Cassazione Civile, Ordinanza n. 27419/2023 del 26/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia origina dal licenziamento intimato il 22 dicembre 2016 a una lavoratrice all'esito di una procedura di licenziamento collettivo promossa dalla società. In primo grado e poi in appello la lavoratrice aveva chiesto, in via principale, la nullità del recesso con reintegrazione e risarcimento, sostenendo la non conformità della procedura alle regole della L. n. 223/1991; in subordine aveva dedotto la violazione dei criteri di scelta e delle modalità di comunicazione della procedura, chiedendo comunque la reintegrazione o la tutela indennitaria. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti tre motivi: 1) violazione dell'art. 4, comma 3, L. n. 223/1991 per asserita insufficienza/illogicità della comunicazione di avvio della procedura, anche quanto alle possibilità di evitare i licenziamenti mediante trasferimenti o altre misure organizzative; 2) violazione dell'art. 4, comma 9, L. n. 223/1991 e dell'art. 112 c.p.c. per asserita omessa pronuncia sulla comunicazione finale/attuativa delle modalità di scelta; 3) illogicità e irragionevolezza dei criteri di scelta, in particolare per la limitazione della platea dei lavoratori comparati alle sole unità produttive di Roma e Napoli, con esclusione delle altre sedi. La ricorrente sosteneva inoltre che la Corte territoriale avesse male interpretato la portata delle informazioni rese e avesse illegittimamente valorizzato la distanza geografica tra sedi e la praticabilità dei trasferimenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo e infondato, comunque inammissibile in varie parti, il terzo motivo. Ha richiamato precedenti specifici sulla medesima procedura di licenziamento collettivo, ribadendo che è legittima la predeterminazione concordata di criteri di scelta difformi da quelli legali purché obiettivi e razionali, e che può essere giustificata la limitazione della comparazione ai lavoratori delle unità produttive interessate dalla riorganizzazione quando ciò sia spiegato nella comunicazione di avvio e risulti l'infungibilità organizzativa e logistica dei dipendenti rispetto ad altre sedi lontane. Ha inoltre rilevato che le censure della ricorrente non colpivano reali anomalie motivazionali, ma miravano a una nuova valutazione del merito e dei fatti, non consentita in sede di legittimità; quanto al secondo motivo, ha osservato la mancanza di specificità e autosufficienza, non risultando dall'atto di reclamo il denunciato vizio di omessa pronuncia. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 è stata dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1, comma 49, L. n. 92/2012
richiamato come norma processuale della fase sommaria del rito speciale in materia di impugnazione del licenziamento
art. 4, comma 3, L. n. 223/1991
la comunicazione di avvio della procedura deve indicare le ragioni della crisi e consentire il controllo sindacale sulla gestione concordata della riduzione del personale; nel caso concreto la Corte ha ritenuto la comunicazione sufficientemente specifica e chiara
art. 4, comma 9, L. n. 223/1991
richiamato con riferimento alla comunicazione finale/attuativa della procedura e alle modalità di applicazione dei criteri di scelta
art. 5, comma 1, L. n. 223/1991
i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare possono essere applicati secondo una valutazione globale e, se concordati, anche in modo diverso da quelli legali purché obiettivi e razionali
unitamente all'art. 5 disciplina la selezione del personale nell'ambito dei licenziamenti collettivi, con necessità di osservare i criteri in concorso tra loro salvo diversa disciplina collettiva conforme a obiettività e razionalità
art. 18, comma 5, L. n. 300/1970
menzionato solo come tutela subordinata invocata dalla lavoratrice in caso di illegittimità del licenziamento
invocato per lamentare un'asserita omessa pronuncia, ma la censura è stata respinta per difetto di specificità e perché il vizio non risultava dagli atti richiamati
art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.
richiamato per sottolineare il difetto di specificità e autosufficienza del ricorso, soprattutto quanto alla dedotta omessa pronuncia
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per la statuizione sul raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Cass. 6 maggio 2021, n. 12040
precedente specifico sulla medesima procedura, che ha ritenuto legittimi criteri di scelta concordati e la limitazione della comparazione in presenza di specifiche ragioni organizzative
Cass. 12 maggio 2021, n. 12634
precedente specifico sulla medesima procedura, che ha ribadito la necessità di una valutazione globale dei criteri di scelta ma ha ammesso la prevalenza delle esigenze tecnico-produttive se sorretta da fattori obiettivi
Cass. 20 settembre 2019, n. 23535
richiamata per la regola sul raddoppio del contributo unificato nei casi previsti
Cass. n. 35490/2022
richiamata come conferma successiva dei principi già espressi
Cass. n. 31632/2022
richiamata come ulteriore conferma successiva dei principi già espressi
Massime di principio
- Nel licenziamento collettivo è legittima la pattuizione sindacale di criteri di scelta anche difformi da quelli legali, purché tali criteri siano oggettivi, razionali e non discriminatori, e trovino giustificazione in fattori concreti dell'organizzazione aziendale.
- La limitazione della platea dei lavoratori da comparare alle sole unità produttive interessate dalla riorganizzazione è ammissibile quando il progetto di riduzione del personale riguardi in modo specifico determinate sedi e la comunicazione di avvio esponga in modo chiaro le ragioni della limitazione, compresa l'impraticabilità del trasferimento verso sedi lontane.
- Nei licenziamenti collettivi la valutazione dei criteri di scelta deve essere globale, ma ciò non impedisce che, in concreto, possa prevalere il criterio delle esigenze tecnico-produttive ove sia supportato da elementi obiettivi provati dal datore di lavoro.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito o dei fatti, specie quando si controverta sul contenuto e sulla chiarezza delle comunicazioni aziendali nella procedura collettiva.
- La deduzione di omessa pronuncia richiede specificità e autosufficienza: il ricorrente deve indicare esattamente il motivo ritualmente devoluto e il punto della decisione che lo avrebbe trascurato; in difetto, la censura è inammissibile.
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