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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01525/2026 del 14/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei gradi di merito per il reato di cui all'art. 95 del d.P.R. n. 115/2002, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando ipotesi di esonero.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il reato previsto dall'art. 95 del d.P.R. n. 115/2002, relativo a dichiarazioni false rese nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo, sostenendo in sostanza l'assenza del dolo. Con il secondo motivo ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto che entrambi i motivi riproducessero censure già esaminate in modo adeguato dai giudici di merito e ha confermato che l'omissione di redditi percepiti dall'imputato, rilevanti ai fini del beneficio, integrasse una falsa rappresentazione della realtà sorretta da dolo generico o eventuale, non essendo configurabile una mera colpa o un errore scusabile sulla legge penale. Quanto alle attenuanti generiche, ha ritenuto congrua la motivazione fondata sulla personalità negativa dell'imputato e sulla commissione del fatto mentre era sottoposto a procedimento penale per altro reato.

Norme richiamate

  • art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La falsa indicazione o omissione, anche parziale, nelle dichiarazioni rese ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato integra il reato quando è sorretta da dolo generico o dolo eventuale; non rileva la mera colpa.

  • art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato rilevano anche i redditi esenti dall'IRPEF e quelli soggetti a tassazione separata; la loro omissione nella dichiarazione è penalmente significativa.

  • art. 5 c.p.

    L'ignoranza della rilevanza penale dei redditi omessi non scusa l'errore sulla legge penale.

  • art. 133 c.p.

    Nel valutare il diniego delle attenuanti generiche il giudice può valorizzare uno solo degli elementi ritenuti prevalenti, anche attinente alla personalità del reo o alle modalità del fatto.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, se non ricorrono cause di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel reato di false dichiarazioni per ottenere il patrocinio a spese dello Stato, l'elemento soggettivo è integrato dal dolo generico, e può bastare anche il dolo eventuale; resta esclusa la responsabilità colposa.
  • Le omissioni o indicazioni non veritiere nella dichiarazione sostitutiva sono penalmente rilevanti anche se riguardano solo una parte dei redditi, purché si tratti di redditi che rientrano nel parametro normativo per l'accesso al beneficio.
  • L'ignoranza della disciplina che impone di considerare determinati redditi ai fini del patrocinio non integra un errore scusabile sulla legge penale quando l'omissione riguarda redditi percepiti e conoscibili dall'interessato.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito motiva in modo non illogico valorizzando un solo elemento tra quelli dell'art. 133 c.p. ritenuto decisivo, come la personalità del reo o le modalità del fatto.
  • Quando il ricorso per cassazione ripropone censure già compiutamente disattese in appello e non evidenzia reali vizi di legittimità, la declaratoria di inammissibilità è il naturale esito processuale.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in scrittura privataImpugnazioniCircostanze del reatoElemento soggettivo
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penaleParte generale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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