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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22993/2021 del 17/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria ha recuperato imposte di registro, ipotecaria e catastale sull'acquisto di due terreni che l'Università riteneva pertinenze dell'immobile di sua proprietà adibito a sede dell'ateneo. I terreni erano tuttavia gravati da vincoli urbanistici di destinazione a verde pubblico e di inedificabilità. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto che tali vincoli escludessero il rapporto di pertinenzialità e, conseguentemente, facessero venire meno il regime IVA invocato dalla contribuente, con applicazione delle imposte di registro. Con l'unico motivo di ricorso la contribuente ha denunciato violazione dell'art. 817 c.c. e delle norme urbanistiche richiamate, sostenendo che il vincolo a verde pubblico opera sul piano urbanistico e non impedisce di per sé la destinazione pertinenziale del bene rispetto al fabbricato principale; quindi il giudice di merito avrebbe erroneamente confuso la disciplina urbanistica con quella civilistica delle pertinenze.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha ribadito che la nozione di pertinenza, anche in materia tributaria, coincide con quella civilistica dell'art. 817 c.c. e richiede sia un elemento oggettivo, sia un elemento soggettivo: l'effettiva destinazione del bene al servizio o ornamento del bene principale e la volontà del proprietario di creare un vincolo durevole di accessorietà. Nel caso concreto, la presenza di un vincolo di destinazione pubblicistica a verde pubblico e servizi pubblici è stata ritenuta incompatibile con la formazione del vincolo pertinenziale, perché manca la piena disponibilità della cosa accessoria e non può configurarsi una destinazione attuale, effettiva e durevole al servizio esclusivo del bene principale. Per tale ragione il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 817 c.c.

    La pertinenza richiede un rapporto funzionale durevole tra bene principale e bene accessorio, fondato su un elemento oggettivo e su uno soggettivo; in ambito tributario la nozione civilistica si applica pienamente.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    La censura è stata formulata come vizio di violazione di legge, ma è stata ritenuta infondata perché il giudice di merito ha correttamente applicato il criterio legale della pertinenza.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 1, comma 2

    In tema di ICI il presupposto d'imposta riguarda fabbricati e aree fabbricabili; la disciplina è richiamata per chiarire il contesto della nozione di area pertinenziale.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a)

    Il fabbricato comprende anche l'area che ne costituisce pertinenza; la pertinenza segue il regime del bene principale.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b)

    L'area fabbricabile è quella utilizzabile a scopo edificatorio secondo gli strumenti urbanistici; la Corte richiama la norma per il confronto con il vincolo urbanistico.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • La nozione di pertinenza rilevante ai fini fiscali coincide con quella civilistica: occorre un vincolo oggettivo di servizio/ornamento e la volontà del proprietario di creare un rapporto durevole di accessorietà.
  • In materia tributaria la prova dell'asservimento pertinenziale grava sul contribuente e deve essere rigorosa, perché una destinazione meramente formale o agevolativa non può alterare la reale natura del cespite.
  • Un vincolo urbanistico di destinazione pubblica o di inedificabilità può incidere sulla possibilità di edificare, ma non è di per sé decisivo ai fini della pertinenzialità; ciò che conta è se il bene possa essere effettivamente e stabilmente posto al servizio esclusivo del bene principale.
  • Non può configurarsi pertinenza quando la cosa accessoria non è nella piena disponibilità del proprietario del bene principale o quando la destinazione del bene è funzionalmente orientata anche a utilità pubbliche incompatibili con l'esclusivo rapporto di accessorietà.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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