Cassazione Penale, Sentenza n. 20345/2024 del 23/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato la custodia in carcere disposta dal GIP. Il ricorrente contestava: 1) la mancanza di motivazione circa l'attribuzione a Lomasto di conversazioni intercettate tramite captatori installati su dispositivi in uso ad altri; 2) l'insufficienza degli indizi a fondare l'esistenza di un'associazione finalizzata al narcotraffico e il ruolo di "organizzatore" attribuito a Lomasto; 3) la carenza di motivazione circa l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1, c.p. (agevolazione di tipo mafioso), chiedendo l'individuazione di gravi indizi sulla consapevolezza di Lomasto di tale finalità; 4) la mancata valutazione della attualità delle esigenze cautelari e della adeguatezza di misure alternative (es. arresti domiciliari presso immobile disponibile).
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: l'ordinanza impugnata non spiegava in che modo si fosse giunti all'identificazione di Vincenzo Lomasto quale interlocutore delle conversazioni intercettate (le intercettazioni lo coinvolgevano tramite captatori su utenze di terzi) e non dava conto degli elementi che hanno consentito di attribuire a lui quelle frasi. Poiché tale identificazione è premessa logica del grave quadro indiziario, la motivazione è considerata carente. Gli altri motivi sono stati assorbiti dalla Corte. Conseguentemente l'ordinanza del riesame è annullata e la causa rinviata per nuovo esame al Tribunale di Napoli.
Norme richiamate
Norma procedurale richiamata come base per l'adozione dell'ordinanza di riesame; il rinvio e la valutazione del riesame devono motivare adeguatamente l'attribuzione delle intercettazioni agli indagati.
Criterio delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione): la Corte richiede motivazione attuale e puntuale sulla sussistenza della esigenza e sulla scelta della misura custodiale.
art. 74, commi 1 e 3, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norme che definiscono le fattispecie di traffico e detenzione di stupefacenti contestate; i giudici di merito hanno ritenuto sussistente il quadro indiziario per tali reati, ma la Corte ha annullato per carenza di motivazione sull'identificazione delle fonti intercettate.
artt. 110 c.p. e 73 d.P.R. n. 309/90
Concorso di persone nel delitto e norme sulle specifiche violazioni in materia di stupefacenti: alcune conversazioni erano ritenute rilevanti per queste ipotesi, ma la loro attribuzione a Lomasto non è stata adeguatamente spiegata.
Circostanza aggravante per chi agisce al fine di agevolare l'attività di associazioni di tipo mafioso: la giurisprudenza richiede prova o gravi indizi della consapevolezza dell'indagato rispetto alla finalità di agevolazione, elemento soggettivo non adeguatamente trattato nel provvedimento impugnato.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U., n. 8545/2019)
Principio richiamato secondo cui l'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1, è di natura soggettiva e si applica al concorrente solo se emergono gravi indizi della sua consapevolezza della finalità mafiosa dei compartecipi.
Massime di principio
- Quando le imputazioni si fondano su conversazioni intercettate tramite captatori installati su utenze di terzi, il giudice deve motivare in modo specifico e chiaro come è avvenuta l'identificazione del conversante: la mera indicazione generica non è sufficiente per fondare un grave quadro indiziario.
- Il riesame di una misura cautelare ha effetto devolutivo pieno: il giudice del riesame è tenuto ad esaminare le censure difensive anche se formulate in modo non perfezionato, purché attengano a profili essenziali (es. identificazione delle intercettazioni).
- L'aggravante per agevolazione di tipo mafioso richiede elementi che attestino la consapevolezza soggettiva dell'indagato circa la finalità mafiosa dei compartecipi; in assenza di tali indizi la qualificazione aggravante non può essere semplicemente affermata.
- La sussistenza delle esigenze cautelari (in particolare il pericolo di reiterazione) va valutata con riferimento alla loro attualità e alla concreta possibilità di misure meno afflittive: la disponibilità di un domicilio idoneo e l'interruzione di contatti con il sodalizio sono elementi che devono essere considerati e motivati.
- In processi basati su indagini complesse e molteplici fonti (intercettazioni, sequestri, pedinamenti) il giudice deve collegare espressamente le singole prove all'attribuzione di ruoli e condotte agli indagati, evitando deduzioni non motivate.
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