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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20345/2024 del 23/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato la custodia in carcere disposta dal GIP. Il ricorrente contestava: 1) la mancanza di motivazione circa l'attribuzione a Lomasto di conversazioni intercettate tramite captatori installati su dispositivi in uso ad altri; 2) l'insufficienza degli indizi a fondare l'esistenza di un'associazione finalizzata al narcotraffico e il ruolo di "organizzatore" attribuito a Lomasto; 3) la carenza di motivazione circa l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1, c.p. (agevolazione di tipo mafioso), chiedendo l'individuazione di gravi indizi sulla consapevolezza di Lomasto di tale finalità; 4) la mancata valutazione della attualità delle esigenze cautelari e della adeguatezza di misure alternative (es. arresti domiciliari presso immobile disponibile).

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: l'ordinanza impugnata non spiegava in che modo si fosse giunti all'identificazione di Vincenzo Lomasto quale interlocutore delle conversazioni intercettate (le intercettazioni lo coinvolgevano tramite captatori su utenze di terzi) e non dava conto degli elementi che hanno consentito di attribuire a lui quelle frasi. Poiché tale identificazione è premessa logica del grave quadro indiziario, la motivazione è considerata carente. Gli altri motivi sono stati assorbiti dalla Corte. Conseguentemente l'ordinanza del riesame è annullata e la causa rinviata per nuovo esame al Tribunale di Napoli.

Norme richiamate

  • art. 309 c.p.p.

    Norma procedurale richiamata come base per l'adozione dell'ordinanza di riesame; il rinvio e la valutazione del riesame devono motivare adeguatamente l'attribuzione delle intercettazioni agli indagati.

  • art. 274 lett. c) c.p.p.

    Criterio delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione): la Corte richiede motivazione attuale e puntuale sulla sussistenza della esigenza e sulla scelta della misura custodiale.

  • art. 74, commi 1 e 3, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norme che definiscono le fattispecie di traffico e detenzione di stupefacenti contestate; i giudici di merito hanno ritenuto sussistente il quadro indiziario per tali reati, ma la Corte ha annullato per carenza di motivazione sull'identificazione delle fonti intercettate.

  • artt. 110 c.p. e 73 d.P.R. n. 309/90

    Concorso di persone nel delitto e norme sulle specifiche violazioni in materia di stupefacenti: alcune conversazioni erano ritenute rilevanti per queste ipotesi, ma la loro attribuzione a Lomasto non è stata adeguatamente spiegata.

  • art. 416-bis, comma 1, c.p.

    Circostanza aggravante per chi agisce al fine di agevolare l'attività di associazioni di tipo mafioso: la giurisprudenza richiede prova o gravi indizi della consapevolezza dell'indagato rispetto alla finalità di agevolazione, elemento soggettivo non adeguatamente trattato nel provvedimento impugnato.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. U., n. 8545/2019)

    Principio richiamato secondo cui l'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1, è di natura soggettiva e si applica al concorrente solo se emergono gravi indizi della sua consapevolezza della finalità mafiosa dei compartecipi.

Massime di principio

  • Quando le imputazioni si fondano su conversazioni intercettate tramite captatori installati su utenze di terzi, il giudice deve motivare in modo specifico e chiaro come è avvenuta l'identificazione del conversante: la mera indicazione generica non è sufficiente per fondare un grave quadro indiziario.
  • Il riesame di una misura cautelare ha effetto devolutivo pieno: il giudice del riesame è tenuto ad esaminare le censure difensive anche se formulate in modo non perfezionato, purché attengano a profili essenziali (es. identificazione delle intercettazioni).
  • L'aggravante per agevolazione di tipo mafioso richiede elementi che attestino la consapevolezza soggettiva dell'indagato circa la finalità mafiosa dei compartecipi; in assenza di tali indizi la qualificazione aggravante non può essere semplicemente affermata.
  • La sussistenza delle esigenze cautelari (in particolare il pericolo di reiterazione) va valutata con riferimento alla loro attualità e alla concreta possibilità di misure meno afflittive: la disponibilità di un domicilio idoneo e l'interruzione di contatti con il sodalizio sono elementi che devono essere considerati e motivati.
  • In processi basati su indagini complesse e molteplici fonti (intercettazioni, sequestri, pedinamenti) il giudice deve collegare espressamente le singole prove all'attribuzione di ruoli e condotte agli indagati, evitando deduzioni non motivate.

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