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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35822/2022 del 06/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La lite origina da un'azione revocatoria fallimentare proposta dalla procedura concorsuale per ottenere la dichiarazione di inefficacia di pagamenti eseguiti dalla società poi fallita in favore del creditore, per complessivi euro 20.007,25, ai sensi dell'art. 67, comma 2, l. fall. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo provata la scientia decoctionis del creditore sulla base di una serie di elementi indiziari e osservando che non risultava provato che i pagamenti fossero avvenuti nei normali termini d'uso. La società creditrice, poi incorporata dalla ricorrente, ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 3, dell'art. 67, comma 2, l. fall., degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e dell'art. 116 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale avrebbe mal valutato gli indizi e attribuito rilievo presuntivo a elementi non gravi, precisi e concordanti; (2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5, per non avere la Corte considerato correttamente i singoli elementi probatori addotti dalla difesa; (3) violazione dell'art. 67, comma 3, l. fall. e dell'art. 12 preleggi, sostenendo che i pagamenti erano stati effettuati nei termini d'uso secondo la prassi commerciale tra le parti e che la prova di tale circostanza era stata fornita. In sostanza, la ricorrente mirava a contestare l'accertamento di merito sulla prova presuntiva della conoscenza dello stato d'insolvenza e sulla mancata prova dei pagamenti nei termini d'uso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo si risolvesse in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e che la valutazione delle presunzioni semplici, inclusa la selezione degli indizi e il giudizio sulla loro gravità, precisione e concordanza, appartenga al giudice di merito e non sia sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, richiamando la disciplina dell'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. per i giudizi di appello introdotti dopo l'11 settembre 2012. Ha infine dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché dietro la formale denuncia di violazione di legge celava un mero dissenso sulla ricostruzione dei fatti e sull'apprezzamento delle prove, non consentito nel giudizio di legittimità. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di cassazione e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 2, l. fall.

    costituisce la base dell'azione revocatoria fallimentare per far dichiarare inefficaci i pagamenti effettuati dal debitore poi fallito, quando sia provata la scientia decoctionis del creditore.

  • art. 67, comma 3, l. fall.

    è richiamato dalla ricorrente per sostenere la non revocabilità dei pagamenti eseguiti nei termini d'uso; la Corte non ne esamina nel merito la fondatezza, ritenendo la censura inammissibile perché diretta a una rivalutazione del fatto.

  • art. 2697 c.c.

    è evocato per contestare la ripartizione dell'onere probatorio; la Corte ribadisce, in sostanza, che la valutazione della prova presuntiva e degli elementi dimostrativi spetta al giudice di merito.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato in tema di presunzioni semplici; la Corte afferma che l'apprezzamento dei fatti noti e della loro idoneità inferenziale è riservato al giudice di merito.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato sui requisiti della prova per presunzioni; la Corte ribadisce che la gravità, precisione e concordanza degli indizi sono valutazioni di merito non sindacabili in cassazione se motivate.

  • art. 116 c.p.c.

    è richiamato per censurare la valutazione delle prove; la Corte precisa che il giudice di merito può attribuire maggior forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre, con apprezzamento non rivedibile in sede di legittimità.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    viene evocato come vizio di violazione di legge, ma la Corte osserva che la censura mira in realtà a una rivalutazione dei fatti.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    il motivo è dichiarato inammissibile poiché, in relazione al giudizio d'appello in oggetto, opera la preclusione prevista dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    la Corte richiama la norma che esclude la deducibilità del vizio di omesso esame di un fatto decisivo quando il giudizio di appello sia stato introdotto dopo l'11 settembre 2012 e si tratti di c.d. doppia conforme.

  • art. 12 preleggi

    è richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'interpretazione della nozione di 'termini d'uso'; la Corte non accede alla doglianza perché essa tende a una diversa lettura del fatto.

  • art. 380-bis c.p.c.

    è richiamato solo per dare atto del deposito delle memorie in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La valutazione delle presunzioni semplici, inclusa l'individuazione degli indizi e il giudizio sulla loro gravità, precisione e concordanza, è rimessa al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se la motivazione è adeguata.
  • Un motivo di ricorso formalmente costruito come violazione di legge è inammissibile quando, nella sostanza, mira solo a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in un terzo grado di merito, sollecitando una diversa lettura delle prove o degli elementi indiziari.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile quando opera la preclusione dell'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. nei casi di appello introdotto dopo la data rilevante e di doppia conforme.
  • In tema di revocatoria fallimentare, la prova della scientia decoctionis può essere fornita anche per presunzioni, ma la selezione degli elementi sintomatici e la loro convergenza complessiva appartengono al prudente apprezzamento del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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