Cassazione Civile, Ordinanza n. 14735/2022 del 10/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (debitori)
La controversia
La controversia nasce dall'azione proposta da una società verso il debitore e due beneficiarie di atti dispositivi, per ottenere la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. di un atto pubblico di trasferimento gratuito della metà di un immobile e di una donazione della metà di un altro locale, compiuti in favore rispettivamente della moglie/separanda e di un'altra congiunta. I ricorrenti deducevano che il trasferimento era avvenuto nell'ambito di una separazione consensuale e che, comunque, il credito della società fosse venuto meno o non fosse più azionabile, perché in parte soddisfatto e in parte escluso dalla sentenza di appello resa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, poi impugnata per cassazione. Contestavano inoltre la qualificazione degli atti come gratuiti, sostenendo che vi fosse un accollo di mutuo e che l'attribuzione patrimoniale costituisse adempimento di accordi di separazione, nonché lamentavano l'omesso esame di una richiesta di consulenza tecnica sul valore degli immobili e, per il debitore, l'omessa pronuncia sull'eccessività del valore complessivo dei beni coinvolti. La Corte d'appello aveva confermato la revocatoria ritenendo sufficiente l'esistenza di un credito litigioso risultante dai decreti ingiuntivi, la gratuità degli atti e la sussistenza del pregiudizio e della consapevolezza del terzo beneficiario. In cassazione, il primo motivo di entrambi i ricorsi sosteneva che la sopravvenuta sentenza passata in giudicato nel diverso giudizio sul credito avesse fatto venir meno la principale condizione dell'azione revocatoria, ossia la titolarità di un credito, anche solo eventuale, in capo all'attore.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di entrambi i ricorsi, valorizzando la sopravvenienza del giudicato esterno formatosi nel diverso giudizio sul credito azionato dalla società, giudicato che ha escluso definitivamente l'esistenza del credito posto a fondamento dell'azione revocatoria. Ha quindi affermato che la titolarità di un credito, anche eventuale, costituisce condizione dell'azione revocatoria sotto il profilo della legittimazione ad causam dell'attore e che il venir meno di tale presupposto impone l'accoglimento dei motivi. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda revocatoria proposta dalla società. Ha inoltre ordinato la cancellazione della trascrizione della sentenza di merito impugnata e ha compensato integralmente le spese dei gradi di merito e di legittimità, escludendo anche l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'azione revocatoria richiede la sussistenza di un credito, anche solo eventuale o litigioso, quale condizione dell'azione; se tale presupposto viene meno per effetto di giudicato esterno sopravvenuto, la domanda deve essere rigettata.
I ricorsi proposti avverso la stessa sentenza devono essere riuniti.
Richiamato dall'appellata per eccepire l'inammissibilità dell'appello, ma senza che la decisione di cassazione si fondi su tale profilo.
Richiamato dalle ricorrenti nel sostenere la necessità di sospensione, ma la Corte non ha deciso la controversia su tale base.
Richiamato in relazione all'opposizione a decreto ingiuntivo che riguardava il credito posto a fondamento dell'azione revocatoria.
Richiamato nei motivi di ricorso per omessa pronuncia, ma i relativi motivi sono stati assorbiti.
Richiamato per il deposito di documentazione sopravvenuta in cassazione.
Richiamato per il rito camerale non partecipato in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
La Corte ha escluso i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a seguito dell'esito del giudizio.
Massime di principio
- L'azione revocatoria ordinaria presuppone che l'attore sia titolare di un credito, anche non definitivamente accertato: il credito litigioso può bastare, ma solo finché la sua esistenza non sia esclusa con giudicato.
- Il giudicato esterno sopravvenuto sul rapporto obbligatorio posto a base dell'azione revocatoria elimina la condizione dell'azione e impone il rigetto della domanda, anche in cassazione, se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.
- Quando una successiva decisione definitiva fa venire meno il credito azionato, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito senza rinvio.
- I motivi di ricorso che investono presupposti ormai assorbiti dall'eliminazione della condizione dell'azione non necessitano di esame, essendo assorbiti dall'accoglimento del motivo decisivo.
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