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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13108/2026 del 07/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento notificata a una società per euro 66.035,49 a titolo di imposta unica sulle scommesse per gli anni 2011-2013. La società ha contestato la cartella dinanzi al giudice tributario, deducendo: difetto di legittimazione passiva; mancata notifica degli atti presupposti; carenza di motivazione della cartella; difformità tra cartella notificata e originale. Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso, mentre il giudice d’appello ha accolto l’impugnazione ritenendo fondata l’eccezione di inammissibilità della motivazione per relationem e applicabile il beneficium excussionis. In cassazione l’amministrazione ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 7 L. 212/2000, dell’art. 25 d.P.R. 602/1973 e dell’art. 6 d.m. 321/1999, sostenendo che la cartella conteneva gli elementi essenziali e che, in ogni caso, l’eventuale difetto di notifica era sanato dal raggiungimento dello scopo; con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 2560 c.c. e dell’art. 14 d.lgs. 472/1997 quanto alla responsabilità solidale del cessionario e alla regola della preventiva escussione del cedente. La Corte ha ritenuto il primo motivo in parte infondato e in parte inammissibile: in tema di responsabilità del cessionario d’azienda, la cartella deve comunque dare conto che la pretesa si fonda sulla cessione d’azienda o di ramo d’azienda e sulla responsabilità solidale del cessionario; nel caso concreto la cartella non conteneva alcun riferimento alla cessione, sicché mancava un elemento essenziale di motivazione. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, poiché dipendente dal primo; la Corte ha comunque ribadito che la violazione del beneficium excussionis non determina nullità della cartella, ma integra una distinta questione attinente all’esecuzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio per cui, quando la pretesa fiscale è rivolta al cessionario d’azienda o di ramo d’azienda quale responsabile solidale del cedente, la cartella di pagamento deve rendere riconoscibile il titolo della pretesa e quindi contenere almeno il riferimento alla cessione o agli elementi che la rendano univocamente individuabile. Poiché nella cartella impugnata non era indicato alcun riferimento alla cessione, la motivazione è stata ritenuta carente; il secondo motivo sulla preventiva escussione è stato assorbito. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 212/2000

    Per gli atti della riscossione è richiesta una motivazione idonea a consentire al contribuente di comprendere la pretesa e difendersi; nei casi di responsabilità del cessionario deve emergere la ragione della richiesta, cioè il collegamento con la cessione d’azienda.

  • art. 25 d.P.R. 602/1973

    La cartella deve contenere gli elementi essenziali della pretesa e, in caso di richiamo ad atti precedenti, può essere sufficiente un riferimento univoco all’atto presupposto, senza necessità di indicarne sempre gli estremi completi.

  • art. 6 d.m. 321/1999

    Il contenuto della cartella va letto in coordinamento con le norme primarie: non impone di per sé l’allegazione di tutti gli atti richiamati, ma richiede che l’atto sia comprensibile quanto al titolo della pretesa.

  • art. 14 d.lgs. 472/1997

    La responsabilità solidale del cessionario d’azienda presuppone che la pretesa verso di lui sia motivata in base al titolo della cessione; la mera iscrizione a ruolo è legittima solo se la cartella esplicita che il debito deriva dalla responsabilità solidale con il cedente.

  • art. 2560 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo in relazione alla responsabilità per i debiti aziendali, ma il relativo profilo resta assorbito.

  • art. 47 d.lgs. 546/1992

    La questione della preventiva escussione del cedente non incide sulla validità della cartella come vizio proprio, potendo al più fondare una domanda cautelare di sospensione nel processo tributario.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica la trattazione camerale del ricorso in cassazione.

Massime di principio

  • Quando la riscossione è rivolta a un soggetto tenuto per responsabilità solidale in quanto cessionario d’azienda o di ramo d’azienda, la cartella di pagamento deve contenere un riferimento riconoscibile al titolo della pretesa, cioè alla cessione, così da rendere intelligibile la ragione dell’obbligo.
  • La motivazione per relationem della cartella è ammissibile solo se, nel complesso dell’atto e degli eventuali richiami, consente al contribuente di individuare con certezza la pretesa e di esercitare il diritto di difesa; non è sufficiente una motivazione del tutto priva del collegamento al titolo sostanziale della responsabilità.
  • In tema di responsabilità solidale del cessionario ex art. 14 d.lgs. 472/1997, la mancata preventiva escussione del cedente non determina di per sé nullità della cartella, poiché tale questione attiene al piano dell’esecuzione e non integra un vizio proprio dell’atto di riscossione.
  • Il controllo di legittimità della cartella va svolto verificando non solo la presenza dei dati formali, ma anche la riconoscibilità del presupposto sostanziale della pretesa, specie quando il destinatario non coincide con il soggetto passivo originario del tributo.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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