Cassazione Penale, Sentenza n. 27928/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Trieste aveva confermato la decisione del Tribunale di Udine che aveva ritenuto una società responsabile dell'illecito amministrativo dipendente da reato ex d.lgs. 231/2001, in relazione a un reato di assunzione illegale di lavoratori stranieri commesso dal legale rappresentante nell'interesse dell'ente. In fatto, i giudici di merito avevano accertato che quattro lavoratori di origine bosniaca erano impiegati senza valido permesso di soggiorno; avevano inoltre escluso la tesi difensiva secondo cui si trattasse di lavoratori distaccati da una società croata nell'ambito di un appalto genuino, rilevando l'assenza di contratti scritti, fatture e di effettiva operatività della società estera. La società ricorrente ha dedotto: 1) travisamento della prova per omissione, per non avere la Corte di appello valorizzato le deposizioni di due testimoni della difesa che avrebbero confermato il distacco regolare dei lavoratori e l'esistenza di rapporti contrattuali tra le società; 2) illogicità della motivazione quanto alla ritenuta non genuinità dei documenti difensivi, richiamati solo in modo generico; 3) contraddittorietà della motivazione sulla reale operatività della società croata e sulla genuinità della documentazione, poiché la Corte avrebbe dapprima espresso dubbi sui documenti e poi affermato che la società estera era stata creata solo per fornire manodopera in Italia.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure. Ha osservato che i giudici di merito non avevano omesso di valutare la prova testimoniale addotta dalla difesa, ma avevano motivatamente escluso la tesi del distacco transnazionale e dell'appalto genuino, valorizzando la mancanza di un contratto scritto tra le società italiane e croate, l'assenza di fatture e l'insussistenza di elementi idonei a dimostrare l'effettiva operatività della società estera nello Stato di stabilimento. Quanto al vizio di travisamento della prova, la Corte ha ribadito che, nella cd. doppia conforme, esso è deducibile solo se il dato probatorio asseritamente travisato sia stato introdotto per la prima volta nella motivazione di appello, circostanza non ricorrente. La documentazione prodotta dalla difesa è stata ritenuta correttamente non decisiva e non idonea a smentire l'impianto accusatorio. La società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 25 d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231
individua il titolo di responsabilità dell'ente per l'illecito amministrativo dipendente dal reato presupposto
art. 22, commi 12 e 12-bis lett. a), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
costituisce il reato presupposto contestato al legale rappresentante per l'impiego di lavoratori stranieri privi di valido titolo di soggiorno
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
consente di dedurre in cassazione il vizio di motivazione e, nei limiti indicati, il travisamento della prova
regola la condanna del ricorrente soccombente al pagamento delle spese processuali
richiamato dalla difesa quale disciplina del distacco transnazionale dei lavoratori
Massime di principio
- Il travisamento della prova per omissione è configurabile solo quando il giudice ometta del tutto di valutare un elemento probatorio acquisito, potenzialmente decisivo; non sussiste quando la prova sia stata esaminata e motivatamente disattesa.
- Nel giudizio di legittimità, la doglianza di travisamento della prova è ulteriormente limitata nei casi di doppia conforme: è deducibile solo se il dato asseritamente travisato sia stato introdotto per la prima volta nella motivazione della sentenza di appello.
- La deduzione di un illecito da reato a carico dell'ente può essere validamente fondata sulla prova dell'assenza di modelli organizzativi idonei e dell'esistenza di un vantaggio concretamente ricavato dal reato commesso dal rappresentante.
- In tema di valutazione della prova documentale, il giudice può disattendere la documentazione difensiva quando essa non sia sorretta da elementi oggettivi completi e coerenti, come contratti scritti, fatture, indicazione dei luoghi di esecuzione o altri indici dell'effettività dell'operazione commerciale o lavorativa.
- La censura di illogicità o contraddittorietà della motivazione non può risolversi nella mera contrapposizione di una diversa lettura del materiale probatorio, se la motivazione impugnata resta razionalmente coerente e aderente alle risultanze processuali.
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