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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31942/2024 del 11/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un contribuente ha impugnato una cartella di pagamento emessa per tributi riferiti al periodo d'imposta 2004, deducendo che essa derivava da un avviso di accertamento notificato al de cuius ma mai validamente portato a sua conoscenza. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso; in appello la CTR aveva invece ritenuto provata la notificazione dell'atto presupposto sulla base della cartolina prodotta in giudizio, contenente gli estremi numerici dell'atto. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) violazione delle norme processuali tributarie e civili sulla prova della notificazione e sulla costituzione in giudizio, sostenendo che l'Ufficio non avesse depositato né la cartolina di avvenuta consegna né la ricevuta di spedizione e che la stampa di Poste Italiane prodotta non fosse idonea a provare la notificazione dell'atto di appello; (2) censura alla sentenza per avere ritenuto che la sola cartolina postale costituisse prova della notificazione dell'atto presupposto, senza avviso di ricevimento idoneo a collegare la cartolina all'atto stesso; (3) violazione dello Statuto del contribuente per non avere l'Ufficio posto il destinatario in condizione di conoscere la pretesa impositiva contenuta nell'atto presupposto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze per difetto di legittimazione passiva, poiché nelle controversie relative ai tributi gestiti dalle agenzie fiscali la legittimazione spetta solo all'Agenzia delle Entrate. Nei confronti dell'Agenzia delle Entrate ha accolto il primo motivo di ricorso, rilevando un error in procedendo: per l'ammissibilità dell'appello tributario occorre il deposito contestuale della ricevuta di spedizione, dell'elenco delle raccomandate o dell'avviso di ricevimento nei termini richiesti dalla normativa processuale; nel fascicolo di merito tali documenti non risultavano depositati. Ha quindi dichiarato assorbiti il secondo e il terzo motivo, cassato senza rinvio la sentenza impugnata e, poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la causa nel merito rilevando l'inammissibilità dell'appello dell'Ufficio. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • art. 86 cod. proc. civ.

    in proprio ex art.86 cod. proc. civ.

    richiamato solo per qualificare la rappresentanza in proprio del ricorrente, senza svolgere un ruolo decisivo nella ratio decidendi

  • art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

    in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

    viene utilizzato per denunciare un error in procedendo relativo ai presupposti di ammissibilità dell'appello

  • art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

    in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

    richiamato per i motivi che contestavano l'accertamento della CTR sulla prova della notificazione

  • artt. 182, 183, 291 cod. proc. civ.

    violazione degli artt. 182, 183, 291 cod. proc. civ.

    invocati dal ricorrente a sostegno della censura sulla mancata regolarizzazione documentale della notificazione dell'appello

  • art. 22 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    art. 22 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    la Corte afferma che, ai fini dell'ammissibilità del ricorso/appello tributario notificato a mezzo posta, devono essere prodotti i documenti richiesti dalla norma e che il giudice non può sanare la mancanza ordinando una successiva esibizione, salvo rimessione in termini

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    come richiamato dall’art. 53 d. lgs. n. 546/1992

    richiamo alla disciplina dell'appello nel processo tributario e ai relativi requisiti di costituzione e produzione documentale

  • art. 149, secondo comma, cod. proc. civ.

    violazione dell’art. 149, secondo comma, cod. proc. civ.

    richiamato per contestare l'idoneità probatoria della cartolina postale rispetto alla notificazione a mezzo posta

  • art. 6 l. 27 luglio 2000, n. 212

    violazione dell’art. 6 l. 27 luglio 2000, n. 212

    invocato come norma dello Statuto del contribuente che impone di mettere il destinatario in condizione di conoscere la pretesa impositiva

  • art. 57, comma 1, d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300

    ai sensi dell'art. 57, comma 1, d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300

    la Corte lo richiama per affermare il trasferimento alle agenzie fiscali dei rapporti giuridici, poteri e competenze prima facenti capo al Ministero e, dunque, la carenza di legittimazione passiva del Ministero

  • art. 384 cod. proc. civ.

    cassandosi senza rinvio la sentenza impugnata per inammissibilità dell’appello

    utilizzato per decidere nel merito senza rinvio, poiché non occorrevano ulteriori accertamenti di fatto

Massime di principio

  • Nel processo tributario, ai fini dell'ammissibilità dell'appello o del ricorso notificato a mezzo posta, la parte che impugna deve depositare contestualmente alla costituzione la documentazione idonea a provare la spedizione e il perfezionamento della notifica (ricevuta di spedizione, elenco delle raccomandate con timbro postale o avviso di ricevimento con attestazione della data di spedizione).
  • In mancanza della documentazione prescritta al momento della costituzione, il giudice non può sanare la carenza ordinandone successivamente l'esibizione, salvo che ricorrano i presupposti per la rimessione in termini; la mancanza integra un vizio che comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • La sola cartolina o una stampa informatica di interrogazione postale, se non accompagnata dagli elementi richiesti per collegarla in modo univoco all'atto e alla data di spedizione, non è sufficiente a dimostrare la regolare notificazione dell'impugnazione o dell'atto presupposto.
  • Nelle controversie tributarie relative a rapporti trasferiti alle agenzie fiscali, il Ministero dell'Economia e delle Finanze difetta di legittimazione passiva, spettando la legittimazione processuale e sostanziale all'Agenzia delle Entrate.
  • Quando la Corte accerta che l'appello è inammissibile per difetto originario di prova della notificazione e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, può cassare senza rinvio la sentenza impugnata decidendo direttamente nel merito sulla base della rilevata inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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