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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21938/2025 del 11/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due coimputati hanno proposto distinti ricorsi per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto, che, in parziale riforma della condanna pronunciata dal Tribunale di Taranto, ha rideterminato esclusivamente la pena per il reato di detenzione di cocaina a fini di spaccio. La sentenza di merito aveva ritenuto integrato il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 e aveva applicato aumenti per la recidiva e per la continuazione rispetto a un precedente giudizio del 14/02/2020. Il primo ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata disapplicazione della recidiva e all'aumento ex art. 81 c.p. con riferimento alla sentenza del G.i.p. di Taranto del 14/02/2020. Il secondo ricorrente ha dedotto, oltre alla violazione di legge e al vizio di motivazione sull'omessa disapplicazione della recidiva e sull'aumento per continuazione, anche l'erroneo diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto che entrambi i ricorsi si risolvessero in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e della motivazione di merito, già congruamente esaminata dai giudici territoriali, con censure di fatto non scrutinabili in sede di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha rilevato che le doglianze erano sostanzialmente reiterative di quelle già esaminate in appello e miravano a ottenere una diversa lettura delle emergenze istruttorie, attività preclusa al giudice di legittimità. Ha inoltre affermato che la motivazione della Corte territoriale era congrua e non manifestamente illogica: per il primo ricorrente era corretta la conferma della recidiva specifica infraquinquennale, in ragione di un precedente analogo del 23/11/2013, sintomatico di maggiore pericolosità sociale e colpevolezza, nonché la valutazione di adeguatezza dell'aumento per continuazione; per il secondo ricorrente era corretto il diniego delle attenuanti generiche, per mancanza di significativi progressi trattamentali, e la mancata esclusione della recidiva, considerati precedenti analoghi del 2011 e del 2013 e la persistenza nella stessa tipologia di condotte nonostante un precedente beneficio della sospensione condizionale della pena. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 complessivi in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990

    integra il reato di detenzione di sostanza stupefacente, nella specie cocaina, per fini di spaccio

  • art. 81 c.p.

    regola l'aumento di pena per continuazione; l'aumento è giudicato adeguato e proporzionato quando sorretto da motivazione congrua

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende

  • art. 69 c.p.

    richiamato implicitamente nel lessico della decisione per la disapplicazione della recidiva e il giudizio di comparazione, nel senso che la recidiva non è stata esclusa/disapplicata

  • Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186

    richiamata per giustificare l'addebito della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità ascrivibile a colpa dei ricorrenti

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare censure di violazione di legge o vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del merito, quando il ricorso mira soltanto a una diversa lettura delle risultanze istruttorie già esaminate dai giudici di merito.
  • La motivazione che conferma la recidiva è immune da censura se valorizza precedenti analoghi e la loro attitudine a dimostrare maggiore pericolosità sociale specifica e maggiore colpevolezza, soprattutto quando il nuovo fatto è omogeneo ai precedenti.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito evidenzia elementi concreti negativi, come l'assenza di significativi progressi trattamentali o la persistenza in condotte dello stesso tipo nonostante precedenti benefici.
  • L'aumento di pena per continuazione è censurabile in cassazione solo se privo di motivazione o manifestamente sproporzionato; non basta dissentire dalla valutazione di merito sull'adeguatezza dell'aumento.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo ipotesi eccezionali, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende quando l'inammissibilità è ascrivibile a colpa del ricorrente.

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