Cassazione Penale, Sentenza n. 20893/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Cecere Ornella era stata condannata in appello per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale (art. 589 c.2 c.p. richiamando art. 141 CDS) per avere investito e cagionato la morte della pedone Campanaro Emilia (anni 81) che attraversava la strada fuori dalle strisce pedonali a Locri il 14.12.2013. In cassazione la ricorrente ha impugnato la sentenza di appello lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione riguardo alla prevedibilità e evitabilità dell'evento e al mancato riconoscimento della colpa del pedone ai sensi dell'art. 190 CDS; 2) errata qualificazione del trattamento sanzionatorio, con contestazione della valutazione di equivalenza tra aggravanti e attenuanti e mancata considerazione del concorso di colpa della vittima; 3) eccezione di prescrizione e contestazione della configurazione dell'aggravante ex art. 141 CDS. La difesa ha sostenuto che l'attraversamento poteva essere imprevedibile e che il rispetto del limite di velocità escludeva responsabilità penale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Il Collegio ha confermato la ricostruzione di merito operata dalla Corte d'appello, che, sulla base di perizia, rilievi fotografici, planimetrici e tracce di frenata, aveva ritenuto che la vittima fosse già in fase di attraversamento al centro della carreggiata, in pieno centro abitato, con illuminazione sufficiente, e che la conducente, pur nel rispetto del limite di velocità, non avesse adeguato la velocità e la guida alle condizioni concrete (violazione dell'art. 141 CDS), avendo avuto i tempi per rallentare o arrestare. La Cassazione ha ricordato che il giudizio di legittimità non può rivedere le valutazioni di fatto del giudice di merito se logiche e motivate; ha richiamato il principio secondo cui l'esonero del conducente è possibile solo se la condotta del pedone configura una causa eccezionale, atipica e imprevedibile, cosa non dimostrata dalla difesa. Ha altresì ritenuto corretta la valutazione delle attenuanti e la dosimetria della pena. Conseguenza pratica: confermata la condanna di mesi otto di reclusione con i benefici di legge (pena disposta in appello).
Norme richiamate
art. 141 Codice della Strada (D.lgs. 285/1992)
Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente invisibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici. Il conducente deve altresì ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi gli animali che si trovano sulla strada diano segni di spavento.
La Corte l'ha interpretata come norma cautelare che impone al conducente l'obbligo di adeguare velocità e comportamento alle condizioni di luogo e visibilità: il mero rispetto del limite di velocità non esclude responsabilità se la guida non era comunque adeguata alle circostanze (es. centro abitato, visibilità sufficiente, pedone percepibile).
art. 589 cod. pen. (omicidio colposo), comma 2
Norma sostanziale che configura l'omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale: la Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi oggettivi e soggettivi della colpa con riferimento alla violazione dell'art. 141 CDS come causa aggravante.
art. 190 Codice della Strada (doveri del pedone)
Richiama l'obbligo del pedone di usare attraversamenti pedonali e di comportarsi correttamente; la Corte ha però precisato che la violazione del pedone non esclude automaticamente la responsabilità del conducente: per esonerarlo servono comportamenti del pedone del tutto eccezionali, imprevedibili e da soli sufficienti a provocare l'evento.
art. 133 cod. pen. (criteri di determinazione della pena)
Norma richiamata per la valutazione delle attenuanti generiche e della dosimetria della pena; la Corte ha ritenuto motivata la concessione delle attenuanti e la misura della pena, essendo questione di apprezzamento del giudice di merito non sindacabile in cassazione se logica e motivata.
art. 606 lett. e) cod. proc. pen. (limiti del sindacato di legittimità)
Riferimento processuale richiamato in motivazione per ricordare che la Cassazione non può rivedere la valutazione di merito dei fatti se non v'è vizio logico-giuridico nella motivazione.
Massime di principio
- Il rispetto del limite di velocità non esclude automaticamente la responsabilità penale del conducente: questi deve comunque adeguare la velocità e la condotta alle condizioni del luogo e della circolazione (art. 141 CDS).
- La violazione da parte del pedone (es. attraversamento fuori dalle strisce) non produce automaticamente l'esonero del conducente: occorre che il comportamento del pedone sia una causa eccezionale, atipica e imprevedibile, da sola sufficiente a produrre l'evento.
- In sede di cassazione il controllo riguarda la correttezza logico-giuridica della motivazione del giudice di merito, non una riconsiderazione piena e alternativa delle risultanze probatorie; le censure che solo prospettano una diversa valutazione dei fatti sono inammissibili.
- Per contestare efficacemente la responsabilità del conducente occorre fornire elementi concreti e circostanziati (es. dati temporali/spaziali sul movimento del pedone, prova di rapidità o imprevedibilità del comportamento) che dimostrino l'impossibilità oggettiva di evitare l'investimento.
- La determinazione della pena e la valutazione delle attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo se emerge un vizio di logica o arbitrio nella motivazione.
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