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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43721/2023 del 30/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale di Frosinone che aveva respinto l'appello cautelare avverso il provvedimento del GIP di Cassino di non revocare il sequestro preventivo di tre immobili. Si è lamentata violazione dell'art. 627, commi 3 e 4, c.p.p.: il Tribunale di rinvio non si sarebbe uniformato al principio stabilito dalla sentenza rescindente della Cassazione, avendo fondato la conferma del sequestro su un fatto diverso dall'imputazione provvisoria (ossia il difetto del permesso di costruire), introdotto dal P.M. in sede di rinvio, modificando così la cornice fattuale e comprimendo il diritto di difesa e il principio del giudicato interno.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi ritenendoli fondati. Ha ricordato che, nel giudizio di appello cautelare in rinvio, è possibile introdurre nuove prove solo se attengono agli stessi fatti già valutati dal primo giudice cautelare e che il giudice del rinvio deve uniformarsi al decisum della sentenza rescindente ai sensi dell'art. 627, comma 3, c.p.p. Ne è derivata la statuizione che il Tribunale di Frosinone ha illegittimamente deciso su un "fatto diverso" (mancanza del permesso di costruire) non contemplato nell'originaria imputazione provvisoria. Perciò la Cassazione ha annullato l'ordinanza e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Frosinone perché decida nel rispetto del perimetro dell'imputazione provvisoria originaria, senza fondare la decisione su quell'elemento nuovo.

Norme richiamate

  • codice di procedura penale

    art. 627, commi 3 e 4; art. 324, co. 5

    L'art. 627 c.p.p. vincola il giudice del rinvio ad uniformarsi al decisum della sentenza rescindente; il giudice deve quindi limitare la cognizione ai profili riaperti e non può valutare fatti diversi dall'imputazione provvisoria. L'art. 324 co.5 disciplina la competenza in caso di rinvio.

  • codice penale

    Richiamato come parte della contestazione penale relativa alla cooperazione nel delitto.

  • d.P.R. 380/2001 (Testo unico edilizia)

    art. 44 lett. b); art. 10, comma 2; art. 23-ter

    Norme richiamate nella contestazione relativa al mutamento di destinazione d'uso e alle opere edilizie; la presenza o assenza del permesso di costruire è stata posta al centro del contrasto sulla corretta fattispecie applicabile.

  • d.l. 47/2014 conv. L. 80/2014

    La corretta interpretazione di tale disposizione era oggetto di valutazione difensiva e della sentenza rescindente, con impatto sul perimetro dell'imputazione e sulla formazione del giudicato interno.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello cautelare in rinvio il giudice deve uniformarsi al decisum della Cassazione: non può decidere su fatti diversi da quelli oggetto dell'imputazione provvisoria che la sentenza rescindente ha mantenuto come perimetro del giudizio.
  • Il pubblico ministero non può introdurre in fase di rinvio una nuova contestazione fattuale (es. mancanza del permesso di costruire) che cambi la natura della fattispecie originaria, perché ciò viola il principio devolutivo e il diritto di difesa.
  • È possibile introdurre nuove prove in sede di appello cautelare dopo rinvio solo se riguardano gli stessi fatti già valutati dal primo giudice della cautela; eventuali ampliamenti della contestazione sono ammessi entro i limiti dell'imputazione provvisoria originaria.
  • Se il giudice del rinvio travalica i limiti indicati dalla sentenza rescindente e decide su fatti nuovi, la decisione è annullabile in cassazione con rinvio per nuovo giudizio nei limiti della precedente imputazione.
  • La protezione del diritto di difesa e il divieto di giudicato progressivo impongono che questioni già risolte con formazione di giudicato interno non siano rimesse in termini se la sentenza rescindente ne ha escluso la riapertura.

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