Cassazione Civile, Ordinanza n. 32215/2021 del 05/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società impugnava la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva accolto l'appello dell'Ufficio e confermato un avviso di accertamento catastale. L'atto aveva rettificato, a rendita invariata, la categoria catastale di un immobile destinato a polo fieristico, già accatastato in E/9, attribuendogli la categoria D/8. Con unico motivo la ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione delle norme catastali richiamate, sostenendo che il carattere commerciale dell'attività cui è destinato l'immobile non escluderebbe la categoria E, che sarebbe prevista anche per immobili a destinazione commerciale in senso lato. Collegava inoltre la censura a una questione di legittimità costituzionale, prospettando irragionevolezza, disproporzione e violazione del principio di uguaglianza nell'esclusione della categoria E per immobili a uso pubblico e collettivo ma produttivi di reddito e con carattere commerciale.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha respinto. Ha ricostruito la disciplina catastale delle categorie speciali e, richiamando il consolidato orientamento di legittimità in tema di immobili fieristici, ha affermato che tali immobili, essendo destinati ad attività commerciale, non possono essere ricondotti alla categoria E, riservata a immobili sostanzialmente 'extra commercium' e improduttivi di reddito tassabile; inoltre non sono classificabili nelle categorie ordinarie A, B e C. Ne consegue la necessaria collocazione nella categoria speciale D, e in particolare D/8 secondo il contenuto della decisione richiamata. È stata inoltre esclusa la rilevanza della questione di legittimità costituzionale prospettata, perché non dirimente nel caso concreto. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
violazione e/o falsa applicazione
è il parametro invocato per censurare in cassazione l'errore di diritto nell'applicazione della disciplina catastale.
artt. 3, 7, 8, 30, 61, 62, 63 del D.P.R. n. 1142 del 1949
disciplinano la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, le categorie e le classi catastali; in particolare l'art. 8 regola le unità immobiliari di destinazione speciale o particolare.
artt. 4 e 8 del D.P.R. n. 138 del 1998
richiamati dalla ricorrente quale ulteriore base normativa della classificazione catastale.
art. 2, comma 40 e segg., D.L. n. 262 del 2006
richiamato nel ricorso come parte del quadro normativo sulla classificazione catastale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
consente la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Gli immobili destinati a manifestazioni fieristiche, ove connotati da una destinazione commerciale, non sono classificabili nella categoria catastale E, riservata a unità immobiliari sostanzialmente extra commercium e improduttive di reddito tassabile.
- La corretta classificazione catastale richiede di verificare prima l'eventuale appartenenza alle categorie ordinarie e, solo in mancanza, di individuare la categoria speciale o particolare più aderente alle caratteristiche oggettive dell'immobile.
- Un complesso immobiliare con utilizzazioni eterogenee può richiedere la suddivisione in porzioni omogenee e l'attribuzione a ciascuna della categoria catastale corrispondente alla specifica destinazione.
- La censura di legittimità costituzionale non è utile quando la soluzione della controversia discende direttamente dall'interpretazione e applicazione della disciplina catastale vigente e dall'orientamento consolidato della Corte.
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