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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03516/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Bologna, in riforma di una precedente assoluzione del Tribunale di Rimini, ha condannato l'imputato alla pena di mesi nove di arresto ed euro 2.000 di ammenda per il reato di guida dopo assunzione di sostanze stupefacenti. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi: 1) erronea applicazione di legge per difetto dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, sostenendo in sostanza che la prova non consentisse di affermare la responsabilità; 2) erronea applicazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante. La Corte di cassazione ha ritenuto che entrambe le doglianze mirassero in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio e del giudizio di merito, non consentita in sede di legittimità, e che la motivazione della Corte territoriale fosse congrua e non illogica anche quanto al diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che il primo motivo richiedeva una inammissibile rilettura degli elementi di fatto e una diversa valutazione delle prove, attività riservata al giudice di merito; il secondo motivo era parimenti inammissibile perché la decisione sul giudizio di comparazione e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche era sorretta da motivazione logica e sufficiente, quindi non censurabile in sede di legittimità. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 187, commi 1 e 1-bis, d.lgs. n. 285 del 1992

    norma incriminatrice posta a base della condanna per guida dopo assunzione di sostanze stupefacenti; la decisione non affronta il merito della sua portata, ma conferma che la contestazione era stata ritenuta integrata dai giudici di merito

  • art. 606, lett. e), cod. proc. pen.

    la modifica del 2006 non ha trasformato il giudizio di legittimità in un riesame del fatto; resta preclusa alla Cassazione la pura e semplice rilettura degli elementi di prova e l'adozione di nuovi criteri di valutazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di ragioni di esonero

  • L. 20 febbraio 2006, n. 46

    richiamata come fonte della modifica dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., senza incidere sulla delimitazione del sindacato di legittimità

  • Corte cost., sent. n. 186/2000

    richiamata per il principio relativo alla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del compendio probatorio né una rilettura alternativa dei fatti accertati dal giudice di merito; il vizio deducibile è solo quello di motivazione o di violazione di legge nei limiti propri del controllo di cassazione.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure, pur formalmente qualificate come violazioni di legge, si risolvono nella richiesta di una diversa ricostruzione del fatto o di una diversa ponderazione delle prove.
  • Le statuizioni sul giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti e sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sono espressione di discrezionalità del giudice di merito e sfuggono al sindacato di legittimità se sorrette da motivazione sufficiente e non illogica.
  • La motivazione che giustifica il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando non presenti arbitrio o manifeste illogicità e sia coerente con gli elementi processuali richiamati.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieGuida sotto effetto di stupefacentiImpugnazioniPena e commisurazione
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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