Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 31/03/2015 n. 6533 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2001, con cui era stata negata la detrazione IVA per operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, fatturate dalla società C. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, insufficiente motivazione, perché la CTR non avrebbe valutato vari elementi indicati dall’Ufficio, tra cui i rapporti di C. con altre società coinvolte in fatturazioni false, i movimenti degli assegni sui conti riconducibili ai soggetti S. e il mancato svolgimento di attività presso la sede di C.; secondo, violazione delle norme IVA e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che, una volta dimostrata l’inesistenza soggettiva, spettasse alla contribuente provare di non poter conoscere l’anomalia e la frode.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l’intero ricorso. Il primo motivo è inammissibile perché l’Agenzia, pur indicando ulteriori elementi probatori che la CTR avrebbe trascurato, non ha spiegato in modo specifico perché fossero decisivi né perché contrastassero le risultanze valorizzate dal giudice regionale: la CTR aveva fondato la decisione sul rinvenimento di ventidue dipendenti di C. presso il cantiere della contribuente e sull’esistenza di rapporti diretti tra le società. Anche il secondo motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi: la CTR non aveva accertato l’inesistenza soggettiva per poi limitarsi a escludere la mala fede della contribuente; aveva invece ritenuto che gli elementi disponibili non consentissero di concludere con certezza che C. fosse una mera cartiera, oltre a rilevare l’assenza di consapevolezza della contribuente. La sentenza della CTR, che aveva respinto l’appello dell’Ufficio e confermato l’accoglimento del ricorso della società contro l’accertamento, resta quindi ferma. L’Agenzia è stata condannata a rimborsare le spese del giudizio di cassazione: euro 3.645,00 per compensi, oltre a euro 200,00 per esborsi e agli oneri di legge.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il ricorrente che deduce l'omessa o l'erronea valutazione delle risultanze probatorie ha l'onere (in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione) di specificare il contenuto delle prove mal (o non) esaminate, indicando le ragioni del carattere decisivo dell'asserito errore di valutazione.

    La censura di insufficiente motivazione fondata sulla mancata o errata valutazione delle prove deve indicare quali prove siano state trascurate e spiegare concretamente perché il loro esame avrebbe potuto condurre a una decisione diversa. Non basta elencare elementi istruttori non considerati.

  • Art. 2697 c.c.

    l'Amministrazione finanziaria, la quale contesti che la fatturazione attenga ad operazioni (solo) soggettivamente inesistenti e neghi il diritto del contribuente a portare in detrazione la relativa imposta, deve provare, anche in via indiziaria, che la prestazione non è stata resa dal fatturante, spettando, poi, al contribuente l'onere di dimostrare, anche in via alternativa, di non essersi trovato nella situazione giuridica oggettiva di conoscibilità delle operazioni pregresse intercorse tra il cedente ed il fatturante in ordine al bene ceduto, oppure, nonostante il possesso della capacità cognitiva adeguata all'attività professionale svolta, di non essere stato in grado di superare l'ignoranza del carattere fraudolento delle operazioni degli altri soggetti coinvolti.

    Nelle contestazioni di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve provare, anche mediante indizi, che il soggetto indicato in fattura non ha reso la prestazione. Solo dopo tale prova grava sul contribuente dimostrare, alternativamente, di non poter oggettivamente conoscere la frode oppure di non aver potuto superare l’ignoranza nonostante la diligenza adeguata alla propria attività. Nel caso concreto, però, la Corte non ha applicato tale riparto per decidere il merito, poiché ha ritenuto che il motivo dell’Agenzia non corrispondesse alla motivazione effettiva della CTR.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 17, 18, 19 e 21, comma 7

    Sono richiamati nel secondo motivo in relazione alla detrazione IVA e alla fatturazione di operazioni soggettivamente inesistenti. La Corte non ha deciso nel merito la loro applicazione: ha dichiarato il motivo inammissibile perché fondato su una ricostruzione non corrispondente alla ratio della decisione regionale.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, chi lamenta l’omessa o insufficiente valutazione di prove deve indicare il contenuto delle prove e spiegare perché siano decisive e in che modo possano smentire gli elementi posti a fondamento della decisione. La mera elencazione di indizi non esaminati non è sufficiente.
  • Un motivo di ricorso deve confrontarsi con la motivazione effettiva della sentenza impugnata. Se attribuisce al giudice di merito una conclusione o una ratio diversa da quella realmente adottata, può essere dichiarato inammissibile senza esame della questione di diritto prospettata.
  • Nelle contestazioni IVA per operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve prima fornire elementi, anche presuntivi, che dimostrino che il fatturante non ha eseguito la prestazione. A quel punto il contribuente deve dimostrare di non poter conoscere la frode o di non aver potuto superare l’ignoranza con la diligenza richiesta dalla propria attività.
  • La presenza di personale del presunto fornitore presso il cantiere del contribuente e l’esistenza di rapporti diretti tra le società possono essere considerate elementi rilevanti, rispettivamente, per valutare se il fornitore fosse una mera cartiera e se il contribuente fosse consapevole della frode; il loro peso dipende dalla valutazione complessiva delle prove.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.