Cassazione Penale, Ordinanza n. 34969/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (istante)
La controversia
Il soggetto, già destinatario di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per la durata di tre anni in quanto indiziato di appartenenza a un'associazione di tipo mafioso, aveva chiesto la riabilitazione ex art. 70 d.lgs. n. 159 del 2011. La Corte d'appello di Salerno rigettava la richiesta. Contro tale provvedimento veniva proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, la violazione degli artt. 70 d.lgs. n. 159 del 2011, 125 e 683 c.p.p., assumendo che il rigetto fosse sorretto da motivazione apparente e comunque contrastante con i parametri normativi richiamati, perché avrebbe valorizzato elementi anteriori al quinquennio successivo alla cessazione della misura e comunque inidonei a sostenere la decisione.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato il merito della doglianza, ritenendo che l'impugnazione proposta come ricorso per cassazione dovesse essere qualificata, ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p., come opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p. Conseguentemente ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Salerno per l'ulteriore corso. Il provvedimento impugnato resta quindi sottratto al sindacato di legittimità in questa sede, perché l'atto introduttivo era inammissibilmente qualificato come ricorso anziché opposizione.
Norme richiamate
art. 70 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
disciplina la richiesta di riabilitazione in materia di misure di prevenzione personali; il provvedimento che decide su tale istanza è impugnabile con opposizione
richiamato dal ricorrente quale parametro di legittimità della motivazione del provvedimento impugnato
richiamato dal ricorrente quale norma concernente la procedura di riabilitazione e la decisione sull'istanza
impone la riqualificazione dell'impugnazione secondo il suo contenuto sostanziale, anche se proposta con denominazione errata
prevede l'opposizione quale rimedio avverso il provvedimento emesso nella procedura camerale considerata
art. 173, comma 1, d. att. c.p.p.
richiamato per delimitare l'esposizione del motivo di ricorso nei limiti consentiti dagli atti
Massime di principio
- Il provvedimento della corte d'appello che decide sull'istanza di riabilitazione relativa a misure di prevenzione personali ex art. 70 d.lgs. n. 159 del 2011 è impugnabile con opposizione, non con ricorso per cassazione.
- Quando l'impugnazione è proposta con una qualificazione errata, il giudice deve riqualificarla secondo il suo effettivo contenuto sostanziale, ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p.
- Se il rimedio corretto è l'opposizione, la Corte di cassazione non decide nel merito ma dispone la trasmissione degli atti al giudice a quo per l'ulteriore corso.
- La denunciata apparenza della motivazione resta assorbita quando l'impugnazione è proposta con rimedio processualmente improprio.
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