Cassazione Civile, Ordinanza n. 28534/2022 del 30/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino della Guinea Bissau aveva chiesto al Tribunale di Roma l'accertamento dello status di rifugiato, in subordine della protezione sussidiaria e, ulteriormente, del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il Tribunale aveva rigettato tutte le domande. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma la Corte non entra nel merito delle censure perché rileva d'ufficio un vizio della procura speciale: nel ricorso per cassazione avverso un decreto emesso ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, la procura era stata rilasciata in calce al ricorso, conteneva l'indicazione del decreto impugnato e la data del rilascio, ma non recava una certificazione espressa del difensore sulla posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato. La Corte richiama l'interpretazione delle Sezioni Unite sulla necessità che il difensore certifichi anche la posteriorità della data e conclude per l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché la procura speciale apposta in calce al ricorso per cassazione non era conforme all'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, come interpretato dalle Sezioni Unite: mancava la certificazione del difensore circa la data di rilascio successiva alla comunicazione del decreto impugnato. Non è stata pronunciata condanna alle spese, poiché il Ministero intimato non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 35-bis d.lgs. n. 25 del 2008
nei ricorsi per cassazione contro i decreti emessi in materia di protezione internazionale, la procura speciale deve essere rilasciata e certificata in modo tale da risultare la posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato; la mancata certificazione comporta inammissibilità del ricorso
richiamati come disciplina ordinaria della procura speciale, rispetto alla quale l'art. 35-bis, comma 13, introduce un requisito speciale di posteriorità e di certificazione della data
Cass. S.U., n. 15177 del 2021
interpretazione di riferimento: la procura speciale ex art. 35-bis deve contenere espressamente la data successiva alla comunicazione e la certificazione del difensore sia della data sia dell'autenticità della firma
Corte cost., sent. n. 13 del 2022
ha ritenuto non contrastante con gli artt. 3, 10, 24, 111 e 117, primo comma, Cost. il requisito di specialità della procura e della certificazione della data
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
art. 3 Cost.
richiamato nel controllo di costituzionalità del requisito della procura
art. 10 Cost.
richiamato nel controllo di costituzionalità del requisito della procura
art. 24 Cost.
richiamato nel controllo di costituzionalità del requisito della procura
art. 111 Cost.
richiamato nel controllo di costituzionalità del requisito della procura
art. 117, primo comma, Cost.
richiamato in relazione al diritto dell'Unione europea e alla CEDU nel controllo di costituzionalità del requisito della procura
artt. 28 e 46, paragrafo 11, direttiva 2013/32/UE
richiamati come parametri eurounitari evocati nel giudizio di costituzionalità
artt. 46, 18 e 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamati come parametri eurounitari evocati nel giudizio di costituzionalità
artt. 6, 13 e 14 CEDU
richiamati come parametri convenzionali evocati nel giudizio di costituzionalità
legge 24 dicembre 2012, n. 228
ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso i decreti pronunciati in materia di protezione internazionale ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, la procura speciale richiede un requisito formale speciale: la data di rilascio deve risultare successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e tale posteriorità deve essere certificata dal difensore.
- La mera presenza in calce del mandato e dell'autentica della firma non è sufficiente se non emerge anche la certificazione della data del rilascio in rapporto alla comunicazione del decreto.
- La mancanza della certificazione richiesta dall'art. 35-bis, comma 13, determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
- In presenza di inammissibilità del ricorso, la Corte può dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, mentre sulle spese non occorre provvedere se la parte intimata non ha svolto attività difensiva.
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