Cassazione Civile, Ordinanza n. 08113/2024 del 26/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (notaio)
La controversia
La controversia nasce da un'azione risarcitoria proposta contro un notaio che aveva rogato, in data 1 dicembre 2008, due atti collegati di compravendita aventi ad oggetto quote di un immobile sito in Caserta. Gli attori sostenevano che la prima operazione fosse invalida perché una sorella aveva venduto a sé stessa, in forza di procura speciale estera, la quota dell'altra sorella ormai deceduta; deducevano inoltre che la procura estera fosse inefficace o nulla sia per il decesso della mandante, sia perché rilasciata da soggetto privo di qualifiche notarili, e che il notaio avesse omesso i controlli dovuti sull'autenticità della procura, sulla legalizzazione/apostille e sulla permanenza in vita della rappresentata. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello ha riformato la decisione ritenendo insussistente il nesso causale tra eventuali omissioni del notaio e il danno lamentato, poiché la venditrice risultava comunque piena proprietaria dell'immobile in forza di un codicillo testamentario del 2001; il ricorso per cassazione censurava, con tre motivi, la violazione degli artt. 1176, 1218, 2043, 2230, 1175 c.c. e l'omesso esame di fatti decisivi, insistendo sull'invalidità della procura e sulla responsabilità professionale del notaio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto che i tre motivi non si confrontassero con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata non sull'efficacia della procura, ma sull'assenza di nesso causale tra eventuali omissioni del notaio e il danno dedotto, perché la disponente era già divenuta proprietaria esclusiva dell'immobile per effetto del codicillo testamentario non contestato nella sua autenticità. È stato inoltre dichiarato improcedibile il controricorso con ricorso incidentale, perché depositato oltre il termine ex art. 371 c.p.c. e l'istanza di rimessione in termini è stata reputata tardiva. Nessuna statuizione sulle spese per effetto dell'improcedibilità del controricorso; è stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1176, secondo comma, c.c.
invocato come parametro di diligenza professionale del notaio; la Corte di merito lo aveva ritenuto, al più, rilevante sul piano disciplinare, ma la Cassazione non ha esaminato il merito della censura perché non colpiva la ratio decisoria.
richiamato dal ricorrente per prospettare la responsabilità da inadempimento del professionista.
richiamato dal ricorrente quale base della domanda risarcitoria aquiliana.
richiamato dal ricorrente in tema di contratto d'opera professionale.
richiamato dal ricorrente per contestare la correttezza della condotta del notaio.
indicato come fonte del termine perentorio per il deposito del controricorso con ricorso incidentale.
art. 153, secondo comma, c.p.c.
richiamato per la richiesta di rimessione in termini, respinta perché proposta senza la necessaria tempestività.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
base dei motivi per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
base del motivo di omesso esame di fatti decisivi.
la mancata contestazione dell'autenticità della sottoscrizione ha impedito di mettere in dubbio l'efficacia probatoria dell'atto estero come scrittura privata.
richiamati per il disconoscimento della scrittura privata e della sottoscrizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
norma richiamata quale disposizione introduttiva del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
art. 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per la quantificazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi autonoma e decisiva della sentenza impugnata, limitandosi a criticare argomenti non decisivi o profili diversi da quelli posti a fondamento della decisione.
- In tema di responsabilità professionale del notaio, la censura non può limitarsi a dedurre omissioni di controllo o irregolarità formali se la decisione di merito ha escluso il nesso causale tra tali omissioni e il danno lamentato, ravvisando una autonoma fonte della titolarità del bene in capo al disponente.
- La mancata contestazione dell'autenticità della sottoscrizione di un atto formato all'estero ne impedisce la contestazione sul piano probatorio secondo le regole della scrittura privata; in tale ipotesi, la mancanza di legalizzazione/apostille non determina automaticamente la nullità dell'atto ai fini del giudizio sulla titolarità del diritto.
- L'istanza di rimessione in termini deve essere proposta immediatamente non appena la parte abbia consapevolezza della tardività dell'atto: una richiesta formulata dopo lungo tempo è tardiva e non può sanare la decadenza.
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