24 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34578/2022 del 24/11/2022
- ordinanza_civile · 24 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34579/2022 del 24/11/2022
- ordinanza_civile · 24 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34580/2022 del 24/11/2022
- ordinanza_civile · 24 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34581/2022 del 24/11/2022
- ordinanza_civile · 24 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34582/2022 del 24/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →