Cassazione Penale, Sentenza n. 108/2023 del 05/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della statuizione di confisca del denaro disposta nella sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.; si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in quanto il Tribunale del riesame, con provvedimento del 14/10/2021, aveva già annullato il sequestro del denaro per mancanza di motivazione e, inoltre, la contestazione riguarda il reato di illecita detenzione di stupefacenti (non di spaccio), sicché non sarebbe dimostrato il nesso tra il denaro e un provento di attività di cessione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la parte della sentenza relativa alla confisca del denaro e ha ordinato la restituzione del denaro in sequestro all'avente diritto; la condanna per il reato di illecita detenzione di hashish (art. 73, comma 4, DPR 309/90) è stata riconosciuta ma la misura patrimoniale è stata cassata per carenza del nesso di pertinenzialità e per il precedente annullamento del sequestro da parte del Tribunale del riesame.
Norme richiamate
Consente l'applicazione della pena su richiesta delle parti; la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena quando si deducono vizi relativi a misure personali o patrimoniali.
art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90
Norma che punisce la detenzione di stupefacenti; la sentenza impugnata ha accertato il reato di illecita detenzione di complessivi gr. 4.640,64 di hashish.
art. 240, comma primo, cod. pen.
Norma che disciplina la confisca; la giurisprudenza interpretativa richiede che la confisca del denaro sia collegata a profitto o corrispettivo di attività illecita effettivamente accertata.
art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.
La questione circa l'ammissibilità del ricorso per cassazione contro sentenze di patteggiamento con deduzione di vizio riguardante misure è stata definita dalle Sezioni Unite; non ostacola in generale il ricorso quando si contestano misure personali o patrimoniali.
Sezioni Unite, sent. n. 20381 del 26/09/2019
Ha affermato l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti quando si deducono vizi relativi a misure di sicurezza personali o patrimoniali.
Giurisprudenza consolidata (Sez. 3, n. 7074 del 23/01/2013, Lagrini; Sez. 6, n. 11722 del 10/04/1990, Di Cesare)
"È illegittima la confisca del denaro disposta ai sensi dell'art. 240, comma primo, cod. pen. con riguardo al reato di detenzione a fini di spaccio, non essendo tale denaro il profitto dell'attività illecita posta in essere"
La confisca del denaro è lecita solo se il denaro costituisce provento o corrispettivo di attività di spaccio o altro illecito accertato; se l'imputazione riguarda esclusivamente la detenzione senza accertamento di cessioni, manca il nesso di pertinenzialità e la confisca è illegittima.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è ammissibile anche contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta quando si deducono vizi riguardanti misure personali o patrimoniali.
- La confisca di denaro richiede l'accertamento del nesso tra la somma e l'attività delittuosa (provento o corrispettivo di cessioni); per la sola detenzione di stupefacenti, senza prova di spaccio, la confisca del denaro è di norma illegittima.
- Se il sequestro preventivo del denaro è stato annullato dal Tribunale del riesame per carenza di motivazione, la successiva statuizione di confisca nella sentenza di patteggiamento può essere annullata e il denaro restituito.
- In procedimenti per stupefacenti è importante distinguere tra detenzione e attività di spaccio: la diversa qualificazione incide direttamente sulla possibilità di disporre misure patrimoniali ablative.
- Per disporre la confisca il P.M. deve motivare adeguatamente l'origine del denaro e dimostrare il nesso con l'attività illecita; in mancanza di tale prova la confisca è vulnerabile in sede di impugnazione.
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