Cassazione Penale, Sentenza n. 27921/2023 del 27/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne per plurimi furti aggravati. I motivi principali: vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'identificazione degli imputati dalle immagini di videosorveglianza (si contesta l'insufficienza degli elementi probatori e la distanza temporale tra controlli e fatti), richiesta di esclusione di responsabilità per alcuni capi in ragione di ricostruzioni alternative dei fatti, contestazione della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della determinazione della pena nel minimo, e contestazione della qualificazione della recidiva (per Nicoletti) come reiterata/infraquinquennale
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto che le doglianze fossero, in massima parte, riferibili a valutazioni di merito e ricostruzioni alternative dei fatti che non possono essere sindacate in sede di legittimità; altri motivi sono stati considerati generici o privi di indicazione dei concreti elementi favorevoli. La motivazione della Corte di merito è stata ritenuta logica e completa in ordine all'identificazione tramite immagini e al collegamento tra i vari furti (unitarietà dell'azione). La determinazione della pena è stata ritenuta congrua (pena base al minimo per il reato principale e aumenti per continuazione). Per Nicoletti la recidiva è stata confermata alla luce dei precedenti penali. In conseguenza dell'inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende e, in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile liquidate in euro 3.500 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 111 Costituzione
Riferita come parametro costituzionale del giusto processo; la Corte ha ritenuto che non vi fosse violazione perché la valutazione delle prove era adeguatamente motivata
artt. 6 e 13 CEDU
Richiamate in tema di diritto a un equo processo e di libertà personale; la Cassazione ha ritenuto che non fossero state prospettate violazioni rilevanti rispetto alla motivazione e alle garanzie processuali
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiama i limiti di ammissibilità del ricorso in Cassazione; la Corte ha valutato i motivi nei limiti consentiti e dichiarato inammissibili quelli meramente di fatto o generici
art. 606 cod. proc. pen., lett. b) ed e)
Norma che disciplina i motivi di ricorso per motivazione e vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che le doglianze fossero o ricostruzioni alternative dei fatti (non sindacabili) o generiche e prive di specificazione
Richiamato in relazione alla concorso di persone nel medesimo reato; la sentenza di merito ha valorizzato l'unitarietà dell'azione per ricondurre i partecipanti ai vari episodi
art. 624 e 625 cod. pen. (n. 2, 5, 7 ove indicati)
Norme sul furto aggravato e sulle modalità; la Corte ha ritenuto provata la sussistenza delle aggravanti e delle circostanze contestate alla luce delle immagini e delle indagini
Norma sulla recidiva e determinazione della pena; la Corte ha dichiarato corretta la qualificazione della recidiva di Nicoletti sulla base del certificato penale e dei precedenti irrevocabili
Norma sul cumulo/continuazione delle pene; applicata per il calcolo della pena complessiva con aumento per i reati in continuazione
Prevede conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma alla cassa delle ammende
artt. 81 comma secondo e 75 comma 1 d.lgs. 159/2011
Richiamati nell'enunciazione di alcuni capi (misure e profili relativi a reati connessi a patrimoni/reati associativi); citazione riferita all'imputazione rituale, senza impatto determinante sulla pronuncia di inammissibilità
Massime di principio
- La Cassazione non riesamina librettamente fatti e valutazioni probatorie: per impugnare con successo su questo profilo occorre dimostrare un vizio di diritto o un'inconciliabilità logico-giuridica nella motivazione (art. 606 cpv.). Ricostruzioni alternative dei fatti, senza evidenza di violazioni di diritto, sono inammissibili.
- Le censure sulla identificazione tramite immagini devono indicare precisamente quali elementi probatori sono mancanti o viziati e come ciò si traduce in una violazione del diritto di difesa; non basta la mera affermazione di insufficienza probatoria.
- I motivi generici o che non specificano elementi probatori favorevoli o errori di diritto concreti rischiano di essere dichiarati inammissibili: occorre esplicitare i punti di diritto applicati male o le contraddizioni della motivazione.
- Per contestare la determinazione della pena (concessione di attenuanti o scelta del minimo), è necessario dimostrare un errore di diritto nella valutazione o la non considerazione di elementi oggettivi rilevanti; la semplice richiesta di applicare il minimo non è sufficiente.
- In tema di recidiva, la parte che contesta la qualificazione deve contraddire con documenti certi (certificato del casellario, sentenze irrevocabili) le conclusioni del giudice che l'ha ritenuta provata; la Corte controllerà le prove formali presenti in atti.
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