Cassazione Civile, Ordinanza n. 29788/2025 del 11/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte della contribuente, del silenzio-rifiuto formatosi sulla richiesta di restituzione di IRPEF trattenuta in eccedenza su una pensione complementare erogata dall’INPS. La contribuente sosteneva che, dal 1 gennaio 2008, dovesse applicarsi il regime fiscale più favorevole previsto dall’art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 252/2005 anche alle prestazioni integrative corrisposte a ex dipendenti pubblici. In primo grado il ricorso era stato accolto solo per le annualità non coperte da tardività ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973. In appello l’Agenzia delle Entrate è risultata soccombente. Nel ricorso per cassazione l’Agenzia ha dedotto: 1) la violazione dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 37-38 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che non vi fosse un vero silenzio-rifiuto impugnabile perché l’istanza era solo una richiesta generica di certificazione/ricalcolo, priva dell’indicazione dei versamenti, delle ritenute e del quantum richiesto; 2) la violazione dell’art. 23, comma 6, d.lgs. n. 252/2005, perché il nuovo regime non sarebbe stato applicabile ai dipendenti pubblici in assenza del decreto attuativo; 3) la violazione dell’art. 23, commi 5 e 7, d.lgs. n. 252/2005 e dell’art. 64, comma 2, l. n. 144/1999, per asserita inapplicabilità del nuovo regime ai montanti contributivi maturati prima delle soglie temporali rilevanti. La contribuente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo che l’istanza presentata dalla contribuente fosse troppo generica e non contenesse gli elementi indispensabili per configurare una domanda di rimborso idonea a far formare un silenzio-rifiuto impugnabile. Ha quindi dichiarato assorbiti il secondo e il terzo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio e, decidendo nel merito, è stato dichiarato inammissibile l’originario ricorso introduttivo della contribuente, perché la causa non poteva essere proposta. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; la contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 19, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 546/1992
La domanda di rimborso deve essere specifica e contenere gli elementi necessari a configurare un provvedimento tacito impugnabile; una richiesta generica non consente la formazione del silenzio-rifiuto.
art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato insieme alla disciplina degli atti impugnabili nel processo tributario, a sostegno della necessità di un atto o comportamento amministrativo idoneo all’impugnazione.
artt. 37 e 38 d.P.R. n. 602/1973
Regolano il rimborso delle imposte e i relativi termini; nel caso concreto l’istanza era stata ritenuta comunque inidonea per genericità, a prescindere dalle ulteriori questioni di merito.
art. 11, comma 6, d.lgs. n. 252/2005
È la disposizione evocata per il regime fiscale più favorevole delle prestazioni pensionistiche complementari, ma la Corte non ne esamina il merito perché la domanda è stata dichiarata improponibile.
art. 23, comma 6, d.lgs. n. 252/2005
Norma invocata sull’applicabilità ai dipendenti pubblici; la censura è rimasta assorbita dall’accoglimento del primo motivo.
art. 23, commi 5 e 7, d.lgs. n. 252/2005
Richiamati per l’efficacia temporale della disciplina sui fondi pensione; la Corte non si pronuncia sul punto per assorbimento.
art. 64, comma 2, l. n. 144/1999
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la cessazione della gestione complementare presso l’INPS e la conseguente irrilevanza del nuovo regime; questione assorbita.
Consente il rilievo d’ufficio in cassazione dell’improponibilità della domanda e la cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta.
art. 382, ultimo comma, c.p.c.
Base per la cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato come parametro del primo motivo di ricorso per la dedotta violazione processuale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro dei motivi di ricorso relativi alla violazione di legge sostanziale.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la domanda di rimborso deve contenere in modo specifico gli estremi dei versamenti, le ritenute subite e l’importo richiesto: in mancanza, non si forma un silenzio-rifiuto impugnabile.
- Una richiesta rivolta all’amministrazione o al sostituto d’imposta che miri solo ad ottenere un ricalcolo o una certificazione, senza quantificazione del credito, non integra una valida istanza di rimborso.
- La genericità originaria della domanda non può essere sanata da documenti prodotti successivamente nel giudizio, perché tali integrazioni intervengono quando il procedimento non avrebbe dovuto essere instaurato.
- Quando manca un presupposto processuale dell’azione tributaria, la Corte di cassazione può rilevare d’ufficio l’improponibilità della domanda e cassare senza rinvio la decisione di merito.
- Le questioni di merito sull’applicabilità di un regime fiscale agevolato restano assorbite se la domanda originaria è improponibile per difetto dei requisiti minimi dell’istanza amministrativa.
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