Cassazione Civile, Ordinanza n. 29067/2023 del 19/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un’istanza di rimborso dell’IRAP versata per gli anni d’imposta 2002 e 2003, proposta da un professionista che assumeva di avere svolto l’attività in assenza del presupposto dell’autonoma organizzazione. Dopo il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione e un lungo contenzioso, la CTR del Lazio, riassunto il giudizio dopo precedente cassazione, aveva accolto l’appello del contribuente e compensato integralmente le spese dell’intero giudizio. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento dell’importo richiesto a rimborso, sostenendo che il dispositivo si limitasse ad affermare l’"accoglimento dell’appello in riassunzione"; 2) nullità della sentenza per difetto di motivazione sulla compensazione integrale delle spese, oltre che per violazione della disciplina processuale sulle spese, assumendo che non vi fosse soccombenza reciproca né gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificarla. Nella memoria successiva il ricorrente ha comunicato di avere ricevuto spontaneamente il pagamento dell’importo richiesto, chiedendo la cessazione della materia del contendere quanto al primo motivo e insistendo sulla questione spese.
La decisione
La Corte ha ritenuto cessata la materia del contendere in ordine al primo motivo, perché il pagamento spontaneo effettuato dall’Erario nel corso del giudizio ha fatto venir meno l’interesse alla decisione sulla pretesa di rimborso, non essendo stata coltivata una domanda di accertamento negativo del debito. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la sentenza impugnata aveva disposto la compensazione delle spese con una formula del tutto generica e inidonea a consentire il controllo sulla sussistenza dei presupposti legali. La Corte ha osservato che, nel regime applicabile ratione temporis, la compensazione richiedeva soccombenza reciproca oppure altri giusti motivi espressamente indicati in motivazione; nel caso concreto, né la motivazione appariva sufficiente né risultava configurabile una soccombenza reciproca, atteso che la questione sostanziale era ormai pacifica alla luce dell’orientamento giurisprudenziale consolidato. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato per dedurre il vizio di omessa pronuncia; la Corte non si sofferma sul punto perché il motivo diviene privo di interesse per sopravvenuto pagamento
invocato dal ricorrente nel primo motivo a tutela del potere di azione e della pronuncia del giudice
art. 24 Cost.
richiamato nel primo motivo a sostegno del diritto di difesa e di tutela giurisdizionale
art. 111 Cost.
richiamato nel primo motivo e, quanto al comma 6, nel secondo motivo per il requisito di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali
richiamato per contestare l’assenza di motivazione sulla compensazione delle spese; la Corte ritiene che il difetto assoluto di motivazione integri vizio rilevante
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato perché, nel processo tributario, rinvia alla disciplina dell’art. 92 c.p.c. sulla compensazione delle spese
richiamato nel secondo motivo in tema di regola della soccombenza nelle spese di lite
la Corte ricorda che, nel testo applicabile al caso, la compensazione delle spese era consentita solo in caso di soccombenza reciproca o di altri giusti motivi esplicitati in motivazione
rinvia al regime delle spese processuali del codice di rito, come modificato ratione temporis
l. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a)
richiamata per individuare il testo applicabile dell’art. 92 c.p.c. nel periodo rilevante
non citato espressamente nel testo; non inserito
Cass. n. 4855/2021
richiamata per il principio per cui il pagamento in corso di giudizio non determina cessazione della materia del contendere se permane la domanda di accertamento dell’inesistenza del debito
Cass. n. 26005/2010
richiamata per il medesimo principio sulla cessazione della materia del contendere
Cass. Sez. U, n. 8053/2014
richiamata per qualificare il difetto assoluto di motivazione come anomalia sentenziale che integra vizio di violazione di legge costituzionalmente rilevante
Massime di principio
- Il sopravvenuto pagamento integrale della somma richiesta in restituzione determina cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse sulla domanda di merito, salvo che resti coltivata una domanda o eccezione diretta all’accertamento dell’inesistenza del debito.
- Nel regime dell’art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis, la compensazione totale o parziale delle spese di lite è legittima solo se sorretta da soccombenza reciproca oppure da altri giusti motivi specificamente esplicitati in motivazione.
- Una statuizione di compensazione delle spese formulata in modo del tutto generico non consente il controllo di legittimità sulla ricorrenza dei presupposti legali e integra un vizio rilevante della decisione.
- Non può parlarsi di soccombenza reciproca quando la questione sostanziale è risolta secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato che rende pacifica la posizione della parte vittoriosa sul merito.
- Il difetto assoluto di motivazione su un punto decisivo della decisione, quale la regolazione delle spese, può tradursi in un vizio di violazione di legge costituzionalmente rilevante e giustificare la cassazione con rinvio.
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