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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27419/2023 del 26/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia origina dal licenziamento intimato il 22 dicembre 2016 a una lavoratrice all'esito di una procedura di licenziamento collettivo promossa dalla società. In primo grado e poi in appello la lavoratrice aveva chiesto, in via principale, la nullità del recesso con reintegrazione e risarcimento, sostenendo la non conformità della procedura alle regole della L. n. 223/1991; in subordine aveva dedotto la violazione dei criteri di scelta e delle modalità di comunicazione della procedura, chiedendo comunque la reintegrazione o la tutela indennitaria. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti tre motivi: 1) violazione dell'art. 4, comma 3, L. n. 223/1991 per asserita insufficienza/illogicità della comunicazione di avvio della procedura, anche quanto alle possibilità di evitare i licenziamenti mediante trasferimenti o altre misure organizzative; 2) violazione dell'art. 4, comma 9, L. n. 223/1991 e dell'art. 112 c.p.c. per asserita omessa pronuncia sulla comunicazione finale/attuativa delle modalità di scelta; 3) illogicità e irragionevolezza dei criteri di scelta, in particolare per la limitazione della platea dei lavoratori comparati alle sole unità produttive di Roma e Napoli, con esclusione delle altre sedi. La ricorrente sosteneva inoltre che la Corte territoriale avesse male interpretato la portata delle informazioni rese e avesse illegittimamente valorizzato la distanza geografica tra sedi e la praticabilità dei trasferimenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo e infondato, comunque inammissibile in varie parti, il terzo motivo. Ha richiamato precedenti specifici sulla medesima procedura di licenziamento collettivo, ribadendo che è legittima la predeterminazione concordata di criteri di scelta difformi da quelli legali purché obiettivi e razionali, e che può essere giustificata la limitazione della comparazione ai lavoratori delle unità produttive interessate dalla riorganizzazione quando ciò sia spiegato nella comunicazione di avvio e risulti l'infungibilità organizzativa e logistica dei dipendenti rispetto ad altre sedi lontane. Ha inoltre rilevato che le censure della ricorrente non colpivano reali anomalie motivazionali, ma miravano a una nuova valutazione del merito e dei fatti, non consentita in sede di legittimità; quanto al secondo motivo, ha osservato la mancanza di specificità e autosufficienza, non risultando dall'atto di reclamo il denunciato vizio di omessa pronuncia. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 è stata dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 49, L. n. 92/2012

    richiamato come norma processuale della fase sommaria del rito speciale in materia di impugnazione del licenziamento

  • art. 4, comma 3, L. n. 223/1991

    la comunicazione di avvio della procedura deve indicare le ragioni della crisi e consentire il controllo sindacale sulla gestione concordata della riduzione del personale; nel caso concreto la Corte ha ritenuto la comunicazione sufficientemente specifica e chiara

  • art. 4, comma 9, L. n. 223/1991

    richiamato con riferimento alla comunicazione finale/attuativa della procedura e alle modalità di applicazione dei criteri di scelta

  • art. 5, comma 1, L. n. 223/1991

    i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare possono essere applicati secondo una valutazione globale e, se concordati, anche in modo diverso da quelli legali purché obiettivi e razionali

  • art. 24, L. n. 223/1991

    unitamente all'art. 5 disciplina la selezione del personale nell'ambito dei licenziamenti collettivi, con necessità di osservare i criteri in concorso tra loro salvo diversa disciplina collettiva conforme a obiettività e razionalità

  • art. 18, comma 5, L. n. 300/1970

    menzionato solo come tutela subordinata invocata dalla lavoratrice in caso di illegittimità del licenziamento

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per lamentare un'asserita omessa pronuncia, ma la censura è stata respinta per difetto di specificità e perché il vizio non risultava dagli atti richiamati

  • art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.

    richiamato per sottolineare il difetto di specificità e autosufficienza del ricorso, soprattutto quanto alla dedotta omessa pronuncia

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per la statuizione sul raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • Cass. 6 maggio 2021, n. 12040

    precedente specifico sulla medesima procedura, che ha ritenuto legittimi criteri di scelta concordati e la limitazione della comparazione in presenza di specifiche ragioni organizzative

  • Cass. 12 maggio 2021, n. 12634

    precedente specifico sulla medesima procedura, che ha ribadito la necessità di una valutazione globale dei criteri di scelta ma ha ammesso la prevalenza delle esigenze tecnico-produttive se sorretta da fattori obiettivi

  • Cass. 20 settembre 2019, n. 23535

    richiamata per la regola sul raddoppio del contributo unificato nei casi previsti

  • Cass. n. 35490/2022

    richiamata come conferma successiva dei principi già espressi

  • Cass. n. 31632/2022

    richiamata come ulteriore conferma successiva dei principi già espressi

Massime di principio

  • Nel licenziamento collettivo è legittima la pattuizione sindacale di criteri di scelta anche difformi da quelli legali, purché tali criteri siano oggettivi, razionali e non discriminatori, e trovino giustificazione in fattori concreti dell'organizzazione aziendale.
  • La limitazione della platea dei lavoratori da comparare alle sole unità produttive interessate dalla riorganizzazione è ammissibile quando il progetto di riduzione del personale riguardi in modo specifico determinate sedi e la comunicazione di avvio esponga in modo chiaro le ragioni della limitazione, compresa l'impraticabilità del trasferimento verso sedi lontane.
  • Nei licenziamenti collettivi la valutazione dei criteri di scelta deve essere globale, ma ciò non impedisce che, in concreto, possa prevalere il criterio delle esigenze tecnico-produttive ove sia supportato da elementi obiettivi provati dal datore di lavoro.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito o dei fatti, specie quando si controverta sul contenuto e sulla chiarezza delle comunicazioni aziendali nella procedura collettiva.
  • La deduzione di omessa pronuncia richiede specificità e autosufficienza: il ricorrente deve indicare esattamente il motivo ritualmente devoluto e il punto della decisione che lo avrebbe trascurato; in difetto, la censura è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieLicenziamento collettivoRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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